(articolo 52 del regolamento)
A3-0275/94
Risoluzione sul coordinamento delle politiche di ricerca e di sviluppo tecnologico (politica R&S) della Comunità europea e degli Stati membri
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Sanz Fernandez sul coordinamento delle politiche nazionali di ricerca e di sviluppo tecnologico (B3-0450/93),
-visti la propria risoluzione del 23 giugno 1993 sui documenti di lavoro della Commissione per il quarto programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico , il suo parere del 18 novembre 1993 sulle proposte della Commissione per il quarto programma quadro comunitario nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione (1994-1998) nonché le altre risoluzioni da esso approvate sull'argomento,
-visto l'articolo 45 del regolamento,
-avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, il potere deliberante alla sua commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia,
-vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologica (A3-0275/94),
A.considerando che il Consiglio, già il 14 gennaio 1974 aveva esortato gli Stati membri a rafforzare il coordinamento nel settore della ricerca,
B.considerando che conformemente all'articolo 130 H del trattato CE la Commissione viene di nuovo espressamente invitata a svolgere un ruolo d'iniziativa nel coordinamento della politica R&S nella Comunità,
C.considerando che attualmente le spese per la ricerca e lo sviluppo in Europa attraversano piuttosto una fase di stallo e vengono in parte decurtate,
D.consapevole del fatto che il coordinamento della politica comunitaria R&S con quella degli Stati membri nonché il coordinamento delle politiche nazionali R&S possono contribuire in ampia misura a una più efficace utilizzazione dei fondi pubblici per la ricerca,
E.considerando che le strutture organizzative già esistenti nella Comunità nel settore R&S come il CREST o i comitati svolgono già talune funzioni di coordinamento nella gestione dei programmi comunitari di ricerca,
F.constatando che la Commissione non si è sinora adoperata sufficientemente per coordinare le politiche R&S,
1.giudica il coordinamento delle politiche nazionali R&S e delle stesse con la politica comunitaria R&S uno strumento fondamentale della politica di ricerca e sviluppo, che può contribuire a creare nuove sinergie e a evitare doppioni superflui;
2.sottolinea nel contempo che la concorrenza nel settore della ricerca costituisce uno stimolo determinante per il progresso scientifico e che per le misure di coordinamento occorre pertanto operare un'attenta distinzione tra doppioni superflui e utili attività di ricerca parallele;
3.esorta pertanto nuovamente la Commissione a prendere senza indugio, conformemente all'articolo 130 H del trattato CE, l'iniziativa per elaborare, di concerto con gli Stati membri, proposte per un coordinamento delle politiche R&S nella Comunità;
4.esorta le organizzazioni scientifiche e i centri di ricerca nazionali a rafforzare la cooperazione in materia di coordinamento delle attività di ricerca;
5.invita la Commissione a collaborare strettamente con le organizzazioni scientifiche e i centri di ricerca nazionali nonché con la Fondazione europea delle scienze ai fini del coordinamento delle politiche R&S e per una migliore armonizzazione;
6.sollecita la Commissione e gli Stati membri a costituire un gruppo di lavoro congiunto che potrebbe essere incaricato fra l'altro di
-effettuare un inventario delle istituzioni e degli strumenti esistenti che svolgono mansioni di coordinamento, in particolare dei meccanismi di informazione e dei compiti e delle competenze di organi comunitari o intergovernativi;
-evidenziare i deficit e le lacune dei meccanismi di coordinamento vigenti;
-analizzare le possibilità e i limiti per la creazione di nuovi strumenti di coordinamento e/o il miglioramento di quelli esistenti e di presentare proposte in merito;
-promuovere la costituzione e il funzionamento di reti specifiche di informazione, ad esempio per le amministrazioni della ricerca, gli istituti R&S, i produttori e gli utenti nei settori industriali con un elevato livello di ricerca;
7.ritiene che nell'ambito dei programmi specifici R&S della Comunità debbano essere trattati in via prioritaria quei progetti che hanno come obiettivo una migliore cooperazione;
8.è inoltre dell'avviso che la Comunità, per risultare credibile nella sua volontà di coordinamento delle politiche di ricerca nazionali e comunitarie, debba poter essa stessa dimostrare una realizzazione ottimale dei suoi programmi di ricerca;
9.esorta pertanto la Commissione a incaricare un gruppo di esperti indipendenti altamente qualificati di effettuare uno studio comparativo in cui vengano raffrontati i vantaggi e gli svantaggi
-di uno svolgimento dei programmi di ricerca e/o dei grandi progetti di ricerca della Comunità tramite i servizi della Commissione e
-di uno svolgimento dei programmi di ricerca e/o dei grandi progetti di ricerca della Comunità mediante una o varie istituzioni esterne con particolare esperienza nella gestione della ricerca quali esecutori dei progetti sotto la responsabilità della Commissione
e di trasmettere i risultati dello studio al Parlamento;
10.propone che il Consiglio dei ministri della Ricerca e lo Sviluppo esamini regolarmente il livello e l'evoluzione del coordinamento delle politiche di ricerca;
11.esorta la Commissione a informare annualmente il Consiglio e il Parlamento dei risultati dei propri sforzi per il coordinamento delle politiche di ricerca e delle previste misure di coordinamento;
12.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle organizzazioni scientifiche e ai centri di ricerca nazionali nonché alla Fondazione europea delle scienze.