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Parlamento Europeo - 22 aprile 1994
Spazio economico europeo (articolo 52 del regolamento)

A3-0155/94

Risoluzione sugli aspetti regionali dello Spazio economico europeo e l'ampliamento dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.

a)H.F. Köhler e altri sulle implicazioni sul piano regionale dei negoziati CE-EFTA relativi alla realizzazione di uno Spazio economico europeo (AEE) (B3-0690/91),

b)McCartin sullo sviluppo regionale nell'Irlanda occidentale e sul Fondo EFTA (B3-1737/91),

c)Cushnhan sulla distribuzione dei nuovi finanziamenti che verranno concessi a titolo dell'accordo sull'aerea economica europea (B3-1754/91),

-visto il Trattato sull'Unione europea e l'Accordo sullo Spazio economico europeo,

-visti le domande di adesione all'Unione europea presentate da Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia rispettivamente il 17 luglio 1989, 1· luglio 1991, 18 marzo 1992 e 25 novembre 1992 e il previsto ampliamento dell'Unione europea entro il 1995,

-visti il parere della Commissione sull'ampliamento nonché alcune conclusioni sull'adesione all'Unione europea ,

-viste le modifiche apportate alle norme che disciplinano i fondi strutturali per il periodo 1994-1999,

-visto l'articolo 45 del suo regolamento,

-avendo delegato il potere deliberante alla commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, a norma dell'articolo 52 del suo regolamento,

-vista la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0155/94),

A.considerando che la cooperazione tra gli attuali dodici Stati membri dell'Europa occidentale è passata, nello spazio di pochi anni, da un mercato comune interno all'Unione europea e che tale entità ha assistito tanto a straordinari sviluppi alle sue frontiere esterne, dovuti ai cambiamenti economici e politici avvenuti nell'Europa centrale e orientale, quanto alla recessione economica mondiale;

B.considerando che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione e quelli dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) è uscita rafforzata dalla firma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che istituisce un mercato interno di 380 milioni di persone;

C.considerando che l'UE e la Svezia, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, in seguito alle domande di adesione all'Unione europea, hanno raggiunto un accordo sui negoziati di adesione e in attesa delle ratifiche e dei referendum che si terranno nei paesi candidati; considerando che i negoziati potrebbero portare all'ampliamento dell'Unione europea entro il 1995;

1.accoglie con soddisfazione il fatto che Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia, tutti paesi firmatari dell'Accordo SEE, abbiano presentato la propria candidatura all'UE, nel riconoscimento di una comune identità e affinità europee e nella ricerca di una cooperazione basata su pari diritti e doveri, secondo la lettera e lo spirito del Trattato sull'Unione europea;

2.si rammarica che, a seguito dell'esito di un referendum, la Svizzera abbia rinunciato a ratificare l'Accordo SEE; ricorda che la domanda di adesione all'Unione europea del 26 maggio 1992 non è ancora stata ritirata;

3.riconosce che per decenni la cooperazione tra la Comunità e l'EFTA, nonché tra i quattro paesi candidati all'adesione è stata intensa per motivi economici, geografici e storici e che tutte le parti trarranno vantaggio dal rafforzamento della cooperazione risultante dall'ampliamento;

4.sottolinea che i quattro candidati all'adesione rappresentano un gruppo di paesi assai importante per l'Unione (e viceversa), sotto il profilo delle relazioni finanziarie, economiche e commerciali, alle quali si potranno affiancare altri settori di cooperazione nel quadro delle politiche di sicurezza in generale, dell'ambiente, della ricerca e sviluppo e di altri settori come la salute e la sicurezza sociale, l'istruzione e la cultura, i trasporti e il turismo;

5.osserva che le politiche regionali e strutturali costituiscono uno dei principali punti dei negoziati sull'adesione, in particolare per i tre candidati nordici, in ragione delle loro caratteristiche specifiche se valutate sulla base dei tradizionali parametri socioeconomici applicati all'interno dell'UE e confermati nel 1993 con l'approvazione delle modifiche ai regolamenti che disciplinano i fondi strutturali;

6.sottolinea che i quattro paesi candidati si sono dichiarati d'accordo con le politiche strutturali dell'UE e con il principale obiettivo strutturale di sostenere la coesione sociale ed economica;

7.ricorda che l'Unione, grazie all'adesione di tutti e quattro i paesi candidati, vedrà la sua superficie ingrandirsi di oltre il 50%, mentre la sua popolazione aumenterà soltanto del 6%;

8.sottolinea che le politiche regionali e il concetto della perifericità assumeranno un nuovo significato a seguito dell'ampliamento, in particolare grazie all'adesione di tre paesi nordici, il che porrà nuove sfide al funzionamento del mercato unico per effetto della maggiore concorrenza ma offrirà nel contempo nuove possibilità di sviluppo a condizione che siano rimossi gli attuali ostacoli a una piena cooperazione;

9.rileva che i criteri di ammissibilità ai fondi strutturali non richiedono particolari indicazioni concernenti gli Obiettivi 2, 3 e 4, 5b), le iniziative comunitarie e l'intervento della Banca europea per gli investimenti per tutti e quattro paesi aderenti; osserva che tali paesi risentono di un elevato tasso di disoccupazione e degli effetti delle ristrutturazioni attuate nei settori tradizionali in misura paragonabile agli attuali Stati membri dell'Unione europea;

10.riconosce che i candidati nordici devono fronteggiare specifici problemi regionali dovuti alle vaste aree scarsamente popolate con meno di 15 abitanti per km2 (in taluni casi 2 abitanti per km2) rispetto ai 150 nell'UE; osserva che tutti i candidati nordici conducono un'attiva politica di incentivazione degli insediamenti su tutto il territorio, che essi reputano essenziale ai fini della sicurezza;

11.rileva che, al momento dell'adesione, il Burgenland (Austria) sarà riconosciuto come regione dell'Obiettivo 1;

12.prende atto della creazione di una nuova categoria dell'Obiettivo 6 dei Fondi strutturali, nell'ambito della quale il criterio di ammissibilità sarà costituito da un numero inferiore a 8 abitanti per km2 per quanto riguarda aree della Norvegia, Svezia e Finlandia situate principalmente nella regione artica; che gli aiuti strutturali, in base a tale criterio, interesseranno rispettivamente il 5%, il 14% e il 17% della popolazione della Svezia, della Norvegia e della Finlandia;

13.prende atto inoltre del fatto che si terrà conto del PIL pro-capite e che le zone ammissibili sono in linea generale di livello amministrativo e statistico NUTS II, benché regioni adiacenti siano state esaminate in ordine all'ammissibilità alle stesse condizioni in cui lo sono quelle in ordine all'Obiettivo 1;

14.concorda sul fatto che gli attuali criteri di ammissibilità dell'Unione non rifletterebbero i bisogni effettivi delle regioni artiche poiché tali bisogni sono da ricollegarsi a parametri regionali negativi quali lunghe distanze di trasporto, densità di popolazione estremamente bassa, forte emigrazione interregionale, elevati costi di costruzione per alloggi e infrastrutture in genere e condizioni climatiche particolarmente avverse;

15.sostiene l'accordo di adesione, che consente ai paesi candidati nordici di mantenere le loro politiche regionali selettive, che per decenni si sono orientate verso un'attiva politica di popolamento mirante alla sostenibilità di determinate zone;

16.reputa che la politica regionale promossa dai paesi candidati non costituirà, in caso di adesione, una distorsione della concorrenza, dato che gran parte della produzione assistita può essere generalmente considerata un contributo alla sostenibilità dei territori in questione;

17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 
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