A3-0153/94
Risoluzione sulla trasparenza nella Comunità
Il Parlamento europeo,
-viste le comunicazioni della Commissione del 2 dicembre 1992 (SEC(92)2274) del 5 maggio (COM(93)0191 - C3-0199/93) e del 2 giugno 1993 (COM(93)0258) relative alla trasparenza,
-vista la 17a Dichiarazione allegata al Trattato sull'Unione europea,
-vista la Dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà del 25 ottobre 1993 ,
-vista la decisione del Consiglio "Affari generali" del 6 dicembre 1993 ,
-visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione (A3-0153/94),
A.considerando che la trasparenza consiste innanzitutto nell'accesso del pubblico alle decisioni delle autorità dell'Unione europea, ai loro lavori preparatori o connessi e in generale all'insieme della documentazione di cui dispongono tali autorità,
B.considerando che la trasparenza deve estendersi all'insieme del processo decisionale legislativo,
C.considerando che la trasparenza deve riguardare tutti i gruppi d'interesse, siano essi a scopo di lucro o no, e l'insieme dei comitati ufficiosi che partecipano alla preparazione o all'esecuzione delle decisioni,
D.considerando che la trasparenza delle varie istituzioni permane insufficiente se l'insieme del sistema comunitario resta opaco agli occhi dei cittadini,
1.dichiara che l'accesso del pubblico alla documentazione è regolamentato in modo soddisfacente nelle comunicazioni della Commissione di cui sopra, con riserva che siano rispettati i termini da esse proposti;
2.dichiara che la collaborazione tra Commissione e Parlamento per la compilazione di un repertorio unico dei gruppi di pressione con o senza fini di lucro dovrebbe essere potenziata, senza che tale repertorio implichi alcun riconoscimento o accesso privilegiato; una collaborazione identica è auspicabile in merito all'istituzione di una banca dati sui gruppi in questione; in particolare per stabilire se essi abbiano un legame diretto o indiretto e, in quest'ultimo caso, a che interesse corrispondano e in che misura;
3.dichiara che una collaborazione analoga dovrebbe estendersi alla conoscenza della composizione e della competenza dei vari comitati consultati in sede di preparazione e di esecuzione delle decisioni;
4.dichiara che il Consiglio, in quanto organo legislatore, dovrebbe partecipare alla collaborazione prevista ai paragrafi 2 e 3 di cui sopra;
5.dichiara che le discussioni e le votazioni delle autorità legislative dovrebbero essere pubbliche e formare oggetto, di conseguenza, di una pubblicazione regolare e rapida, sia per il Consiglio, in quanto organo legislatore, che per il Parlamento europeo; il servizio del Parlamento incaricato del resoconto stampa dovrebbe essere rafforzato in modo da fornire un'analisisi sostanziale delle sedute plenarie, comportante in particolare il testo integrale delle dichiarazioni dei rappresentanti del Consiglio e della Commissione, nonché dei presidenti dei gruppi politici e dei relatori delle commissioni parlamentari; i suoi resoconti dovrebbero essere pubblicati quanto più rapidamente possibile, affinché ogni cittadino dell'Unione europea possa essere informato delle posizioni assunte nelle sedute del Parlamento europeo;
6.dichiara che una commissione di giuristi di alto livello dovrebbe essere nominata, con l'accordo del Consiglio e del Parlamento, per distinguere gli elementi dei Trattati che rientrano nel settore costituente da quelli che fanno parte del settore legislativo; detta commissione dovrebbe codificare successivamente i primi al fine di rendere trasparente il sistema comunitario per i cittadini dell'Unione; la codificazione così realizzata andrebbe trasmessa al Consiglio europeo e al Parlamento europeo;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.