(articolo 52 del regolamento)
A3-0313/94
Risoluzione sullo sport e il doping
Il Parlamento europeo,
-vista la propria risoluzione del 9 ottobre 1986 sul problema della droga ,
-viste le attività del Consiglio d'Europa in relazione al doping nello sport,
-vista la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 3 dicembre 1990 relativa a un'azione comunitaria per la lotta al doping, compreso l'uso di medicinali, nelle attività sportive ,
-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 14 novembre 1991 sul doping nello sport (SEC(91) 2030),
-vista la risoluzione del Consiglio dell'8 febbraio 1992 relativa a un Codice di comportamento antidoping nelle attività sportive ,
-vista l'audizione su "sport e doping" organizzata dalla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione il 25 novembre 1993,
-vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Muscardini sul servizio sanitario nelle attività sportive (B3-0879/92),
-visto l'articolo 148 del regolamento,
-avendo delegato il potere deliberante, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione,
-vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0313/94),
A.considerando che lo sport rappresenta per varie decine di milioni di cittadini dell'Unione europea un punto di riferimento centrale nella loro vita quotidiana e svolge un ruolo molto importante ai fini del miglioramento della salute psicofisica,
B.considerando che lo sport e i valori che esso rappresenta sono messi a repentaglio da una serie di fenomeni negativi, tra cui il doping,
C.considerando che solo un approccio transfrontaliero può risultare efficace nella lotta contro il doping nello sport,
D.considerando che il trattato di Maastricht conferisce all'Unione europea nuove competenze nel settore della sanità pubblica,
E.considerando che nella lotta contro il doping nello sport la responsabilità principale spetta ai singoli atleti, alle società sportive e alle federazioni,
F.considerando che è tuttavia compito delle autorità pubbliche appoggiare le attività degli ambienti sportivi e, qualora questi ultimi manchino di esplicare i necessari sforzi a livello di normativa, controllo, prevenzione, sanzioni e ricerca, passare direttamente all'azione,
G.considerando che è quindi necessaria una più attiva politica da parte dell'Unione europea,
1.invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere esplicitamente la responsabilità dell'Unione europea nella lotta contro il doping nello sport, sia sul piano etico che nell'interesse della sanità pubblica;
2.invita l'Unione europea a creare, nell'ambito di un programma pluriennale, una rete di laboratori europei per la ricerca sul doping e a cofinanziare progetti di ricerca in materia, a complemento e rafforzamento delle azioni già intraprese dal Consiglio d'Europa e dal Comitato olimpico internazionale;
3.invita la Commissione a creare, all'interno del nuovo Osservatorio europeo della droga, una sezione specifica competente per il doping nello sport, che funga da banca dati europea in cui si raccolgono tutte le informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari, la ricerca, i metodi di analisi e la politica di prevenzione a livello di Stati membri e di federazioni sportive nazionali e internazionali;
4.invita l'Unione europea a mettere a punto misure contro il traffico illegale di agenti dopanti, in particolare armonizzando la normativa concernente la detenzione e il consumo di sostanze stimolanti nello sport;
5.invita le federazioni sportive nazionali e internazionali e gli Stati membri a perseguire con vigore la loro politica di prevenzione e di lotta contro il doping nello sport;
6.invita le federazioni sportive nazionali e internazionali a sviluppare ulteriormente una regolamentazione dettagliata e esauriente in materia di doping e a stabilire inoltre chiare procedure per i controlli, in sede sia di competizione che di allenamento, e per le sanzioni, fermo restando il rispetto dei diritti dei singoli atleti;
7.invita gli Stati membri ad adottare norme giuridiche integrative che vietino il doping nello sport e prevedano sanzioni per i singoli atleti, le società e le federazioni sportive nazionali e internazionali in caso di violazione;
8.invita gli Stati membri a rifiutare o revocare le sovvenzioni alle società e federazioni che chiaramente eludono le norme e i regolamenti in materia di doping nello sport e non lottano contro il fenomeno nelle attività sportive di cui sono responsabili;
9.invita il Comitato olimpico internazionale a espellere le federazioni sportive nazionali e internazionali che non lottano contro il doping nell'ambito delle attività sportive da esse organizzate o sulle quali esercitano una supervisione;
10.invita le federazioni sportive nazionali e internazionali a riconoscere agli sportivi un diritto di partecipazione a pieno titolo al processo decisionale riguardante la prevenzione e la lotta contro il doping nello sport;
11.invita la Commissione a mettere a punto un programma di informazione, sulla base del Codice di comportamento del febbraio 1992, per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto i giovani ai pericoli del doping nello sport;
12.invita l'entourage degli sportivi (genitori, operatori sanitari, allenatori, scuole, mezzi d'informazione, società, tifosi ...) ad impegnarsi attivamente nella lotta contro il doping;
13.invita specificamente i singoli atleti a denunciare il doping nello sport e chiede con enfasi alle autorità, alle federazioni sportive nazionali e internazionali e ai mezzi d'informazione di appoggiarli attivamente in questo;
14.sottolinea il ruolo cruciale che il mondo medico deve svolgere, in totale indipendenza, nella politica di prevenzione e lotta contro il doping e invita pertanto sia le autorità che le federazioni sportive nazionali e internazionali a coinvolgere concretamente la medicina dello sport in tutte le attività legate allo sport;
15.invita i mezzi di informazione a incoraggiare il "fair play", a stigmatizzare rigorosamente il doping e a fornire all'opinione pubblica tutte le informazioni sulle conseguenze negative del doping;
16.sottolinea la necessità di fornire un sostegno e un'assistenza specialistici agli atleti che in seguito all'uso di sostanze dopanti si trovano ad affrontare gravi problemi psichici, sanitari o sociali;
17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.