A3-0226/94
Risoluzione sugli aspetti sociali nel settore dei trasporti
Il Parlamento europeo,
-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
.Amaral, sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone occupate nei vari settori dei trasporti (B3-0660/90),
.Muscardini, sull'eliminazione di barriere architettoniche nei trasporti ferroviari a vantaggio delle persone disabili (B3-0698/91),
-vista l'audizione pubblica del 5 ottobre 1993 sugli aspetti sociali nel settore dei trasporti,
-vista la relazione della Commissione al Consiglio relativa alle misure da prendere nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie (COM(93) 0433) del 26 novembre 1993,
-visto l'articolo 45 del proprio regolamento
-vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0226/94),
A.considerando che nel preambolo del Trattato di Roma gli Stati membri si sono assegnati per scopo essenziale "il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli", intendendo con ciò anche il miglioramento dalla situazione dei disabili e degli anziani,
B.considerando che nello stesso Trattato l'articolo 117, nel capo riguardante le disposizioni sociali, recita: "gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso"; e che, in base a principi di giustizia sociale, uguaglianza e democrazia sarebbe inaccettabile escluderne i disabili,
C.considerando che nella decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, nella sezione III - disposizioni in materia sociale, articolo 10 - si afferma, tra l'altro, quanto segue: tenuto conto dell'eventuale competenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di conclusione di contratti collettivi di lavoro, si procederà al ravvicinamento delle disposizioni specifiche concernenti le condizioni di lavoro applicabili nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili; che si afferma altresì che per condizioni di lavoro non si intendono i salari e le altre retribuzioni, che nell'articolo 12, a conclusione di tale sezione, si afferma altresì che si procederà all'armonizzazione, in ciascuno dei modi di trasporto, delle disposizioni in materia di durata del lavoro e di periodo di riposo,
D.considerando che il 1· luglio 1986 è entrato in vigore l'Atto Unico europeo e che, per quanto riguarda il settore dei trasporti, ciò comporta tra l'altro una maggiore integrazione dei trasporti aerei e dei trasporti marittimi nella politica dei trasporti della Comunità europea,
E.considerando che il 9 dicembre 1989 il Consiglio europeo ha adottato la "Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori" sottolineando in tal modo che nel quadro della costruzione del mercato unico europeo occorre conferire agli aspetti sociali la stessa importanza che agli aspetti economici ed è pertanto opportuno svilupparli in modo equilibrato,
1.ribadisce che la realizzazione del mercato interno costituisce il mezzo più efficace per promuovere l'occupazione, che la creazione di nuovi posti di lavoro deve essere l'obiettivo prioritario e che è compito della Comunità raccogliere le sfide future per quanto riguarda la competitività economica, tenendo conto degli squilibri regionali e dell'esigenza della mobilità permanente;
2.constata che i progetti infrastrutturali richiesti nel Libro bianco della Commissione vengono realizzati nel pieno rispetto degli aspetti sociali solo se è dimostrabile un equo rapporto tra investimenti e posti di lavoro validi e a lungo termine per le regioni interessate;
3.ritiene che il consenso sociale concorra al rafforzamento della competitività delle imprese e alla creazione di occupazione;
4.è persuaso che la realizzazione del mercato interno debba favorire il ravvicinamento nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro, nonché la coesione economica e sociale della Comunità europea ed evitare, nel contempo, le distorsioni della concorrenza;
5.segnala il pericolo rappresentato, per l'occupazione, dalla liberalizzazione del mercato dei trasporti e auspica pertanto che le imprese vi vengano sufficientemente preparate, dal momento che tale liberalizzazione dovrebbe coniugarsi con la realizzazione di un'armonizzazione coerente degli standard sociali ad un livello accettabile dalle lavoratrici;
6.ritiene che, conformemente al Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione, gli investimenti nei trasporti debbano avere fra gli obiettivi prioritari quello di favorire l'occupazione qualificata, tenuto conto che il settore crescerà in media del 5% annuo nel prossimo futuro;
7.approva il fatto che la Carta sociale sia volta a sancire i progressi già realizzati nel settore sociale attraverso l'azione degli Stati membri, delle parti sociali e della Comunità, deplorando peraltro che non sia stata ancora adottata alcuna direttiva politica importante;
8.sollecita l'adozione di decisioni e di una direttiva in materia di orari di lavoro in ogni comparto dei trasporti, alla luce delle peculiarità di ogni singolo comparto e previo accordo con i rappresentanti dei diversi settori professionali;
9.constata che le iniziative da prendere per l'attuazione di tali diritti sociali rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri e delle entità che li costituiscono o in quella della Comunità europea, in base al principio della sussidiarietà; richiede l'attivo coinvolgimento e l'attiva partecipazione delle parti sociali ai vari livelli in questione;
10.segnala che, in sede di applicazione dei diritti sociali, occorre distinguere - soprattutto per quanto riguarda il trasporto stradale - tra le aziende costituite da una sola persona e le grandi aziende esistenti in questo settore, perché in caso contrario potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso modo di trasporto;
11.richiama l'attenzione sul fatto che l'applicazione di talune direttive, per esempio in materia di orario lavorativo, dipende dal risultato del dialogo tra le parti sociali e che la mancata applicazione delle stesse può comportare un dumping sociale e un peggioramento delle condizioni di sicurezza nel settore, sia per gli addetti che per gli utenti; invita il Consiglio e gli Stati membri a dedicare maggiore attenzione al controllo del rispetto delle direttive in campo sociale, per esempio per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo e mette in guardia dal pericolo di un dumping sociale;
12.è favorevole a un livello elevato di armonizzazione delle disposizioni nei diversi comparti dei trasporti, al fine di garantire la sicurezza e prevenire le distorsioni della concorrenza;
13.deplora l'esistenza di forti disparità fra i livelli di formazione dei diversi comparti dei trasporti e teme che, in assenza di cambiamenti, ciò possa comportare un dumping sociale; raccomanda quindi vivamente una solida formazione e l'armonizzazione dei requisiti di esame e dei diplomi;
14.ritiene che ogni cittadino debba godere del diritto personale alla mobilità e che un efficace sistema di trasporti urbani orientato verso i trasporti collettivi e rispettosi dell'ambiente costituisce una "conditio sine qua non" di questo diritto; chiede alla Commissione, in accordo con gli Stati membri, di stabilire standard qualitativi da inserire in una "Carta di qualità" applicabile ai servizi di trasporto collettivo;
15.segnala che i minorati fisici, per i quali il trasporto rappresenta un fattore essenziale per l'integrazione sociale, hanno diritto al trasporto;
16.chiede che tutti i modi di trasporto siano collegati il più possibile tra di loro e siano resi molto più accessibili a tutti i minorati, che si tratti di lavoratori disabili o di minorati utenti di un veicolo; ritiene inoltre che essi debbano altresì avere la possibilità di viaggiare da uno Stato membro all'altro; considera pertanto auspicabile che i modi di trasporto e gli edifici siano adattati (per esempio le stazioni ferroviarie, i marciapiedi delle stazioni, le stazioni della metropolitana, gli edifici ad uso uffici, le scuole, ecc...):
17.reputa che i minorati che non sono in grado di viaggiare in maniera autonoma con i mezzi di trasporto pubblici abbiano diritto a far viaggiare gratuitamente il loro accompagnatore;
18.raccomanda agli Stati membri di agire con maggiore efficacia per migliorare l'accessibilità dei mezzi pubblici ai minorati e ritiene che le industrie e le aziende di trasporto pubblico debbano risolutamente coinvolgere i minorati nella loro politica per quanto riguarda l'accessibilità dei mezzi pubblici;
19.invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti miranti a un migliore coordinamento di tutte le forme di "trasporto specializzato" in modo da utilizzare al meglio la manodopera e il materiale disponibili;
20.chiede che in sede di costruzione e di realizzazione delle infrastrutture di trasporto si tenga conto dei bisogni dei minorati e ritiene che la ricerca in tal campo vada coordinata a livello europeo;
21.si batte affinché l'UE sviluppi una politica dei trasporti mirante prioritariamente al miglioramento della mobilità dei gruppi socialmente più deboli;
22.raccomanda che la Commissione promuova progetti pilota che perseguono l'obiettivo di una mobilità femminile migliore e sicura;
23.osserva che la mancanza di informazioni si rivela il maggiore ostacolo per molte persone con un problema di mobilità e raccomanda quindi vivamente un sistema di informazione anche a fini turistici, fermo restando che occorre operare una distinzione fra gli handicappati su sedia a rotelle e quelli con ridotte capacità motorie; reputa necessario tenere maggiormente in considerazione anche i ciechi; ritiene che l'informazione debba corrispondere ai bisogni degli interessati e che, pertanto, oltre che essere chiara e aggiornata, debba essere facilmente ottenibile e utilizzabile;
24.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.