A3-0162/94
Risoluzione sul diritto all'uso della propria lingua
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 217 del Trattato UE,
-visto il regolamento del Consiglio 1/58 ,
-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
.Malangré sul diritto all'uso della propria lingua,
.Ferrer e altri, sulla modifica del nuovo articolo 128, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (B3-1385/93),
.Staes, sull'utilizzazione delle lingue minoritarie nelle istituzioni europee (B3-0039/94),
-vista la propria risoluzione dell'11 dicembre 1990 sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana ,
-vista la decisione presa dalla sua commissione per le petizioni il 26 e 27 gennaio 1993 sulla necessità di riservare alle lingue galiziana e basca lo stesso trattamento della lingua catalana, stabilito dal Parlamento europeo sulla base della relazione concernente la situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana,
-vista la propria risoluzione del 14 ottobre 1992 sul problema del plurilinguismo nelle Comunità europee ,
-vista la propria risoluzione del 20 gennaio 1993 sulla concezione e sulla strategia dell'Unione europea in vista del suo ampliamento e della creazione di un ordine paneuropeo ,
-visto il parere del Servizio giuridico dell'11 gennaio 1994 ,
-visti gli articoli 45 e 163 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0162/94),
A.considerando che la fissazione del regime linguistico delle istituzioni delle Comunità europee, in virtù delle disposizioni dell'articolo 217 del trattato CEE, dell'articolo 180 del trattato CEEA e del regolamento n. 1 del Consiglio del 16 aprile 1968, è di competenza del Consiglio, il quale decide all'unanimità e che, per quanto riguarda gli Stati membri nei quali esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua deve essere determinato, su richiesta dello Stato interessato, secondo le regole della legislazione di detto Stato,
B.considerando che il Parlamento europeo può determinare le modalità di applicazione di questo regime linguistico nei suoi regolamenti interni,
C.considerando che nell'ambito del sistema attuale l'uso di tutte le lingue ufficiali è un diritto che si applica sia alla parola scritta che a quella parlata,
D.considerando che non sono accettabili limitazioni dell'uso delle lingue ufficiali che sminuiscano il carattere democratico del Parlamento europeo,
E.considerando che tutti i deputati del Parlamento europeo sono uguali e hanno diritto di essere trattati su un piede di parità sotto tutti i profili, compreso quello linguistico,
F.considerando che i deputati al PE rappresentano i loro elettori e devono pertanto poter usare la loro lingua in tutte le riunioni parlamentari,
G.considerando che il regime linguistico del Parlamento non deve assolutamente comportare l'introduzione di requisiti supplementari di eleggibilità,
H.considerando che la possibilità di utilizzare la propria lingua contribuisce, inoltre, a realizzare l'Europa dei cittadini,
I.considerando le posizioni assunte in precedenza dal Parlamento europeo sulla questione degli usi linguistici,
1.ribadisce che tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea sono anche lingue di lavoro del Parlamento europeo;
2.afferma ancora una volta che tutte le lingue ufficiali dell'Unione devono essere utilizzate in modo rigorosamente uguale, ogniqualvolta necessario in tutte le riunioni del Parlamento europeo, sia in forma attiva che passiva sia oralmente che per iscritto;
3.ribadisce la necessità che la futura Costituzione dell'Unione riconosca gli attuali diritti del Parlamento europeo riguardo alle modalità di applicazione del regime linguistico;
4.non giudica opportuna l'introduzione al Parlamento, in quanto istituzione composta di membri eletti, di restrizioni all'uso delle lingue;
5.ritiene quindi che il proprio regolamento debba riconoscere il diritto dei cittadini di presentare petizioni alla commissione competente e al mediatore nella propria lingua, purché ufficialmente riconosciuta nel loro territorio;
6.sollecita il Segretario generale a mantenere alto e, se possibile, a migliorare nel quadro della formazione professionale il livello degli interpreti e dei traduttori e a esaminare e prendere tutte le misure necessarie affinché ci sia un numero sufficiente di interpreti e traduttori per tutte le lingue ufficiali della Comunità;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e governi degli Stati membri, al Segretario generale, nonché ai capi dei servizi di interpretazione e traduzione.