A3-0225/94
Risoluzione sulla creazione di un Tribunale penale internazionale
Il Parlamento Europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Arbeloa Muru sulla creazione di un tribunale internazionale per i crimini di guerra (B3-0317/93),
-visto l'articolo 45 del propio regolamento,
-vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0225/94),
-viste le proprie risoluzioni dell'11 marzo 1993 sugli stupri nell'ex Jugoslavia , del 27 maggio 1993 sulla Bosnia-Erzegovina , del 16 settembre 1993 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina , del 15 dicembre 1993 sul Consiglio europeo e la PESC e del 20 gennaio 1994 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina , concernenti - tra l'altro - il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia,
A.avendo presente le importanti elaborazioni che in materia di giurisdizione penale internazionale sono state sin qui prodotte da autorevoli consessi internazionali quali il Consiglio d'Europa (1992), la Commissione internazionale dei giuristi (1993) e la Commissione giuridica dell'ONU (1993),
B.considerando i risultati della Conferenza di giuristi e organismi non governativi di ogni parte dell'ex Jugoslavia sul Tribunale internazionale, organizzata dall'"Anti-war Center Beograd" insieme al "Croatian Helsinki Committee", ospitata al Parlamento europeo nei giorni 3 e 4 marzo 1994,
C.convinto dell'urgente esigenza di rafforzare un sistema internazionale di diritto, munito anche di sanzioni adeguate ed efficaci,
D.ritenendo che il Tribunale internazionale dovrà essere totalmente indipendente da pressioni politiche e manifestazioni di opportunismo, in modo da acquistare rinomanza come istituzione giuridica,
E.apprezzando le straordinarie iniziative e decisioni che Segretario generale, Consiglio di sicurezza e Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno preso a proposito della punizione dei crimini contro l'umanità commessi nell'ex Jugoslavia, in particolare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza nr.808/1993 del 22 febbraio 1993 e nr.827/1993 del 25 maggio 1993,
F.considerando che la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di istituire un Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha potenzialmente un enorme valore giuridico e politico e costituisce un precedente capace di ulteriori sviluppi verso una stabile giurisdizione penale internazionale,
G.ritenendo che un Tribunale internazionale possa costituire uno strumento importante per la prevenzione dei crimini contro l'umanità e la promozione dell'ordinamento giuridico,
per quanto concerne il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia:
1.si compiace della costituzione e dell'insediamento, il 17 novembre 1993 al'Aja, del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e ritiene che potrebbe trattarsi di un contributo estremamente importante della comunità internazionale per restituire alle vittime della guerra nell'ex Jugoslavia una qualche speranza nel diritto;
2.ritiene che tale Tribunale debba essere un organo imparziale ed efficace di giustizia, la cui attività dovrà essere compiuta in ogni caso e a prescindere dalla soluzione politica del conflitto, proprio perché le responsabilità criminali individuali, a ogni livello, dovranno essere sanzionate senza possibilità di diventare oggetto di mercanteggiamento politico;
3.ritiene che il successo o l'insuccesso di tale istituzione contribuirà in misura notevole ad accrescere o a sminuire la credibilità della prospettiva di un giusto ordine internazionale ed eserciterà grande influenza sul futuro del diritto internazionale;
4.rivolge un urgente appello alle Nazioni Unite perché il Tribunale possa essere dotato di un efficace ufficio del pubblico ministero che superi l'attuale situazione di precarietà;
5.ritiene che peso ed efficacia politica del Tribunale dipendano in misura significativa anche dal grado di conoscenza delle sue attività e dal sostegno democratico che esso susciterà presso gli Stati e le società e chiede quindi a tutti i mezzi d'informazione di dedicare attenzione alle attività del Tribunale internazionale;
6.ritiene che l'Unione europea debba impegnarsi a fondo perchè il Tribunale possa pienamente svolgere la sua funzione e chiede che a tal fine l'Unione inserisca senza indugio il sostegno attivo al Tribunale - nelle forme qui suggerite e in ogni altro modo opportuno - tra le "azioni comuni di politica estera e di sicurezza", ai sensi del Titolo V del Trattato sull'Unione;
7.si compiace con quegli Stati membri (come Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) che già hanno adottato significative misure di sostegno al Tribunale e chiede all'Unione e a tutti gli Stati membri di sostenere l'attività del Tribunale per l'ex Jugoslavia giuridicamente, politicamente, finanziariamente e praticamente, attraverso
a) atti legislativi e di governo che diano effetto ai provvedimenti del Tribunale, con particolare riferimento alla citazione di imputati e testimoni, alla cattura e traduzione di coloro contro i quali verranno emessi i relativi mandati, all'assistenza giudiziaria internazionale necessaria, alle misure richieste per garantire l'espiazione della pena dei condannati;
b) l'immediata messa a disposizione dei fondi necessari per il funzionamento del Tribunale, attraverso il versamento - da parte degli Stati membri dell'Unione - della somma occorrente almeno per il primo anno di funzionamento sullo speciale conto fiduciario costituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite e la garanzia del loro apporto allo sforzo internazionale necessario per coprire le spese anche in futuro;
c) la messa a disposizione, su richiesta del Tribunale, di personale specializzato, materiale documentale e informatico, dati e informazioni raccolte dalle polizie e dagli organi giudiziari nazionali, infrastrutture (anche carcerarie) e quant'altro potrà rivelarsi necessario per il buon funzionamento del Tribunale;
8.ritiene che analoghe iniziative dovrebbero essere promosse congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione in seno alle istituzioni internazionali, in particolare nel Consiglio d'Europa e nella CSCE, e si compiace con quei paesi - tra cui a titolo di esempio si citano gli Stati Uniti e la Finlandia, che hanno già manifestato un tangibile sostegno;
9.chiede all'Unione e agli Stati membri di contribuire in modo sostanziale al bilancio globale del Tribunale (che attualmente è fissato a 33 milioni di dollari) e di adoperarsi presso le Nazioni Unite affinché esso venga approvato e debitamente coperto;
10.chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di agire in sede internazionale perchè la questione del risarcimento dei danni sofferti possa essere adeguatamente sottoposta al Tribunale;
11.chiede alla Commissione di elaborare un progetto di iniziativa a sostegno degli organismi civili e non governativi impegnati nei diversi territori dell'ex Jugoslavia in attività democratiche e di riconciliazione e nell'appoggio al Tribunale internazionale, aiutando tali organismi a compiere le loro attività intese a fornire informazioni, denunce e documentazioni al Tribunale stesso e chiede alla Commissione di rendere disponibili adeguati fondi a questo scopo, ricorrendo alla linea di bilancio B7-52;
12.ritiene che l'attività della 'commissione Bassouni', istituita con la risoluzione n. 780/1992 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e poi confermata con la risoluzione n. 787/1992, non possa essere considerata esaurita con l'istituzione del Tribunale ad hoc e auspica pertanto che tale 'commissione di esperti' possa continuare la sua preziosa attività di investigazione e di documentazione dei fatti che potrebbero essere qualificati e perseguiti come crimini contro l'umanità;
per quanto concerne l'istituzione di un Tribunale penale internazionale permanente:
13.ritiene che i tempi siano maturi perché l'ordinamento internazionale venga integrato da un Tribunale penale internazionale permanente, con una sua ben definita giurisdizione su crimini di particolare rilevanza sovranazionale ("crimini di diritto internazionale", tra i quali l'istigazione al genocidio e all'epurazione etnica e l'esecuzione degli stessi), che dovranno essere determinati da fonti inequivocabili del diritto internazionale;
14.raccomanda all'Unione e a tutte le istituzioni internazionali di cogliere l'occasione dell'istituzione del Tribunale sull'ex Jugoslavia come punto di partenza per promuoverne l'evoluzione verso un Tribunale penale internazionale permanente;
15.considera con grande attenzione i preziosi lavori preparatori che sono già stati effettuati in questa direzione per arrivare a formulare un codice internazionale e un progetto di statuto di Tribunale, attualmente all'esame dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e chiede con urgenza ai governi degli Stati membri di attivarsi in tal senso all'interno della Commissione giuridica (Sesta Commissione) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e perchè il progetto possa essere sottoposto all'Assemblea generale entro la fine del 1994;
16.chiede al Consiglio dell'Unione di agire in tutte le sedi internazionali a favore dello sviluppo di nuovi organismi giurisdizionali internazionali in materia penale, definendo a questo proposito una posizione comune ai sensi degli articoli da J.1 a J.3 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea che si converta in un'azione comune di politica estera e di sicurezza;
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17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, con la richiesta di informare quanto prima la Commissione competente del Parlamento del seguito dato in particolare ai punti 4,7 e 13, nonchè di trasmetterla ai Segretari generali delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e della CSCE, al Presidente del Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e ai parlamenti e governi delle repubbliche dell'ex Jugoslavia.