A3-0312/94
Risoluzione sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per l'iniziativa RETEX
Il Parlamento europeo,
-visto il progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per l'iniziativa RETEX,
-visto l'art. 11 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio che costituisce la base giuridica per le iniziative comunitarie, in particolare le disposizioni secondo cui le azioni finanziate debbono rivestire "un interesse particolare per la Comunità" e "per una parte limitata delle risorse disponibili" le forme di assistenza possono ricoprire aree diverse da quelle ammissibili di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b,
-visto il codice di condotta per l'attuazione da parte della Commissione delle politiche strutturali in cui si afferma che "sarà cura della Commissione, ogni volta che ciò sarà possibile, studiare le richieste del Parlamento onde tenerne conto prima della decisione su ogni iniziativa" ,
-vista la comunicazione agli Stati membri (emessa nel 1992) che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che essi sono invitati a elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria a favore di regioni fortemente dipendenti dal settore tessile dell'abbigliamento ,
-vista la sua risoluzione del 22 ottobre 1991 sulla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento nella Comunità ,
-vista la sua risoluzione del 10 aprile 1992 su un'iniziativa comunitaria per le regioni dipendenti dal settore tessile (RETEX) ,
-vista la relazione annuale della Commissione sulla situazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento (COM(93)0525),
-visti l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 29 ottobre 1993 e le prospettive finanziarie a esso allegate,
-vista la sua risoluzione del 28 ottobre 1993 sul bilancio generale delle Comunità per il 1994 , e in particolare il paragrafo 8,
-visto il bilancio generale dell'Unione europea , e in particolare l'articolo B2-240 e il capitolo B0-40,
-vista la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per gli affari sociali e le condizioni di lavoro (A3-0312/94),
A.considerando che nella summenzionata risoluzione del 10 aprile 1992 esso ha chiesto l'inserimento dei nuovi Länder nel quadro dell'iniziativa RETEX a partire dal 1994, con un aumento proporzionale dei finanziamenti,
B.considerando che le regioni divenute ammissibili agli aiuti nell'ambito degli obiettivi 1, 2 e 5b in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio (regolamento quadro) dovrebbero beneficiare del programma RETEX qualora esse soddisfino le condizioni indicate nella comunicazione,
C.considerando che, ai sensi del quinto comma del paragrafo 4 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 4 giugno 1992, altre zone fortemente dipendenti dal settore tessile, abbigliamento potranno anche diventare idonee per il programma RETEX - anche se in modo limitato - a partire dal 1· gennaio 1994,
D.considerando estremamente limitata la dotazione della prima iniziativa RETEX rispetto alle necessità cui essa doveva far fronte,
E.considerando le esperienze acquisite nell'attuazione dell'iniziativa RETEX, in particolare le critiche e i suggerimenti espressi dall'Associazione di categoria del settore tessile europeo rispetto al Libro verde sulle iniziative comunitarie,
F.considerando che l'inserimento di nuove regioni nel programma RETEX non dovrebbe pregiudicare la posizione delle regioni ammissibili nell'ambito dei programmi attuali, per cui è opportuno aumentare la dotazione finanziaria,
G.considerando che le disposizioni dell'iniziativa RETEX non limitano gli aiuti alla diversificazione dell'attività economica nell'ambito di regioni in declino, come nel caso di iniziative analoghe quali RESIDER, RENAVAL e RECHAR, ma ammettono l'impiego di tali aiuti per la modernizzazione della stessa industria tessile,
H.considerando nondimeno che RETEX è stata intesa come iniziativa a favore dello sviluppo regionale e non come programma volto a coprire un settore specifico e che essa si proponeva in primo luogo di ridurre la dipendenza di determinate regioni dall'industria tessile e dell'abbigliamento, incoraggiando la diversificazione e la modernizzazione nell'ambito di PMI relative ad altri settori,
I.considerando che l'iniziativa RETEX è intesa a integrare le azioni a favore delle regioni ammissibili contenute nei relativi QCS e non copre, per esempio, il finanziamento di infrastrutture e di attrezzature di produzione,
J.considerando che l'accordo GATT è suscettibile di avere ripercussioni sullo sviluppo economico di una serie di regioni dell'Unione europea specializzate nell'industria tessile, specialmente nei casi in cui la loro competitività dipende da un basso costo del lavoro,
Commenti generali
1.approva il progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri, ferma restando l'inadeguatezza della dotazione finanziaria proposta per l'iniziativa RETEX e con riserva delle modifiche che propone; si compiace dell'inclusione di nuove regioni ammissibili nonché dei nuovi Länder tedeschi e prende atto con soddisfazione che tale inserimento rappresenta un ulteriore passo avanti in vista della completa integrazione dei nuovi Länder nel quadro delle politiche regionali della Comunità; sottolinea l'opportunità di una rapida approvazione del Quadro comunitario di sostegno relativo ai nuovi Länder tedeschi;
2.sottolinea il fatto che le strutture industriali sviluppatesi nel contesto dell'ex regime comunista pongono problemi particolari che gran parte della legislazione comunitaria, concepita in modo tale da rispondere a modelli industriali del tutto diversi, non è in grado di fronteggiare; prende atto che la Commissione non ha ritenuto opportuno modificare né i criteri di ammissibilità né la portata delle misure così da poter comprendere le caratteristiche dei nuovi Länder ed è convinto che non si tratti di un'omissione ma che sia piuttosto il risultato di un'analisi approfondita della situazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento nelle nuove regioni ammissibili;
3.rileva, per esempio, che le perdite più gravi in termini di posti di lavoro nell'ambito dell'industria tessile dei nuovi Länder si sono verificate poco dopo la riunificazione, nel 1990 e nel 1991, e che di conseguenza occorrerebbe tener conto delle perdite subite nel corso di questi anni per stabilire se le regioni in questione dipendano fortemente dal settore tessile e dell'abbigliamento e siano di conseguenza ammissibili agli aiuti a titolo di RETEX;
4.chiede che nell'ambito della presente iniziativa sia data priorità ai programmi a favore delle donne e chiede alla Commissione di riservare risorse per programmi, proposte e azioni destinate alle donne nonché di informarlo periodicamente a tale riguardo;
5.esprime le sue riserve sulla possibilità di continuare ad applicare l'iniziativa RETEX quale originariamente concepita senza apportarvi sostanziali modifiche in applicazione degli articoli 130 e 123 del TUE, per tener conto dei problemi specifici connessi ai nuovi Länder, delle implicazioni dell'accordo GATT per le regioni dell'Unione europea in cui l'industria tessile è presente e delle trasformazioni economiche in atto sul mercato globale dei tessili;
6.rileva che l'iniziativa RETEX dovrebbe essere considerata come un'ampia serie di misure dotate di una spiccata dimensione regionale e basate, a livello regionale, su una rete di servizi ai produttori, sia nuovi che tradizionali, che tenga conto delle esigenze connesse a una politica commerciale comunitaria e delle sue conseguenze sul piano economico e sociale; sottolinea inoltre che i contributi RETEX saranno estesi, sia pure in misura limitata, anche a regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5 b;
7.ritiene che l'esperienza già acquisita con l'iniziativa RETEX consenta di valutare il contenuto delle misure adottate e i risultati raggiunti nel perseguimento del suo obiettivo primario, che consiste nel ristrutturare l'industria tessile e dell'abbigliamento a livello regionale, promuovendo la diversificazione dei processi di fabbricazione e dei prodotti e agevolando l'ammodernamento delle PMI in questo e in altri settori;
8.invita pertanto la Commissione a riesaminare il suo progetto di comunicazione nel contesto delle politiche e delle misure specifiche enunciate nella summenzionata risoluzione del 22 ottobre 1991, in particolare per quanto concerne
a)l'applicazione dei quattro principi di cui all'articolo 130 del trattato CE all'industria in questione, al fine di avviare iniziative operative e di gestione in materia di tecnologia, logistica, marketing e produzione,
b)l'instaurazione di legami più stretti fra i produttori e le catene di distribuzione organizzate,
c)una nuova strategia di delocalizzazione,
d)la divulgazione di conoscenze tecniche e amministrative,
e)un'azione efficace nel settore della formazione professionale e in materia di gestione,
f)il cambiamento delle strutture di produzione, caratterizzate inizialmente da un'elevata intensità di manodopera, divenute poi ad alta intensità di capitale e ora ad elevato contenuto di tecnologia,
g)la creazione di consorzi multidisciplinari sotto forma di Gruppi europei di interesse economico,
h)la partecipazione dei partner sociali e regionali all'attuazione di una politica comunitaria di modernizzazione accompagnata da una politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi;
Finanziamento dell'azione
9.ricorda che nel 1992 la Commissione calcolava che il bilancio di RETEX nel periodo 1994-1997 sarebbe ammontato a 500.000.000 ECU (per le regioni ammissibili nel 1993), di cui 100.000.000 ECU da rendere disponibili nel 1993; prende atto che la Commissione adesso calcola che la dotazione finanziaria per il periodo 1994-1997 dovrebbe essere pari a un importo leggermente più elevato (430.000.000 ECU) per le regioni già dichiarate ammissibili, e a circa 70.000.000 ECU per le nuove regioni dichiarate tali, inclusi i Länder tedeschi e propone che lo stanziamento venga aumentato di 150.000.000 ECU;
10.si rammarica del fatto che il memorandum esplicativo non contenga informazioni sulla situazione economica dell'industria tessile nelle nuove regioni ammissibili e sulle loro probabili richieste di aiuto nel quadro dell'iniziativa;
Esigenza di flessibilità
11.ritiene che un certo grado di flessibilità nell'individuazione delle aree ammissibili agli aiuti possa essere necessario per assicurare che l'iniziativa agisca con la massima efficacia;
12.ritiene che occorra rispettare il disposto del quinto comma del paragrafo 4 degli orientamenti della Commissione, pubblicati il 4 giugno 1992, anche per quanto riguarda le regioni che non sono idonee per gli obiettivi 1, 2 o 5b;
13.ritiene in particolare che, al momento della determinazione delle zone idonee, occorra evitare la creazione di disparità in una regione fortemente dipendente dal settore tessile/abbigliamento, qualora soltanto una parte limitata sia idonea a rientare nell'ambito degli obiettivi 1, 2 o 5b;
Consultazione
14.ricorda che il programma RETEX prevede che le autorità locali e regionali e le parti sociali siano coinvolte nella preparazione e nella realizzazione di programmi operativi nei modi più appropriati ai diversi Stati membri;
15.invita la Commissione ad assicurare, in collaborazione con gli Stati membri, un'adeguata pubblicità e diffusione presso i cittadini di informazioni sulle possibilità offerte di cofinanziamento comunitario per la presente iniziativa; ricorda al riguardo la sua risoluzione dell'11 marzo 1994 sull'informazione e la pubblicità in materia di Fondi strutturali , in particolare il paragrafo 5 relativo alla creazione di reti informative analoghe agli "eurosportelli".
Informazioni periodiche
16.invita la Commissione a informarlo periodicamente in merito all'esecuzione dell'iniziativa e a indicare in dettaglio gli importi destinati a ciascun obiettivo;
16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Comitato delle regioni.