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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Incidenti petroliferi in italia

B3-0472 e 0483/94

Risoluzione sugli incidenti petroliferi in italia

Il Parlamento europeo,

A.considerato che il 26 marzo 1994, in prossimità di Borgofranco di Ivrea (Piemonte), una falla nell'oleodotto della SNAM, che trasporta petrolio da Pavia a Martigny in Svizzera, ha provocato una fuoriuscita di petrolio seguita da un incendio che ha bruciato circa 5.000 m2 di terra coltivata,

B.considerato che il 28 febbraio 1994, in località Trecate di Novara (Piemonte), una trivella dell'AGIP ha provocato l'esplosione di un pozzo di petrolio di 5.700 metri di profondità,

C.considerato che oltre 12.000 m3 di petrolio si sono riversati nelle campagne, interessando 2.500 ha di terreno a risaia e quindi altamente sensibile all'inquinamento delle falde acquifere,

D.considerato che 100 Km2 di territorio sono stati coinvolti e che la concertazione di idrocarburi nell'aria è stata di 1.500-3.000 hg/Nm3, rispetto ai 200 hg/Nm3 ammessi dalla legge,

E.considerato che l'area di Trecate si trova a ridosso del Parco del Ticino, in una delle venti aree ad alto rischio individuate dal Ministero dell'ambiente e che, oltre a essere già attraversata dall'autostrada Milano-Torino, è destinata a essere percorsa in futuro dalla linea ferroviaria ad alta velocità,

F.considerando che i fatti succitati rientrano certamente nell'ipotesi di rischio industriale la cui prevenzione è oggetto della direttiva 82/501/CEE,

G.considerato che la mancata applicazione di detta direttiva in Italia è già stata oggetto di denuncia alla Commissione (interrogazione (n. 2312/93), la quale ha comunicato di aver avviato pertanto una procedura di infrazione,

H.considerando che, nonostante il ripetersi di così gravi incidenti e il suddetto intervento della Comunità, lo Stato italiano non ha provveduto a sanare la situazione ma che anzi con l'art. 16 del Decreto Legge 10 marzo 1994 n. 170 il governo ha azzerato tutta la normativa per le industrie a rischio spostando al giugno 1994 il termine per provvedere all'obbligo di dichiarazione e di notifica, adempimento necessario per l'applicazione concreta della direttiva 82/501 recepita solo formalmente sin dal 17 maggio 1988 con DPR n. 175,

1.chiede la sospensione delle attività di trivellazione sul giacimento di Villafortuna fino a che non si sarà proceduto a predisporre i piani di emergenza per l'intera area;

2.chiede che la bonifica delle aree interessate dagli incidenti avvenga utilizzando principi biologici, come lo stimolo dei batteri esistenti nel terreno e capaci di attaccare e degradare il petrolio e che si individuino, sulla base dello strumento della valutazione di impatto ambientale, i luoghi dove depositare il terreno contaminato e dove prelevare il terreno necessario alla ricostituzione del piano agricolo;

3.chiede che il Centro comune di ricerca di Ispra sia incaricato di redigere un rapporto sull'intervento e di suggerire metodologie scientifiche di intervento al fine di non compromettere le possibilità di coltivazione delle zone;

4.chiede che la Commissione elabori una proposta di direttiva che regolamenti il risarcimento dei danni ambientali e che venga in particolare introdotto il principio della obbligatorietà di assicurazione per tutte le attività suscettibili di avere, in caso di incidente, gravi conseguenze sull'ambiente;

5.chiede che la Commissione, in applicazione del Trattato sull'Unione, presenti proposte di sanzioni da accompagnare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia e mandi avanti la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva 82/501/CEE;

6.chiede al governo italiano di non reiterare, al momento della sua scadenza, il Decreto Legge n. 170/94, nella parte in contrasto con la suddetta direttiva;

7.chiede al parlamento italiano di non convertire in legge il suddetto decreto nella parte in contrasto con la direttiva;

8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al parlamento e al governo dell'Italia.

 
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