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Parlamento Europeo - 6 maggio 1994
Scambi di prodotti agricoli con l'Europa centrale e orientale

(articolo 52 del regolamento)

A3-0273/94

Risoluzione sugli scambi commerciali di prodotti agricoli con i paesi dell'Europa centrale e orientale

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De Clercq sugli scambi commerciali di prodotti agricoli con i paesi dell'Europa centrale e orientale (B3-0999/93),

-vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 concernente la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Repubblica di Polonia dall'altro,

-vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 concernente la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Repubblica di Ungheria dall'altro,

-visti gli accordi ad interim concernenti un accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e rispettivamente la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Romania, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca dall'altro,

-visto l'articolo 45 del regolamento,

-avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, il potere deliberante alla commissione per le relazioni economiche esterne,

-visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0273/94),

A.considerando che il deficit precedente dell'UE con i PECO (Paesi dell'Europa centrale e orientale) si è trasformato in un bilancio commerciale positivo e che beni capitale, manufatti e prodotti alimentari hanno contribuito al consistente aumento delle importazioni dei PECO, ciò che è dovuto all'accresciuta domanda d'importazione di prodotti di alta qualità e ad altri aspetti concernenti il mercato,

B.considerando che il deficit finora esistente per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli dell'UE con i PECO è calato gradualmente per trasformarsi di recente in un surplus,

C.considerando che quattro quinti delle importazioni agricole dell'UE dai PECO si riferiscono a due settori, in particolare a bestiame/carne e frutta/prodotti orticoli,

D.considerando che il terreno arabile complessivo dei sei PECO è pari approssimativamente al 50% del terreno arabile dell'Unione europea, ciò che potrebbe tradursi in un surplus di prodotti agricoli nell'ambito dei PECO una volta che la produttività sarà stata migliorata; considerando inoltre che la produzione di cereali, carne e prodotti lattiero-caseari nel 1990 è stata pari a circa i due terzi di quella dell'UE, ciò che dimostra l'attuale basso livello di produttività,

E.considerando che la disponibilità dell'UE ad aprire il suo mercato ai prodotti agricoli è limitata in vista di un eccesso di offerta e che per lo stesso motivo resterà difficile assorbire l'eventuale futuro "surplus" produttivo dei PECO,

F.considerando che i PECO possono utilizzare solo in modo insufficiente i loro attuali contingenti agricoli, ciò che è dovuto alla mancanza di informazioni sul mercato nell'ambito dei PECO, agli elevati requisiti sanitari e di qualità fissati dalle industrie e dai consumatori occidentali, al processo di trasformazione che ostacola la produzione agricola nei PECO e infine dalla scarsa produttività del lavoro per la quale i prezzi dei prodotti agricoli trasformati sono spesso più alti di quelli dell'UE,

1.accoglie con favore il graduale ampliamento del commercio agricolo con i paesi dell'Europa centrale e orientale, considerandolo un contributo importante per il rafforzamento dei tentativi di riforma economica e politica di questi Stati;

2.ritiene che le relazioni in materia di politica commerciale con i PECO debbano essere sviluppate nella prospettiva di una loro adesione all'UE, per cui l'adesione stessa non comporti un grave turbamento al mercato europeo dei prodotti agricoli, ciò che potrebbe essere evitato in gran parte provvedendo negli anni futuri, in linea con gli accordi europei, ad armonizzare la politica agricola di quei paesi con quella dell'Unione;

3.reputa che in ogni caso, a più lungo termine, l'adattamento della politica agricola dei PECO a quella dell'UE creerà le condizioni per una maggiore libertà nell'ambito degli scambi relativi al settore agricolo come è avvenuto negli anni '60 anche tra gli Stati membri della CEE;

4.ritiene che una migliore utilizzazione dei contingenti da parte dei PECO, attraverso l'adeguamento della qualità dei prodotti agricoli ai requisiti del mercato dell'UE, non rientri tra i compiti dei poteri pubblici bensì tra quelli degli ambienti economici, tanto nel paese d'importazione che in quello di esportazione, e che questi dovranno provvedere a che la produzione e la fornitura di prodotti siano orientati al mercato;

5.chiede alla Commissione, in vista della necessità di rendere più trasparenti e di più agevole utilizzazione gli elementi principali delle concessioni agricole negli accordi europei e di fonderli in un sistema più dinamico, di elaborare una relazione sul funzionamento delle attuali concessioni, sul modo in cui queste vengono applicate e sulla misura in cui i PECO esportatori traggono profitto sul piano finanziario dalle esportazioni nell'UE;

6.ritiene che nell'ambito della decisione relativa al principio dell'asimmetria non si sia tenuto nel giusto conto la situazione prospettata al punto 4, per cui i PECO, in relazione a determinati prodotti agricoli, creano adesso possibilità di esportazione che, una volta raggiunta la fase del "decollo" essi potranno all'improvviso utilizzare: di conseguenza al momento non sono necessari contingenti tariffari più ampi per tali prodotti; per restaurare l'equilibrio nell'ambito degli scambi potranno essere temporaneamente sospese, per la maggior parte dei prodotti, le restituzioni UE alle esportazioni;

7.sottolinea che a più lungo termine, quando la produttività dei PECO avrà raggiunto il livello di quella occidentale, la riformata PAC, attraverso prezzi più bassi per i prodotti e integrazioni al reddito, sarà certamente in grado di promuovere l'ampliamento degli scambi; ritiene che le integrazioni al reddito nell'ambito dell'UE ed eventualmente dei PECO, potranno variare per un lungo periodo di transizione, anche in relazione alle differenze per quanto concerne il fabbisogno di reddito e i prezzi dei terreni agricoli; fa presente che, visto il notevole potenziale di crescita del settore agricolo nell'Europa centrale e orientale, anche in questi paesi appare possibile, a medio o lungo termine, un'eccedenza produttiva che va chiaramente al di là delle necessità interne, e per evitare la quale occorrerebbe avviare già con un certo anticipo la ricerca di tentativi di soluzione comuni, mirando a una politica degli equilibri di mercato;

8.osserva che anche nel caso di un sistema di quote, in determinati settori agricoli gli scambi sono possibili;

9.propone che le concessioni che i PECO otterranno negli anni futuri prima della loro adesione non vengano più associate a esportazioni tradizionali, ma, tenendo conto della situazione del mercato all'interno dell'UE, anticipino il più possibile le correnti di scambio che potranno determinarsi dopo l'adesione stessa;

10.propone inoltre che dall'accesso al mercato convenuto nell'ambito del GATT possano trarre reciproco vantaggio sia l'UE che i PECO, ciò che è possibile, poiché tutte le parti in causa sono membri del GATT e sono tenuti in ogni caso a rispettarne le regole;

11.ritiene che, poiché i paesi dell'EFTA in quanto gruppo non hanno fatto alcuna concessione agricola, ma hanno demandato le decisioni in merito ad intese bilaterali, per cui queste appaiono poco coerenti, eventuali concessioni dei futuri Stati membri dell'UE e dei loro partner di associazione dovranno essere in linea con la politica di concessioni agricole dell'UE e dei suoi partner di associazione;

12.sottolinea che le disposizioni veterinarie e fitosanitarie dell'Unione europea non rappresentano alcun intralcio per il commercio con paesi terzi, ma che anzi, oltre a garantire l'irrinunciabile tutela dei consumatori, escludono, attraverso l'equiparazione di tutti i partner commerciali, vantaggi unilaterali nella concorrenza e le distorsioni che potrebbero altrimenti verificarsi;

13.è del parere che anche nel commercio agricolo con l'Europa centrale e orientale debbano essere rispettate le esigenze del benessere degli animali negli allevamenti, nel trasporto e nella macellazione;

14.raccomanda che i PECO, per quanto riguarda l'uso di ormoni tra cui la somatotropina bovina (BST) armonizzino la loro politica con quella dell'UE allo scopo di evitare complicazioni negli scambi,

15.fa presente che queste concessioni agricole devono essere amministrate accuratamente e in particolare che occorre applicare scrupolosamente le disposizioni relative all'origine onde evitare che i flussi di merci vengano dirottati in maniera fraudolenta.

16.ritiene che le grandi differenze quanto ai requisiti ambientali possano condurre a un dumping dell'ambiente e che di conseguenza i PECO devono adattare la loro politica in tale settore; che essi possono certo esportare in direzione dell'UE ma che può essere applicato un prelievo ulteriore sulle loro esportazioni collegato appunto a queste differenze in materia di politica ambientale, prelievo che tuttavia dovrebbe essere restituito a favore di programmi di miglioramento in campo ambientale nel relativo settore del PECO in questione;

17.propone che in vista di una futura partecipazione comune all'UE sia dato fin dall'inizio un forte impulso allo sviluppo di scambi di prodotti agricoli tra i PECO ciò che dovrebbe essere affrontato in modo programmatico, se necessario con l'aiuto di strumenti di promozione dell'UE;

18.osserva che l'assistenza tecnica dell'UE nel settore agricolo deve favorire l'orientamento al mercato dei PECO, provvedendo in particolare in tale contesto ad attrezzare e adattare gli istituti di controllo e i programmi veterinari e fitosanitari e contribuendo a migliorare la situazione in campo ambientale;

19.caldeggia l'insediamento di una commissione per l'agricoltura in cui i ministri dell'agricoltura dell'UE, nel quadro del Consiglio di associazione, si concertino con i ministri dell'agricoltura dei PECO, con l'eventuale partecipazione di ministri dell'agricoltura dei paesi dell'EFTA/SEE in qualità di osservatori o di membri, nella quale potrebbero essere coinvolti anche rappresentanti dei parlamenti, avente la funzione di sviluppare un approccio coerente nel settore delle concessioni in campo agricolo e della politica agricola;

20.ritiene che lo sviluppo degli scambi con i PECO costituisca un processo di grande importanza sul piano della politica agricola che va seguito con molta attenzione e in merito al quale il Parlamento europeo dovrà predisporre relazioni ed esprimere pareri ogni due anni;

21.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, dei paesi dell'EFTA e dei PECO.

 
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