A3-0154/94
Risoluzione sulla protezione dell'orso bruno (Ursus arctos) nella Comunità
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Diez de Rivera e altri sulla protezione dell'orso bruno (Ursus arctos) nella Comunità (B3-0127/93),
-vista la sua risoluzione del 12 ottobre 1988 sull'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Berna (relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa) e della Convenzione di Bonn (relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica),
-vista la sua risoluzione del 16 novembre 1992 sul quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ,
-vista la raccomandazione n. 10 (9 dicembre 1988) del Comitato permanente della Convenzione di Berna concernente la protezione dell'orso bruno (Ursus arctos),
-vista la sua risoluzione del 17 febbraio 1989 sulla protezione degli orsi bruni nella Comunità europea ,
-vista la sua risoluzione del 12 giugno 1992 sull'attuazione della Convenzione di Berna nella Comunità europea ,
-vista la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
-viste le raccomandazioni della IX Conferenza internazionale sulla conoscenza e la gestione degli orsi: protezione delle popolazioni di piccole dimensioni, isolate o a debole densità (19-22 ottobre 1992),
-vista la relazione speciale sull'ambiente della Corte dei conti delle Comunità (3/92),
-visto il Piano d'azione a favore delle zone protette in Europa (UICN, novembre 1993),
-vista la Convenzione sulla diversità biologica, firmata il 9 giugno 1992 dalla Comunità e dai suoi Stati membri in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro,
-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
-avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del suo regolamento, il potere deliberante alla sua commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,
-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0154/94),
A.considerando che la salvaguardia della natura, della flora così come della fauna, costituisce uno degli obiettivi prioritari della politica comunitaria in materia di ambiente e del relativo Quinto programma d'azione,
B.considerando che alcune popolazioni di orsi bruni, una delle specie prioritarie nell'Unione europea, sono in via di estinzione,
C.considerando che il Consiglio e la Commissione, sostenendo o finanziando opere infrastrutturali che alterano o distruggono gli ambienti necessari alla sopravvivenza della specie, sono in parte responsabili di tale situazione,
D.considerando che è compito delle varie istanze dell'Unione europea contribuire alla salvaguardia delle ultime popolazioni di orsi bruni e assicurare la loro ricostituzione a un livello accettabile,
E.considerando che vanno riconosciuti gli sforzi compiuti da alcune amministrazioni regionali e nazionali, soprattutto nelle zone svantaggiate, per proteggere e ampliare gli habitat necessari,
F.considerando che ampliare gli habitat e le aree protette significa limitare le attività agricole , forestali e turistiche di molte regioni, soprattutto quelle svantaggiate,
1.invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a non impegnarsi in politiche e finanziamenti per la realizzazione di opere che contribuirebbero al declino delle popolazioni di orsi bruni fino a quando non saranno messe a punto misure di compensazione a favore degli habitat di questa specie; tali misure debbono essere valutate in funzione dei loro effetti positivi quanto al ripristino degli habitat e alla consistenza delle popolazioni;
2.chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di porre rimedio agli effetti negativi delle infrastrutture già realizzate, avviate o previste, finanziando segnatamente le opere di restauro degli habitat e di ricostituzione delle popolazioni, la creazione di territori protetti, la realizzazione di "zone di passaggio" che permettano gli scambi genetici e sociali indispensabili alla sopravvivenza della specie;
3.invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più incisive per contrastare l'eliminazione e le catture di orsi bruni e a introdurre un rigoroso sistema di protezione permanente degli habitat della specie;
4.invita la Commissione e il Consiglio ad accordare priorità, a livello di finanziamento, ai programmi volti a indennizzare e compensare gli agricoltori per i danni causati dalle specie protette;
5.chiede al Consiglio e alla Commissione di attuare queste raccomandazioni anche nell'ambito dei negoziati con i paesi che desiderano aderire all'Unione europea e con i paesi con i quali sono stati conclusi accordi di cooperazione;
6.chiede che i contributi comunitari siano accordati in via prioritaria ad attività economiche compatibili con la sopravvivenza e l'incremento delle specie costituenti una caratteristica e una ricchezza del patrimonio naturale e culturale delle zone interessate e che si prevedano iniziative e risorse economiche per indennizzare i possibili danni e la riduzione di attività causati da interventi per la protezione delle specie;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.