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Parlamento Europeo - 22 aprile 1994
Uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari

A3-0234/94

Risoluzione sulla comunicazione interpretativa della Commissione relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza "Peeters"

Il Parlamento europeo,

-facendo riferimento alla comunicazione della Commissione al Consiglio sull'uso delle lingue per l'informazione dei consumatori nella Comunità (COM(93) 0456),

-facendo riferimento alla comunicazione interpretativa della Commissione al Consiglio relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza "Peeters" (COM(93) 0532 - C3-0516/93),

-visti gli articoli 30 e segg., 100A, 128 e 129A del trattato che istituisce l'Unione europea,

-visto il gran numero di direttive, regolamenti e raccomandazioni del Consiglio riguardanti l'uso delle lingue nel quadro dell'informazione dei consumatori,

-vista la propria risoluzione del 27 ottobre 1993 sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità , con particolare riferimento all'emendamento n. 15 che modifica l'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE,

-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0234/94),

A.considerando che tra gli obiettivi dell'Unione europea vanno annoverati tanto la libera circolazione delle merci quanto il raggiungimento di un alto livello di protezione dei consumatori e lo sviluppo delle culture degli Stati membri,

B.considerando che alcuni obiettivi si rivelano in certa misura in contrasto tra di loro e che, in tal caso, si deve procedere a un contemperamento degli interessi in modo tale che nessun obiettivo venga completamente sacrificato a un altro,

C.considerando che un'adeguata informazione e la trasparenza nei confronti dei consumatori favoriscono un armonico funzionamento del mercato interno,

D.considerando che la Comunità europea ha intrapreso l'armonizzazione dell'etichettatura dei prodotti e di altri mezzi di informazione dei consumatori allo scopo di promuovere la libera circolazione dei beni e dei servizi,

E.considerando che le direttive in materia di armonizzazione riconoscono che la lingua in cui sono redatte le informazioni sulle etichette può essere di ostacolo per una reale informazione dei consumatori e che, proprio perciò, talune direttive contengono disposizioni in materia di uso delle lingue,

F.considerando che l'adozione di queste disposizioni in materia di uso delle lingue implica che è lecito, ai fini della protezione dei consumatori, rettificare in una certa misura gli orientamenti spontanei della libera circolazione dei beni,

G.considerando che se l'importazione parallela è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci, valutata positivamente dalla Comunità in quanto determina un abbassamento dei prezzi a vantaggio del consumatore, essa non deve comportare una menomazione del diritto all'informazione del consumatore; che le prescrizioni in materia di uso delle lingue comportano qualche maggiore difficoltà per le importazioni parallele ma non le rendono certamente impossibili,

H.considerando che il consumatore medio comprende sufficientemente solo la propria lingua nazionale; che l'uso obbligatorio della lingua ufficiale dello Stato in cui il prodotto è commercializzato rappresenta la migliore garanzia del fatto che le informazioni siano quanto più possibile recepite dai consumatori,

I.considerando che le espressioni usate nelle disposizioni in materia di lingue delle direttive non sono uniformi e che ciò evidenzia la mancanza di una politica delle lingue nell'ambito della politica della libera circolazione dei beni e della protezione dei consumatori,

J.considerando che la sentenza relativa alla causa "Peeters" non contribuisce a una maggiore chiarezza,

K.considerando che regna una notevole confusione per quanto riguarda la portata di dette prescrizioni in materia di lingue e che ciò determina un'insicurezza del diritto tanto per i consumatori quanto per i produttori e i distributori,

L.considerando che le comunicazioni della Commissione che sono oggetto della presente risoluzione riconoscono tale situazione e tentano di porre le premesse per una maggiore chiarezza; che, tuttavia, esse rimangono troppo generiche e non recano soluzioni concrete,

M.considerando che l'articolo 128, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato medesimo,

N.considerando che la lingua deve essere considerata come elemento fondamentale della cultura; che pertanto, in relazione a questa problematica, si deve tener conto delle incidenze delle misure da adottare sul piano culturale,

O.considerando che gli Stati membri sono competenti in materia di politica delle lingue; che la sussidiarietà impone il rispetto della competenza degli Stati membri in materia di politica delle lingue,

P.considerando che, in virtù del summenzionato articolo 128, paragrafo 4, la Comunità non può contrastare le regolamentazioni politiche degli Stati membri in materia di lingue che siano conformi agli obiettivi della tutela dei consumatori e alla teoria della libera circolazione dei beni,

Q.considerando che la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato offrono le migliori garanzie e che pertanto la Comunità, nelle proprie disposizioni, può spingersi solo fino a esigere che le informazioni siano fornite in quella/e lingua/e; che la relativa esecuzione concreta (con riferimento alla lingua da considerarsi ufficiale) è di competenza del singolo Stato membro in base al principio della sussidiarietà,

R.considerando che l'unica motivazione della Comunità nel varare disposizioni in materia di lingue è costituita dalla sicurezza che le informazioni raggiungano effettivamente i consumatori,

1.ha preso conoscenza della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'uso delle lingue in sede di informazione dei consumatori nella Comunità, nonché della comunicazione interpretativa della Commissione relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza "Peeters";

2.constata con soddisfazione che, dopo il Consiglio, ora anche la Commissione presta attenzione e apre un dibattito sui problemi connessi all'uso delle lingue in sede di informazione dei consumatori;

3.si rammarica del fatto che la Commissione non proponga, nelle sue comunicazioni, soluzioni concrete;

4.deplora che la Commissione, nelle sue comunicazioni, non tenga conto dell'articolo 128 del trattato CE, il quale stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato;

5.condivide il principio secondo cui l'efficacia dell'informazione del consumatore è garantita al meglio allorché le informazioni sono espresse nella lingua del consumatore;

6.è consapevole della necessità di soppesare

-le esigenze di una circolazione totalmente libera a fronte di quelle di una sufficiente tutela dei consumatori e delle imprescindibili realtà culturali;

-le competenze dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori a fronte di quelle degli Stati membri sul loro regime linguistico;

7.chiede alla Commissione, nel quadro dei suoi lavori sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 79/112/CEE attualmente all'esame presso di essa , di recepire il summenzionato emendamento del Parlamento all'articolo 14;

8.chiede alla Commissione di apportare coerenza e chiarezza nella sua politica mediante una direttiva quadro sull'uso delle lingue nell'ambito dell'informazione dei consumatori o in altro modo e di tener conto, in tale contesto, della mutata situazione giuridica venutasi a configurare in virtù dei nuovi articoli del trattato 3, lettera s) e 129 A (tutela dei consumatori), nonché 3, lettera p) e 128, paragrafo 4 (aspetti culturali);

9.insiste affinché, nel far ciò, ci si basi sul principio secondo cui un'informazione efficace è garantita al meglio allorché viene proposta al consumatore nella sua lingua e, pertanto, si consideri che è compito del legislatore comunitario obbligare gli Stati membri a garantire che le informazioni siano redatte almeno (ma non esclusivamente) nelle rispettive lingue ufficiali;

10.chiede alla Commissione di limitare rigorosamente le eventuali deroghe a tale regola, circoscrivendole secondo modalità che implichino certezza del diritto;

11.ritiene che la concreta oggettivazione della nozione di lingua ufficiale sia di competenza esclusiva dei singoli Stati membri;

12.esorta la Commissione a promuovere l'uso di simboli per l'informazione del consumatore;

13.chiede alla Commissione di garantire un controllo efficace sull'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di uso delle lingue;

14.chiede inoltre alla Commissione di favorire lo scambio di informazioni sui regimi linguistici vigenti negli Stati membri a favore del settore industriale;

15.ritiene che le disposizioni in materia di uso delle lingue non rappresentino per il settore industriale un ostacolo insuperabile e constata che vari segmenti del mondo industriale concordano con tale assunto;

16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, nonché al Comitato delle regioni.

 
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