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Parlamento Europeo - 20 aprile 1994
Diritto di intervento umanitario

A3-0227/94

Risoluzione sul diritto di intervento umanitario

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Cano Pinto, a nome del gruppo socialista, sul diritto di uno Stato alla non interferenza nei propri affari interni (B3-0494/90),

-viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento,

-visti i risultati dell'audizione sul diritto di intervento umanitario tenutasi al Parlamento europeo in data 25 gennaio 1994,

-vista la propria risoluzione dell'8 febbraio 1994 sul ruolo dell'Unione in seno all'ONU e sulla riforma dell'ONU ,

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0227/94),

A.considerando che la situazione nel mondo dopo la guerra fredda è caratterizzata da un alto grado di incertezza, che comporta rischi potenzialmente maggiori per la stabilità e per lo scoppio di conflitti armati rispetto alla situazione precedente il 1989,

B.considerando il rischio di estensione e di internazionalizzazione dei conflitti interetnici, sia dentro che fuori l'Europa, e quindi il pericolo che tali conflitti rappresentano per la pace e la sicurezza internazionali,

C.considerando che conflitti interni, vecchi e nuovi, alimentati da contrasti etnici, nazionalismi emergenti e inveterate diffidenze non sono più tenuti a freno dal coinvolgimento delle superpotenze,

D.considerando che le ripercussioni dei conflitti armati sui civili e le popolazioni innocenti appaiono in costante e preoccupante aumento,

E.constatando con preoccupazione che il numero di conflitti armati contemporaneamente in corso nel mondo è aumentato a circa 60 rispetto ai circa 35 del periodo della guerra fredda, che di conseguenza il bisogno di assistenza e di ingerenza umanitaria risulta fortemente accresciuto e che l'opinione pubblica dei paesi democratici postula un forte impegno di solidarietà,

F.ritenendo che tra le ripercussioni più gravi di numerosi conflitti vi sia il grande numero di profughi, con tutte le conseguenze che tale fatto provoca;

G.considerando che la fine della contrapposizione tra i blocchi ha rafforzato e modificato il ruolo che le Nazioni Unite sono chiamate a svolgere nella soluzione di conflitti e nel mantenimento o ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali,

H.considerando d'altro canto che, in ragione del ricorso sempre più frequente al loro intervento, le Nazioni Unite rischiano un sovraccarico di lavoro e richiamandosi quindi alla propria summenzionata risoluzione dell'8 febbraio 1994 laddove si richiama la necessità di riformare e rafforzare le Nazioni Unite e di specializzare e decentrare meglio il loro intervento, anche attraverso il ricorso a organizzazioni regionali dell'ONU,

I.considerando che il diritto internazionale parte tradizionalmente dal principio della non ingerenza nelle questioni interne di uno Stato sovrano, ma convinto altresì che il tradizionale riferimento alla sovranità degli Stati come carta bianca per ogni arbitrio sul piano interno non sia più accettabile,

J.considerando tuttavia che, a giudizio pressoché unanime, viene riconosciuto che i diritti umani, così come definiti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle Convenzioni internazionali dell'ONU relative ai diritti civili e politici e ai diritti economici e culturali, sono universali e che nell'ambito di importanti documenti internazionali, come l'Atto finale di Helsinki e la quarta Convenzione di Lomé, sono state inserite disposizioni secondo cui la situazione per quanto attiene ai diritti umani in un determinato paese non rientra nelle "questioni interne",

K.consapevole del ruolo prezioso svolto dalle organizzazioni non governative per la tutela dei diritti umani e nel quadro di operazioni di soccorso collegate a situazioni di emergenza,

L.riconoscendo l'esigenza di una presa di posizione politica in relazione all'ammissibilità dell'intervento umanitario,

1.definisce il concetto di intervento umanitario come segue:

"la tutela, da parte di uno Stato o di un gruppo di Stati, dei diritti umani fondamentali di persone che appartengono ad altri Stati e/o che vi soggiornano, nel caso in cui tale tutela comporti una minaccia di violenza o l'impiego della violenza;

2.ritiene che l'attuale diritto internazionale non debba ostacolare il riconoscimento del diritto di intervento umanitario;

3.ricorda che il diritto internazionale si sostanzia in larga misura in quella che è la prassi statuale;

4.ritiene che, qualora ogni altro mezzo sia risultato vano, la tutela dei diritti umani rappresenti una giustificazione valida per l'intervento umanitario, con o senza l'uso di mezzi militari;

5.predilige un intervento su incarico del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o con l'approvazione di un governo legale, ma ritiene che un intervento per motivi umanitari debba essere ammesso qualora non sia ragionevolmente possibile agire in altro modo;

6.ritiene che si debba approntare e utilizzare una vasta gamma di strumenti di intervento umanitario, dal ricorso alla pressione politica, diplomatica ed economica all'invio di missioni di osservatori o di mediazione, sino alla minaccia o all'uso della forza nel quadro dell'ONU, graduandone l'impiego secondo criteri di giustizia ed efficacia;

7.è del parere che la nozione di intervento umanitario non debba inficiare i dieci principi dell'Atto finale di Helsinki, ivi compresa l'integrità territoriale degli Stati e la loro indipendenza e unità politiche;

8.ritiene che ogni decisione sul ricorso all'intervento umanitario debba largamente tener conto della volontà delle popolazioni direttamente interessate e mirare al sollecito ripristino di condizioni di autosufficienza e di autogoverno democratico;

9.giudica necessario, tenuto conto anche delle obiezioni esistenti all'intervento umanitario, formulare i criteri che una tale azione da parte di uno Stato o di un gruppo di Stati deve soddisfare;

10.ritiene che l'intervento umanitario debba ispirarsi ai seguenti criteri:

a)deve trattarsi di una situazione di emergenza di carattere eccezionale e particolarmente grave sul piano umanitario, nell'ambito di uno Stato i cui governanti non siano riconducibili alla ragione se non attraverso l'uso di mezzi militari;

b)deve risultare chiaro che l'apparato delle Nazioni Unite non è in grado di agire efficacemente (e tempestivamente);

c)tutti gli altri mezzi, nella ragione del possibile e del ragionevole, devono essere stati esperiti e aver dimostrato la loro inefficacia;

d)l'organismo o lo Stato che intervengono non devono avere interessi nella situazione, nel senso che la difesa dei diritti umani deve costituire lo scopo principale dell'intervento e non devono sussistere motivazioni di ordine politico ed economico; sottolinea a tale proposito l'importanza della piena esecuzione degli accordi che vietano la presenza di forze armate che potrebbero incrementare l'instabilità;

e)gli Stati che sono stati formalmente condannati dalla comunità internazionale per interventi illeciti in una determinata regione non devono essere autorizzati a partecipare all'intervento umanitario in altre regioni fin quando non avranno posto termine a tutte le loro operazioni illecite;

f)l'intervento deve limitarsi a obiettivi specifici e deve avere conseguenze minime per le autorità dello Stato oggetto;

g)l'impiego della forza deve essere proporzionato alla situazione e provvisorio;

h)l'intervento deve essere immediatamente notificato alle NU e non incorrere in una sua condanna;

i)l'intervento non deve costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e comportare perdite in vite umane e sofferenze maggiori di quelle che si intendono evitare;

11.sottolinea l'importanza della coerenza nell'applicazione di tali criteri;

12.ritiene inoltre che si debbano applicare criteri severi ed oggettivi, concordati con le Nazioni Unite, per quanto riguarda il comportamento delle truppe impiegate nel quadro dell'intervento umanitario e che qualunque azione illegale o altre deviazioni dal diritto internazionale e dai principi della legge debba essere penalizzata adeguatamente onde evitare interventi illegali che comportano violazioni dei diritti umani o minacciano la pace;

13.sottolinea il diritto delle organizzazioni non governative ad intervenire sul territorio di uno Stato a favore delle vittime di calamità naturali, guerre e/o carestie;

14.chiede alla Commissione e al Consiglio di sostenere l'azione delle organizzazioni di soccorso non governative nell'espletamento delle loro missioni nel quadro del diritto di intervento umanitario;

15.invita la Commissione e il Consiglio a prendere posizione a favore del riconoscimento del diritto di intervento umanitario e a sostenere i criteri precedentemente formulati, promuovendo nelle sedi internazionali l'opportuna evoluzione del diritto internazionale in questo senso;

16.invita al tempo stesso l'Unione europea a contribuire all'indispensabile potenziamento della diplomazia preventiva, ivi compresi gli organismi regionali come la CSCE, la cui funzione consiste nel preservare la pace, mantenere inalterate le frontiere e tutelare i diritti dell'uomo;

17.ritiene che ogni accordo fra l'Unione europea e paesi terzi dovrebbe essere subordinato al rispetto dei diritti dell'uomo da parte di questi ultimi e invita pertanto il Consiglio ad avvalersi maggiormente del suo potere di pressione economica e politica per far rispettare in tali paesi gli strumenti giuridici internazionali relativi ai diritti dell'uomo;

18.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretariato della CSCE.

 
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