A3-0158/94
Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1993-1994
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 157, paragrafo 5 del proprio regolamento,
-viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quella del 25 giugno 1993 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1992-1993 ,
-visto il trattato sull'Unione europea e in particolare gli articoli 8 D e 138 D del trattato CE, nonché gli articoli 156-158 del proprio regolamento,
-vista la risoluzione del 17 novembre 1993 e la decisione del 9 marzo 1994 con cui ha fissato lo statuto e le condizioni generali d'esercizio delle funzioni del Mediatore,
-vista la relazione della commissione per le petizioni (A3-0158/94),
A.considerando che, grazie alla sua inclusione formale nei trattati, il diritto di petizione al Parlamento europeo sarà in futuro parte integrante della cittadinanza dell'Unione,
B.considerando che il numero delle petizioni e quello delle persone che con tale mezzo si rivolgono al Parlamento europeo sono in costante aumento e che parallelamente si amplia lo spettro dei problemi così sollevati,
C.considerando che, a seguito della codificazione del diritto di petizione nei trattati comunitari, le cittadine e i cittadini hanno più diritto che mai a un esame approfondito delle loro richieste e che a esso devono contribuire anche le altre istituzioni comunitarie e gli Stati membri, onde dare risposte valide ai problemi sollevati,
D.considerando che molti firmatari delle petizioni sono scontenti per la lentezza nel trattamento delle stesse,
E.considerando che con le petizioni ha l'opportunità di avvicinarsi sempre di più alle cittadine e ai cittadini che rappresenta, che per essi la petizione costituisce una possibilità di partecipare direttamente alle attività della Comunità che influenzano la loro vita quotidiana, e che in tal modo si rafforza la sua funzione di controllo sull'andamento della Comunità,
1.sottolinea l'importanza delle petizioni per il suo lavoro, dal momento che esse forniscono un quadro delle preoccupazioni e delle necessità di cittadine e cittadini, consentono di rilevare debolezze nelle disposizioni giuridiche o nell'azione amministrativa e rispecchiano l'opinione delle cittadine e dei cittadini riguardo a questioni politiche di attualità;
2.si impegna a dare al più presto possibile risposte adeguate alle petizioni, vale a dire a qualunque reclamo, richiesta di parere o invito ad attivarsi, a reazioni riguardo alle sue risoluzioni o a decisioni prese da altre istituzioni od organi della Comunità che gli vengano trasmesse da persone fisiche o associazioni;
3.invita nuovamente l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti ad adottare i provvedimenti del caso onde dotare la commissione per le petizioni del personale necessario a garantire un esame adeguato, rapido ed efficace delle petizioni;
4.incarica l'insieme delle sue commissioni e delegazioni di esaminare tutte le petizioni trasmesse loro dalla commissione per le petizioni e di dare risposte politiche alle esigenze formulate nelle stesse;
5.invita la Commissione a esaminare quanto prima possibile le petizioni trasmessele e a fornire informazioni alla commissione per le petizioni in tempi brevi, in modo che le petizioni possano ancora essere esaminate prima che sia troppo tardi per qualsiasi intervento e ricorda agli Stati membri l'obbligo di fornire alla Commissione informazioni rapide ed esaurienti in merito ai problemi sollevati dalle petizioni;
6.invita la Commissione ad avviare senza indugio, in caso di violazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, le procedure di cui all'articolo 169 del trattato CEE e ad adire eventualmente la Corte di giustizia;
7.invita la Commissione a rielaborare nel modo seguente, onde renderla più efficace, la direttiva sull'impatto ambientale e l'allegato alla stessa:
a)fissare i termini fra l'esame e l'attuazione della misura,
b)inserire nell'allegato anche l'ampliamento o la trasformazione di grandi progetti,
c)prevedere sanzioni in caso di violazione;
8.fa presente che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea saranno obbligati a trasmettere al Mediatore nominato dal Parlamento europeo e politicamente responsabile di fronte allo stesso le informazioni e i documenti che richiederà, a meno che essi non siano coperti da un giustificato segreto; esorta pertanto le altre istituzioni e in particolare la Commissione a non rifiutare più di trasmettere alla commissione per le petizioni documenti e informazioni non coperti da segreto, e cioè gli stessi che è obbligata a trasmettere al Mediatore europeo;
9.è del parere che la commissione per le petizioni e il Mediatore, incaricato di recepire i reclami alle condizioni formulate nei trattati e nelle regolamentazioni relative alla sua attività, definitivamente fissate dal Parlamento nella seduta del 9 marzo 1994, costituiranno insieme un sistema efficace per la difesa degli interessi dei cittadini nei confronti della Comunità, contribuendo così al miglioramento del funzionamento democratico della Comunità stessa; le modalità per rivolgersi al Mediatore, nonché le procedure e le altre regolamentazioni riguardanti la sua attività, devono essere fissate senza ulteriore indugio a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento;
10.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni parlamentari competenti per le petizioni e ai loro difensori civici.