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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Investitura della Commissione europea

A3-0240/94

Risoluzione sull'investitura della Commissione

Il Parlamento europeo,

-visti gli articoli 157 e 158 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità del carbone e dell'acciaio e gli articoli 126 e 127 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

-visti gli articoli 32, 33 e 148 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0240/94),

A.considerando che il trattato sull'Unione europea ha conferito al Parlamento europeo il potere di investire la Commissione; che l'attribuzione di questo nuovo potere costituisce una nuova tappa nella costruzione europea e rappresenta un importante elemento sulla via della democratizzazione delle istituzioni dell'Unione; che il Parlamento europeo si trova pertanto investito di una notevole responsabilità politica,

B.considerando che è opportuno utilizzare efficacemente e completamente tale competenza per poter esercitare un'influenza diretta sugli orientamenti e la composizione della Commissione che è oggetto dell'investitura e per poter controllare il suo operato,

C.considerando che, visto il calendario estremamente serrato previsto a partire dal luglio 1994 per l'attuazione di questa nuova procedura, è necessario adottarne sin d'ora le linee direttrici,

D.considerando che la Commissione il cui mandato termina il 6 gennaio 1995 beneficia fino a tale data della piena legittimità per applicare il trattato ed esercitare tutte le proprie responsabilità,

1.ritiene necessario, conformemente al trattato e al proprio regolamento, adottare le linee direttrici per l'attuazione dei principi costituzionali, della procedura e del calendario;

2.constata che l'articolo 158 del trattato prevede una procedura di investitura della Commissione, in quanto organo collegiale, da parte del Parlamento; che le conseguenze giuridiche e politiche di tale innovazione istituzionale debbono essere precisate;

3.sottolinea che, per quanto riguarda la composizione della Commissione, il trattato prevede che i membri siano scelti sulla base delle loro competenze generali, il che significa che devono possedere una spiccata attitudine a far parte di un esecutivo di carattere governativo che esercita responsabilità a nome di 350 milioni di cittadini;

4.si pronuncia a favore del rispetto dello spirito e della lettera del trattato per quanto riguarda le garanzie di indipendenza dei membri della Commissione; rileva che tali garanzie costituiscono un principio di carattere costituzionale che deve essere rigorosamente rispettato, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza nei confronti degli Stati membri;

5.chiede che il Presidente della Commissione sia scelto tra le personalità che sono già state membri delle istituzioni comunitarie o che hanno esercitato nei rispettivi Stati competenze in materia comunitaria;

6.nota che la nomina "di comune accordo" dei membri della Commissione fa sì che i governi degli Stati membri non sono più autorizzati a operare scelte unilaterali e discrezionali e che è compito dell'istituzione eletta a suffragio universale diretto esercitare su tali scelte un controllo particolarmente attento;

7.si attende che le proposte di nomina alla carica di Presidente della Commissione e la composizione della stessa nel suo complesso tengano conto dei rapporti di forza politici nell'Unione e del risultato delle elezioni europee;

8.chiede che Commissione in quanto organo collegiale sia rappresentativo delle popolazioni dell'Unione, il che implica naturalmente un'adeguata rappresentanza di donne;

9.ritiene logico, per tener conto dell'accentuato carattere rappresentativo del sistema istituzionale predisposto dal trattato, che alcuni commissari siano scelti tra gli attuali deputati al Parlamento europeo;

10.rileva che la creazione di una procedura d'investitura e l'allineamento della durata dei mandati della Commissione e del Parlamento comportano la fissazione di un contratto di legislatura tra dette due istituzioni; nota che è quindi opportuno approvare la scelta delle persone e pronunciarsi sulle grandi linee d'azione della Commissione per i cinque anni del suo mandato;

11.afferma il principio della collegialità della Commissione e rileva che, per conseguenza, la sua designazione da parte dei governi degli Stati membri potrà avvenire soltanto una volta conclusa la procedura di approvazione prevista dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del regolamento del Parlamento;

12.chiede, per quanto riguarda la designazione del presidente della Commissione, che la personalità che si intende designare faccia una dichiarazione seguita da discussione e da voto nel corso della tornata di luglio 1994, fermo restando che i governi devono rispettare la procedura fissata dalla dichiarazione solenne sull'Unione europea (punto 2. 3. 5) per quanto attiene alla consultazione preliminare della Conferenza dei presidenti;

13.segnala che, nell'ipotesi in cui dovesse aver espresso voto negativo sul nome della personalità che i governi degli Stati membri intendono nominare Presidente della Commissione, rifiuterà di investire la Commissione se i governi degli Stati membri presenteranno nuovamente lo stesso candidato;

14.reputa necessario che i nomi delle altre personalità che si prevede di nominare membri della Commissione gli vengano comunicati al più tardi entro il 1· novembre 1994 in modo da poter organizzare la loro audizione da parte delle commissioni in tempo utile a che la presentazione del programma della Commissione e la votazione d'investitura della stessa da parte del Parlamento possano aver luogo nel corso della tornata di dicembre 1994;

15.sottolinea che qualunque modifica nella composizione della Commissione considerata dal Parlamento come di grande importanza richiederà una nuova investitura; tale caso si verificherà in particolare a seguito di una o più adesioni, dal momento che il numero dei membri e la ripartizione delle competenze risulterebbero palesemente modificati, così come la composizione del Parlamento che procederà alla nuova investitura;

16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

 
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