A3-0212/94
Risoluzione sul Libro verde della Commissione concernente l'accesso dei consumatori alla giustizia e alla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico
Il Parlamento europeo,
-visti i trattati costitutivi, modificati dal trattato sull'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 6 del trattato CE,
-vista la risoluzione del 13 marzo 1987 su "il consumatore e il risarcimento dei danni" ,
-vista la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ,
-vista la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ,
-vista la direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984 riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole ,
-vista la direttiva 92/13/CEE del 25 febbraio 1992 recante norme in merito al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto o di quelli che operano nel settore delle telecomunicazioni ,
-vista la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 relativa alle clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori ,
-visto il Libro verde della Commissione (COM(93) 0576 - C3-0493/93),
-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0212/94),
A.considerando che il funzionamento del mercato interno implica per i consumatori comunitari la facoltà di effettuare acquisti in un altro Stato membro e, per le società stabilite in questo mercato, il diritto ad attrarre clientela transfrontaliera in una situazione di sana concorrenza,
B.considerando, tuttavia, che l'esercizio di queste facoltà e diritti dei consumatori e delle società nel mercato interno provoca numerose controversie transfrontaliere,
C.considerando che queste controversie transfrontaliere creano tutta una serie di difficoltà per il consumatore se una delle due parti in lite è domiciliata in un altro Stato membro,
D.considerando che difficoltà di ordine giuridico, come la determinazione della norma di legge applicabile rispettivamente al merito e alla procedura, l'espletamento di atti istruttori all'estero, i costi di patrocinio spesso sproporzionati rispetto al valore della causa, e la successiva esecuzione della sentenza, finiscono col dissuadere il consumatore dal far valere le proprie ragioni,
E.considerando l'assoluta necessità di porre in essere dispositivi che consentano ai cittadini europei di veder composte le controversie minori connesse al consumo, siano esse di competenza del diritto nazionale o di quello comunitario,
F.considerando che il problema da risolvere in via prioritaria in ordine alla composizione delle controversie giuridiche dei consumatori nell'ambito del mercato unico è quello delle azioni legali individuali per vizi redibitori;
1.invita la Commissione a prendere in considerazione le osservazioni generali contenute nella presente risoluzione;
2.manifesta la propria preoccupazione per il fatto che queste controversie transfrontaliere si traducono in pratica in nuovi ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, obiettivo che è diametralmente opposto a quello auspicato dal mercato interno;
3.constata che, per quanto riguarda le controversie individuali in materia di consumo di "modesto valore", taluni Stati membri hanno adottato procedure semplificate caratterizzate da tempi ridotti, dalla facoltà di non avvalersi del ministero del difensore e dall'elasticità delle procedure in generale;
4.giudica positivamente gli organismi e le procedure extragiudiziali esistenti negli Stati membri, che consentono di giungere a una decisione per via arbitrale o amichevole, pur constatando, a livello nazionale, discrepanze in ordine all'efficacia giuridica dei lodi;
5.ricorda che, ferma restando la necessità di mettere a punto modalità amichevoli per la risoluzione delle controversie minori in materia di consumo, è un fatto che l'efficacia del diritto può essere veramente garantita solo dal sistema giudiziario; una volta esperite tutte le procedure amichevoli è necessario che le parti possano giungere a una risoluzione giudiziaria con un costo individuale che tenga conto dello scarso valore economico in gioco;
6.riconosce l'importanza degli strumenti pattizi esistenti in materia, tra cui le Convenzioni di Bruxelles e di Roma, ma constata anche che questi strumenti non risolvono interamente le controversie individuali in materia di consumo e, in particolare, "il problema della lentezza procedurale";
7.ricorda che il trattato CE, modificato dal trattato sull'Unione europea, sancisce all'articolo 6 il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, il che comporta l'obbligo di garantire a tutti i consumatori comunitari l'accesso alla giustizia in condizioni di parità;
8.ritiene che l'importanza e la dimensione del problema della parità di accesso dei cittadini comunitari alla giustizia giustifichino un'azione comunitaria e che gli obiettivi dichiarati non possano essere raggiunti in modo sufficiente dagli Stati membri;
9.reputa pertanto opportuna una certa armonizzazione delle norme procedurali degli Stati membri al fine di introdurre una procedura comunitaria per le controversie di minor valore, che consenta una composizione rapida dei litigi individuali transfrontalieri in materia di consumo nel mercato interno, e ricorda che talune disposizioni comunitarie vigenti già contengono una certa armonizzazione delle norme procedurali degli Stati membri;
10.accoglie favorevolmente i principi generali enunciati nel Libro verde della Commissione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno;
11.conviene con la Commissione sulla necessità di offrire, relativamente ai problemi posti dai comportamenti commerciali illeciti, una soluzione comunitaria attraverso lo strumento delle azioni di interesse collettivo, giacché i suddetti comportamenti ledono sia gli interessi dei consumatori sia quelli delle imprese;
12.constata che i suddetti comportamenti illeciti, pur avengo origine in un determinato Stato membro, possono colpire i consumatori di un altro Stato membro;
13.ritiene che la Convenzione di Bruxelles e quella di Roma, pur accogliendo talune disposizioni molto favorevoli per i consumatori, non risolvano in modo pieno e soddisfacente tutti i problemi relativi alle vertenze di consumo, per cui sarebbe opportuno provvedere a una certa armonizzazione dei requisiti necessari per esperire azioni inibitorie delle prassi commerciali illecite;
14.ritiene che la suddetta armonizzazione debba essere accompagnata dal riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, della legittimazione attiva delle organizzazioni degli imprenditori e dei consumatori, riconosciute dagli ordinamenti degli Stati membri;
15.ritiene inoltre necessario migliorare la formazione dei giuristi, giudici e magistrati in diritto comunitario e diritto dei consumi e per tale motivo chiede agli Stati membri e alla Commissione di favorire la creazione di accademie nazionali ed europee specializzate;
16.ritiene altresì molto importante informare il consumatore sui suoi diritti e sul modo più efficace per avviare la procedura transfrontaliera;
17.invita la Commissione a esaminare la possibilità di proporre misure per la creazione, nell'ambito dell'Unione europea, di un organismo di arbitrato per la composizione delle controversie giuridiche transfrontaliere;
18.chiede la creazione di una rete di strutture regionali e transfrontaliere quanto più vicine possibile agli aventi diritto, composte da giuristi di professione, indipendenti, competenti e responsabili, sul modello della rete già realizzata da avvocati in alcuni paesi; il funzionamento e la creazione di tali strutture dovrebbero essere subordinati a concertazione con le organizzazioni dei consumatori ed essere soggetti a una carta di qualità;
19.esorta gli Stati membri a semplificare al massimo i requisiti per ottenere un patrocinio gratuito nelle controversie in materia di consumo e a favorire la creazione di centri e organismi di consulenza legale per questo tipo di procedure;
20.invita la Commissione a continuare ad attuare progetti pilota per promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le organizzazioni di consumatori;
21.invita inoltre la Commissione a esperire tutte le possibilità offerte dall'articolo K del trattato sull'Unione europea concernente la cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea;
22.chiede alla Commissione di adottare una raccomandazione per migliorare il funzionamento degli organi extragiudiziali nazionali, siano essi pubblici o privati, competenti per conoscere delle controversie in materia di consumo così come per promuovere il riconoscimento reciproco delle loro decisioni;
23.esorta la Commissione a redigere una relazione interlocutoria che contenga un calendario delle misure da adottare;
24.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.