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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Carta europea dell'energia

A3-0179/94

Risoluzione sul Trattato della Carta europea dell'energia e Protocolli specifici

Il Parlamento europeo,

-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.

a)Seligman sulla Carta europea dell'energia: Protocollo nucleare (B3-0311/93),

b)Seligman sugli idrocarburi nella Comunità degli Stati indipendenti (B3-0310/93),

-visto il testo della Carta europea dell'energia, firmata all'Aja il 17 dicembre 1991,

-viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 1991 sulla Carta europea dell'Energia e sui principi generali di una cooperazione paneuropea, in particolare con l'URSS, in materia energetica, e dell'approvvigionamento elettrico dei paesi dell'Europa centrale e orientale e del 15 dicembre 1993 sulla sicurezza nucleare nei paesi dell'Europa orientale e della Comunità di Stati indipendenti ,

-visto il testo provvisorio del Trattato della Carta europea dell'energia e dei protocolli a esso collegati in materia di "Energia nucleare" e "Efficienza energetica",

-vista la Comunicazione della Commissione "Carta europea dell'energia: un nuovo impulso ai negoziati" (COM(93)0542),

-vista la comunicazione del ministro dell'Energia atomica della Federazione russa alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia del 21 settembre 1993 ,

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0179/94),

A.considerando che un equilibrato sfruttamento del potenziale energetico delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica e dei paesi dell'Europa centrale e orientale è d'importanza vitale per assicurare il successo degli sforzi attualmente realizzati per risanare il loro sistema economico e contribuire così a una situazione politicamente più stabile,

B.considerando che l'esistenza di regole internazionali tese a garantire gli investimenti potrebbe costituire uno stimolo per gli operatori economici occidentali del settore energetico,

C.considerando che i negoziati del Trattato della Carta dell'energia, mirante a tradurre in norme giuridicamente vincolanti i principi stabiliti nella Carta, si protraggono da ben due anni e che, d'altra parte, la legislazione nazionale necessaria nei paesi a economie in transizione non è ovunque completamente applicata,

D.considerando che, attraverso il Trattato della Carta dell'energia, vengono definite le norme orizzontali in particolare in materia di tutela degli investimenti, commercio e transito d'energia e che parallelamente si procede all'elaborazione di protocolli in materia di efficienza energetica, idrocarburi e energia nucleare,

E.considerando peraltro che un'importante lacuna si rileva in materia di protezione ambientale, poiché le norme previste all'art.22 non hanno carattere giuridicamente vincolante e non sono soggette alla procedura prevista in materia di composizione delle controversie,

F.considerando d'altra parte che in tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale la situazione catastrofica dell'ambiente è fondamentalmente causata dalla produzione energetica locale e che l'adesione al Protocollo previsto in materia di efficienza energetica non è obbligatoria per i paesi firmatari del Trattato della Carte dell'energia,

G.considerando che le grandi possibilità di economie derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica, a livello della produzione e del consumo, rendono tale opzione certamente più economica e più rispettosa dell'ambiente di ulteriori investimenti nel settore nucleare,

H.considerando che l'esportazione di energia verso l'Europa occidentale non dovrà comportare un aumento della produzione di energia nucleare nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nella CSI,

1.ritiene che gli Stati occidentali industrializzati (in particolare la UE) dovrebbero fare il possibile perché si giunga a una conclusione positiva dei negoziati attualmente in corso nell'ambito della Carta europea dell'energia e aventi per oggetto una base a lungo termine per lo scambio di energia e tecnologia tra Occidente e Oriente (in particolare con la CSI),

2.approva il nuovo approccio della Commissione che prevede la conclusione di un primo accordo in materia di commercio, transito, composizione delle controversie e trattamento nazionale per quel che riguarda gli investitori e un secondo accordo da concludersi entro 3 anni e vertente sugli investimenti esteri nella fase preinvestimenti; invita la Commissione a garantire che questa scadenza non venga superata, visti gli effetti negativi che i ritardi avrebbero sulle decisioni in materia di investimenti volti a migliorare la capacità produttiva della Russia;

3.invita a far valere il concetto di base, recepito nella Carta dell'energia, relativo al miglioramento della situazione ambientale nell'Europa centrale e orientale mediante misure di accompagnamento (fissazione del principio di valutazione dell'impatto ambientale nonché di norme, standard e meccanismi di controllo e informazione reciproci);

4.ritiene che il settore dell'ambiente, finora tenuto presente in modo inadeguato nel progetto di trattato, debba venire anch'esso disciplinato dalla procedura di composizione delle controversie;

5.ritiene che il sostegno finanziario dell'Occidente, in relazioni ai propri "know how", vada potenziato, in particolare per ridurre gli sprechi energetici che si verificano nella CSI (così come in paesi dell'Europa centrale e orientale) e per realizzare risparmi energetici in un momento in cui i prezzi dell'energia stanno aumentando; considera che a tal fine andrebbe rafforzata la base energetica per lo sviluppo economico di questi paesi dell'Europa centrale e orientale, così da creare un potenziale per un maggiore scambio di energia tra Oriente e Occidente e fornire un contributo decisivo al miglioramento delle condizioni ambientali;

6.considera inoltre necessario che la UE e gli altri Stati industrializzati dell'Occidente si assumano l'obbligo di trasferire ai paesi dell'Europa centrale e orientale e alla CSI le più recenti tecniche in materia ambientale e di risparmio energetico;

7.ritiene indispensabile la conclusione e la ratifica da parte di tutte le parti contraenti del Trattato della Carta dell'energia, dei Protocolli "Efficienza energetica" e "Energia nucleare" (nonché del previsto protocollo sugli "Idrocarburi"), in quanto strumenti integrativi degli accordi raggiunti nel quadro del Trattato;

8.ritiene che gli aiuti occidentali non dovrebbero mirare solamente ad aumentare la sicurezza delle centrali nucleari ma contribuire altresì a creare le condizioni per uno sfruttamento più razionale delle risorse energetiche e una maggiore diversificazione delle fonti di energia, in modo da poter disattivare i reattori maggiormente a rischio (reattore a tubi in pressione moderato a grafite, il cosiddetto reattore di Cernobyl);

9.rileva, per quanto riguarda i reattori nucleari dell'Europa orientale, che la loro sostituzione mediante misure di risparmio energetico o nuove centrali convenzionali con buon impatto ambientale deve avere in ogni caso un ruolo prioritario per la Comunità e che un loro ammodernamento secondo criteri di sicurezza tecnica è accettabile solo in mancanza di altre possibilità da analizzare attentamente in via prioritaria; ricorda che da parte occidentale andrebbe effettuata in particolare una revisione dell'elenco COCOM;

10.sottolinea che la cooperazione tra l'Europa orientale e quella occidentale in materia di energia non deve in nessun caso portare a uno smaltimento o ritrattamento di materiale nucleare occidentale nell'Europa orientale;

11.rileva che le disposizioni della Carta dell'energia attualmente in fase di negoziazione non possono risultare contrarie alle caratteristiche e agli intenti degli accordi CECA e CEEA;

12.ritiene che i programmi comunitari di aiuto ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE e TACIS) debbano essere orientati all'adozione di misure di accompagnamento e di sostegno e alla creazione delle condizioni quadro necessarie (per esempio azioni in materia ambientale, messa a punto delle necessarie condizioni-quadro come ordinamenti giuridici in materia di energia, norme assicurative nel settore energetico ecc.);

13.ritiene che ai fini di agevolare e finanziare la difficile fase di transizione economica nei paesi dell'Europa centrale e orientale debbano essere create adeguate possibilità per finanziamenti intermedi, nel cui ambito sarebbe opportuna una garanzia delle forniture di energia;

14.ritiene, in considerazione del fatto che la Carta dell'energia ("Charta-Treaty" e protocolli specifici) rappresenta un accordo internazionale che comporta obblighi giuridici e ha un'incidenza sul bilancio della Comunità, di dover partecipare in ampia misura al processo di ratifica;

15.propone di istituire unitamente ai rappresentanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale e a quelli degli Stati della CSI, una Conferenza comune di parlamentari per agevolare il recepimento della Carta dell'energia e appoggiare il processo di riforma in atto in tali paesi;

16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale nonché della Comunità degli Stati Indipendenti.

 
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