A3-0318/94
Risoluzione sulla promozione dell'istituto dell'arbitrato per la soluzione delle controversie in materia giudiziale
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Lafuente López sulla promozione del ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie giuridiche (B3-0454/93),
-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0318/94),
A.considerando che gli articoli 181 e 182 del trattato CE prevedono la possibilità di far valere una clausola compromissoria: a) in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione europea o per conto di questa e b) nelle convenzioni tra Stati membri relative a qualsiasi controversia avente connessione con l'oggetto del trattato e che, oltre che dai predetti articoli, l'istituto dell'arbitrato è inoltre previsto dagli Accordi di associazione CEE-Grecia (articolo 67, paragrafi 3 e 5) e CEE-Turchia (articolo 25, paragrafo 4), i quali stipulano che i rispettivi consigli di associazione sono abilitati ad elaborare un "regolamento di arbitrato" per la soluzione di eventuali controversie tra le parti contraenti;
B.considerando che le norme nazionali degli Stati membri prevedono e disciplinano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie di natura pubblica e che la possibilità di esperirlo anche in controversie di diritto privato discende dalla volontà delle parti contraenti, per iniziativa delle quali vengono costituiti e resi operanti gli organismi arbitrali;
C.reputando pertanto interessante valutare e accertare se e fino a che punto la clausola compromissoria copra le controversie attinenti alle relazioni di vita sociale regolate dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario;
D.consapevole che l'istituzione del mercato interno unico amplia gli scambi interstatali e pone due particolari ordini di problemi: a) l'aumento del numero di contratti privati ricadenti nella giurisdizione di più di un diritto o ordinamento statuale, uno soltanto dei quali deve alla fine trovare applicazione, e b) l'eccessivo carico di lavoro gravante sui tribunali ordinari per effetto delle controversie che vengono a crearsi e per la cui soluzione vengono aditi: immane è infatti la mole di controversie causate dai contratti conclusi dai consumatori;
E.sottolineando che l'arbitrato è escluso dal campo di applicazione: a) della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (articolo 1, paragrafo 1, lettera d)) in vigore dal 1· aprile 1991 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e b) della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (articolo 1, paragrafo 4). Tali esclusioni denotano la peculiarità dell'arbitrato in quanto l'organo arbitrale gode di una grande indipendenza in ordine alla scelta della legge a cui dovrà sottostare la controversia in giudizio non essendo vincolato dal "diritto del giudice giudicante" (lex fori) come avviene per i tribunali ordinari,
1.constata che un numero sempre maggiore di controversie a livello nazionale viene risolto ricorrendo all'arbitrato e reputa che tale pratica vada incoraggiata se si vuole evitare il sopravvenire di un enorme carico di lavoro sui tribunali ordinari, che porta ad una denegata giustizia;
2.sottolinea al contempo che la maggior parte delle legislazioni degli Stati membri e dell'Unione europea circoscrive la possibilità di ricorrere all'arbitrato ai soli casi di controversie di "diritto privato" e sancisce la nullità delle sentenze arbitrali contrarie alle disposizioni in materia di ordine pubblico o di buon costume;
3.ribadisce che gran parte delle norme del diritto comunitario primario e derivato è costituita da norme di diritto pubblico e che pertanto anche in presenza dell'accordo sull'arbitrato non si potrà escludere l'applicazione di siffatte norme e rileva, tra l'altro, che nei casi in cui l'ordinamento comunitario stabilisce la competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione europea quanto alla soluzione delle controversie, tale competenza non può essere esclusa dall'accordo sull'arbitrato;
4.ritiene che nei casi di cui al paragrafo precedente l'eventuale ricorso all'arbitrato, tenuto conto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'organo arbitrale, metterebbe a rischio l'interpretazione e applicazione uniforme del diritto comunitario e che tale esigenza di uniformità può essere garantita solo se si rispettano le competenze affidate dai trattati alla Corte di giustizia delle Comunità europee e al Tribunale di primo grado;
5.esprime l'opinione che l'indipendenza dell'organo arbitrale quanto alla scelta della legge applicabile (fatta salva la fattispecie della scelta operata dalle parti di far valere una clausola compromissoria) potrebbe venire considerevolmente inficiata in caso di armonizzazione del diritto privato degli Stati membri e che quest'ultima prospettiva faciliterebbe l'applicazione, da un lato, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e, dall'altro, della Convenzione europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale;
6.ritiene che, in tema di soluzione delle controversie tra l'Unione europea e i paesi terzi con cui siano stati conclusi accordi di associazione o di cooperazione commerciale in forza dei quali le parti contraenti agiscono come soggetti autonomi di diritto internazionale, l'adozione della procedura di arbitrato faciliterebbe l'applicazione degli accordi in questione e che si debba prendere a modello e valorizzare la clausola compromissoria contenuta negli Accordi di associazione conclusi dalla CEE con la Grecia e con la Turchia;
7.esprime altresì la convinzione che, nel contesto del Libro Verde (COM(93) 0576 def. - C3-0493/93) sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico, la Commissione debba vigilare affinché:
a)il mercato interno funzioni in modo da offrire a ogni impresa la possibilità di rivolgersi ai consumatori di tutti gli Stati membri e di concludere contratti per la fornitura dei beni e servizi da essa prodotti o commercializzati,
b)in caso di insorgenza di controversie transfrontaliere il consumatore non venga a trovarsi in condizioni di svantaggio qualora debba adire le vie legali per risolvere una controversia tra sé e l'impresa contraente che abbia sede legale in un altro Stato membro,
c)nel risolvere simili controversie non sopravvengano problemi di determinazione del diritto sostanziale e procedurale applicabile, aggravati dal fatto di dover sostenere un'onerosa vertenza giudiziaria in un paese diverso da quello di stabilimento del consumatore e affrontare difficoltà pressoché insormontabili quanto all'esecuzione della sentenza, dato che sono questi e altri problemi analoghi che scoraggiano i consumatori dal rivendicare i loro legittimi diritti,
d)tale senso di scoraggiamento dei consumatori non ostacoli il corretto funzionamento del mercato interno,
e)per tutelare gli interessi tanto dei consumatori quanto delle imprese si proceda quindi all'adozione, su proposta della Commissione stessa, di una procedura di arbitrato unica e valida per l'intera Unione europea che consenta di risolvere le controversie transfrontaliere tra consumatori e imprese ricorrendo a organismi arbitrali decentrati facilmente accessibili ai consumatori;
8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.