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Parlamento Europeo - 3 maggio 1994
Protocollo sulla politica sociale

A3-0269/94

Risoluzione riguardante l'attuazione del Protocollo sulla politica sociale

Il Parlamento europeo,

-visti il Protocollo n. 14 sulla politica sociale e l'Accordo degli undici Stati membri allegati al trattato sull'Unione europea,

-vista la comunicazione della Commissione riguardante l'attuazione del Protocollo sulla politica sociale presentata al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(93)0600),

-vista la petizione Nr. 768/93 sulla rappresentatività dei sindacati,

-vista la propria risoluzione del 16 dicembre 1993 concernente la dichiarazione della Commissione sullo svolgimento della riunione del Consiglio " Affari sociali" ,

-vista la propria risoluzione del 24 febbraio 1994 sulla nuova dimensione sociale del trattato sull'Unione ,

-visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A3-0269/94),

A.considerando che il dialogo sociale europeo e il rafforzamento del ruolo delle parti sociali costituiscono una pregiudiziale per la realizzazione della dimensione sociale del mercato interno, parallela all'integrazione economica,

B.considerando che spetta in ogni caso alla Comunità ed agli Stati membri istituire norme minime di base a garanzia dei diritti fondamentali dei lavoratori nella Comunità e considerando, in particolare, che le contrattazioni collettive riconoscono ai dipendenti, ai sensi delle Convenzioni 87 e 98 dell'OIL, il diritto di negoziare con i datori di lavoro tutti gli aspetti connessi con le condizioni di occupazione e di lavoro e con la sicurezza sociale,

C.considerando che negli Stati membri esistono norme giuridicamente vincolanti per il riconoscimento delle parti sociali e sottolineando però che la molteplicità delle procedure in vigore negli Stati membri non consente di ricavarne un modello unitario a livello europeo,

D.considerando che una politica contrattuale coordinata in seno alla Comunità integra il dialogo sociale in atto nei vari Stati membri e presuppone in primo luogo un rafforzamento e una ripresa della politica contrattuale degli Stati membri a livello nazionale e regionale; considerando inoltre l'opportunità che in tutti gli Stati membri in cui ciò non sia già la regola questo dialogo si estenda alle piccole e medie imprese,

E.considerando che il dialogo sociale è più necessario che mai, proprio adesso che un po' dovunque le conquiste sociali vengono messe in forse e riprendono forza le pratiche di dumping sociale; considerando che tali fenomeni sono ulteriormente favoriti dalla mancanza di una base comunitaria a garanzia dei diritti sociali e considerando che è urgente fare qualcosa in loro difesa,

F.considerando che il principio della parità di trattamento e di opportunità di uomini e donne deve costituire una pregiudiziale per tutti i negoziati nel quadro del dialogo sociale ma che purtroppo le donne sono ancora sottorappresentate nei vari organismi delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro,

G.considerando l'assoluta necessità di opporsi a qualsiasi tentativo di privare il principio di sussidiarietà del suo vero significato per trasformarlo in uno strumento paralizzante della politica sociale comunitaria,

H.considerando che gli ampi diritti delle parti sociali a essere consultate nel corso della procedura decisionale comunitaria offrono la possibilità di strutturare un quadro sociale comunitario vicino alla prassi e ai cittadini,

I.considerando che ai sensi del Trattato è opportuno incentivare lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tener conto della loro importanza nella creazione di posti di lavoro nonché delle loro peculiarità, favorire il dialogo sociale in queste imprese e assicurarsi che si tenga conto dei loro interessi nonché di quelli dei loro lavoratori nella fase di elaborazione e di trasposizione delle decisioni comunitarie in materia sociale,

J.considerando che devono confluire nel dialogo sociale le numerose particolarità presenti nel servizio pubblico degli Stati membri, sia sul versante dei lavoratori che su quello dei datori di lavoro,

1.chiede che vengano consultate, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo sulla politica sociale, le organizzazioni che soddisfano alle seguenti condizioni:

-sono organizzate a livello europeo,

-son costituite da organizzazioni riconosciute nei rispettivi Stati membri come parti sociali o tradizionalmente coinvolte nelle consultazioni,

-sono, nella misura del possibile, rappresentate in tutti gli Stati membri,

-sono costituite da organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori nei confronti delle quali l'adesione avviene su base volontaria sia a livello nazionale che comunitario,

-sono costituite di membri aventi diritto di essere implicati direttamente o tramite i loro membri nel negoziato collettivo ai loro rispettivi livelli,

-dispongono di un mandato dei loro membri a rappresentarle nel quadro del dialogo sociale comunitario;

tali organizzazioni possono appartenere al settore privato come a quello pubblico e possono essersi specializzate nei problemi specifici dei datori di lavoro e dei lavoratori sia in seno alle piccole e medie imprese che a livello settoriale;

2.constata con soddisfazione che la Commissione, nell'allegato 2 della sua Comunicazione, cita, accanto ad altre organizzazioni di datori di lavoro, anche organizzazioni europee che rappresentano esclusivamente le PMI, tanto più che queste PMI presentano caratteristiche specifiche che possono fornire lo spunto per risposte specifiche a problemi generali;

3.su tale base, prende atto dei criteri di riconoscimento applicati dalla Commissione al paragrafo 24 della Comunicazione ma considera che l'elenco proposto all'allegato 2 non sia equilibrato; chiede che esso venga rivisto per consentire una migliore rappresentanza dell'insieme delle forze sindacali e padronali;

4.rileva la contraddizione della Commissione, la quale intende ammettere tutte le parti sociali alla procedura di consultazione, ma non vuole promuovere il dialogo tra queste organizzazioni, eccezion fatta per quello tra CES e UNICE; chiede pertanto con energia che tutte le organizzazioni mettano in piedi strutture di collegamento e che la Commissione fornisca loro sostegno;

5.chiede che siano ammesse a partecipare al dialogo sociale di cui all'articolo 4 dell'Accordo tutte le parti sociali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 e che sono inoltre rappresentate in almeno due terzi degli Stati membri;

6.chiede che per l'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo siano fissate tre scadenze di sei settimane - prima scadenza: prima consultazione, seconda scadenza: termine per la Commissione per redigere la sua proposta, terza scadenza: terza consultazione - quando si tratta di nuove iniziative della Commissione; queste scadenze si riducono alle previste sei settimane per la Commissione, qualora si tratti di proposte bloccate in Consiglio e quindi sufficientemente note alle parti sociali;

7.è del parere che la Commissione debba fare in modo di prorogare solo in via eccezionale e previo parere del Parlamento europeo il termine di nove mesi previsto per il negoziato, onde evitare che la procedura di consultazione venga allungata artificiosamente;

8.si attende che la Commissione, appena nel corso della procedura s'intravede l'impossibilità di raggiungere un accordo, esamini la sua proposta d'iniziativa e la trasmetta al Consiglio a al Parlamento secondo la procedura prevista nel trattato;

9.si attende che la Commissione, sulla base dei criteri illustrati nella presente risoluzione, presenti una iniziativa legislativa per l'attuazione degli articoli 3 e 4 dell'Accordo sociale, che disciplini a livello comunitario il quadro giuridico e istituzionale della procedura decisionale fra le parti sociali; sottolinea che non vi è competenza comunitaria in materia di diritto di associazione nazionale e ricorda che la Conferenza intergovernativa del 1996 dovrà regolamentare il diritto di associazione a livello comunitario;

10.invita la Commissione a garantire l'informazione delle organizzazioni o associazioni europee e nazionali delle parti sociali che secondo i criteri stabiliti non sono rappresentative;

11.ribadisce i termini della summenzionata risoluzione del 24 febbraio 1994 e chiede al Consiglio e alla Commissione di procedere a un accordo interistituzionale sulla base del progetto allegato a tale risoluzione;

12.ricorda che il Consiglio deve approvare gli accordi tra le parti sociali senza modifiche e che qualunque modifica comporta l'apertura di una procedura legislativa ordinaria; constata che la decisione del Consiglio di approvare un accordo tra le parti sociali richiede il parere preliminare del Parlamento;

13.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale, alle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori operanti a livello comunitario e nazionale negli Stati membri e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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