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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Ostacoli e discriminazioni alle elezioni europee

B3-0433 e 0481/94

Risoluzione sugli ostacoli e le discriminazioni nei confronti di cittadini dell'Unione alle elezioni europee

Il Parlamento europeo,

A.considerando le proprie precedenti risoluzioni sul diritto di voto dei cittadini dell'Unione,

B.considerando il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 8B, paragrafo 2,

C.convinto che l'articolo 8B, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea tenga conto del principio della non discriminazione dei cittadini dell'Unione,

D.notando con preoccupazione che in alcuni Stati membri i cittadini dell'Unione europea aventi diritto di voto sono costretti, al contrario degli elettori nazionali, a prendere in prima persona l'iniziativa di informarsi sulle scadenze elettorali,

E.convinto che il fatto che taluni cittadini dell'Unione debbano interpellare personalmente per ben due volte le autorità competenti per assicurarsi della loro iscrizione sulle liste elettorali sia inaccettabile e rappresenti un'evidente infrazione al preambolo della direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993,

1.ritiene che i cittadini dell'Unione residenti in un paese diverso dal proprio abbiano diritto a un trattamento non discriminatorio e invita pertanto gli Stati membri a eliminare qualunque discriminazione nei confronti di quei cittadini dell'Unione che intendano esercitare il loro diritto di voto attivo alle elezioni europee nello Stato membro dove risiedono, anziché in quello da cui provengono;

2.esige che i cittadini dell'Unione aventi diritto di voto vengano informati in merito alle elezioni al Parlamento europeo alla pari dei cittadini degli Stati membri in cui risiedono e che essi ricevano in particolare tutte le informazioni per iscritto, senza dover affrontare ostacoli burocratici per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali;

3.invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a valutare senza indugio se siano state applicate dai singoli Stati membri le disposizioni esecutive della direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993, in particolare per quanto attiene all'aspetto della non discriminazione di cittadini dell'Unione, ad apportare se necessario delle correzioni e a informarlo sui risultati di tale verifica;

4.invita le autorità degli Stati membri a eliminare gli ostacoli burocratici che impediscono di fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate mediante corrispondenza individuale nonché tramite i mezzi di informazione - anche a livello radiofonico e televisivo - in merito al loro diritto a partecipare alle elezioni europee;

5.invita gli Stati membri nei quali, a causa di situazioni discriminatorie, solo pochi cittadini dell'Unione si siano iscritti nelle liste elettorali a riaprire le iscrizioni ovvero a prolungarne la scadenza fino al 31 maggio 1994;

6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e a tutte le autorità regionali degli stessi incaricate dell'esecuzione del diritto di voto alle elezioni europee per i cittadini dell'Unione.

 
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