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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Protezione dell'ambiente

A3-0152/94

Risoluzione sulla gestione degli stanziamenti e degli strumenti finanziari con impatto sulla protezione dell'ambiente

Il Parlamento europeo,

-vista la relazione speciale n. 3/92 della Corte dei conti in materia di ambiente ,

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio ed il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0152/94),

1.prende atto che la Corte dei conti ha constatato nell'azione comunitaria numerose carenze aventi un impatto sull'ambiente e che molte di tali carenze discendono da una insufficiente individuazione degli obiettivi e delle metodologie di azione, cosa che impedisce la prosecuzione di uno sviluppo economico durevole secondo l'articolo B del Trattato UE;

2.chiede dunque alla Commissione di sottoporgli, nel corso del corrente esercizio di bilancio, un programma mirante a stabilire un metodo di analisi costi/benefici e di valutazione del rapporto costo/efficacia delle misure ambientali;

3.constata che gli strumenti finanziari ad impatto ambientale che fanno capo al bilancio comunitario presentano un'importanza crescente in assoluto e in percentuale, ma sono eterogenei e dispersi in una pluralità di settori e ritiene che ciò nuoccia alla trasparenza di bilancio e alle esigenze di una gestione integrata; reputa tuttavia che tali strumenti dovrebbero essere più trasparenti possibili e correttamente controllati;

4.prende atto delle critiche mosse dalla Corte alla gestione degli stanziamenti ambientali nei vari settori di bilancio e chiede alla Commissione di predisporre le seguenti misure per colmare le lacune riscontrate:

a)dare maggiore concretezza ai programmi pluriennali, quantificando gli obiettivi, con particolare riferimento a quelli a carattere ambientale dei quadri comunitari di sostegno e dei programmi operativi dei fondi strutturali e precisando i mezzi finanziari;

b)definire più chiaramente i criteri di selezione dei progetti da finanziare, pubblicando parametri selettivi dell'attribuzione dei contratti sulla base di bandi di gara che rimpiazzeranno progressivamente i contratti a trattativa privata e imponendo nel quadro della programmazione strutturale i criteri da rispettare da parte delle amministrazioni regionali per la selezione dei progetti;

c)separare nettamente, a mezzo di procedure trasparenti di assegnazione dei finanziamenti, gli atti di attribuzione di contratti di servizi da quelli di concessione di sovvenzioni di funzionamento;

d)predisporre procedure di coordinamento che permettano una reale integrazione della politica ambientale con le altre politiche comunitarie;

e)intensificare il monitoraggio ed il controllo delle azioni a impatto ambientale, sul piano tecnico contabile, del rispetto della legislazione ambientale e della connessione tra investimento e ambiente, mediante:

-l'attribuzione ai comitati di sorveglianza dei fondi strutturali di una funzione di monitoraggio ambientale, prevista da clausole contenute nei quadri comunitari di sostegno nei programmi operativi;

-l'applicazione di sanzioni, inclusa la sospensione dei finanziamenti e il recupero dell'indebito, per l'inosservanza di clausole relative al rispetto della destinazione o della normativa ambientale;

-l'inclusione tra le valutazioni ex-post previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio , sul coordinamento dei fondi strutturali, di una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi strutturali;

5.chiede alla Corte dei conti di completare l'indagine compiuta inserendo regolarmente nella propria relazione annuale un capitolo dedicato alle politiche ambientali;

6.invita la Corte dei conti a controllare particolarmente la gestione di bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente;

7.invita la Commissione ad elaborare ogni anno, in allegato al progetto preliminare di bilancio, un documento che riassuma gli stanziamenti destinati alle principali funzioni del bilancio comunitario, compresa la politica dell'ambiente;

8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

 
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