Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
ven 01 mag. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 6 maggio 1994
Supervisione delle banche commerciali *

A3-0094/94

Risoluzione sulla supervisione delle banche commerciali e degli istituti finanziari e la stabilità monetaria

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0094/94),

A.considerando che è indispensabile rafforzare la vigilanza prudenziale al fine di garantire la stabilità monetaria del sistema finanziario europeo,

B.considerando che è già stata realizzata un'armonizzazione significativa in materia di vigilanza prudenziale sulla base della sovranità degli Stati membri,

C.considerando che, nonostante la libertà di circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, i mercati finanziari nazionali rimangono relativamente segmentati a causa dell'esistenza di monete nazionali,

D.considerando che il passaggio alla moneta unica nel corso della terza fase dell'UEM e l'instaurazione di un mercato finanziario unico elimineranno la restante segmentazione e creeranno pertanto nuove condizioni in ordine alla vigilanza prudenziale,

E.considerando che il trattato sull'Unione europea ha previsto disposizioni concernenti la vigilanza prudenziale, rispettivamente nel corso della seconda e quindi della terza fase dell'UEM,

1.ribadisce l'importanza fondamentale di una vigilanza prudenziale efficace al fine di garantire il buon funzionamento e la stabilità dei mercati finanziari nonché la tutela dei consumatori;

2.ritiene che l'armonizzazione attuale delle norme di supervisione degli istituti finanziari a livello comunitario presenti insufficienze e rileva altresì le crescenti difficoltà incontrate dagli organi nazionali di vigilanza nell'esercizio delle loro competenze, a causa dei mutamenti intervenuti sui mercati finanziari e monetari nel corso degli ultimi anni;

3.osserva che il fenomeno dell'integrazione delle economie europee, e pertanto dei mercati e dei servizi finanziari, presuppone un potenziamento della cooperazione tra gli organismi nazionali di vigilanza nel corso della seconda fase dell'Unione economica e monetaria;

4.reputa che l'instaurazione della moneta unica nella terza fase dell'Unione economica e monetaria, per essere in grado di garantire la stabilità monetaria, richiederà un'armonizzazione più completa delle norme di vigilanza nonché la messa a punto di norme indubbiamente più rigorose;

5.constata che, al momento attuale, le modalità, le strutture e il livello della vigilanza prudenziale continuano a differire sensibilmente secondo gli Stati membri;

6.desidera sottolineare il pragmatismo e la prudenza che sono prevalsi, nell'ambito del trattato sull'Unione europea, al momento dell'elaborazione delle disposizioni concernenti la vigilanza prudenziale, tanto nel corso della seconda quanto della terza fase dell'UEM;

7.ritiene che soltanto un'impostazione evolutiva, fondata su un'armonizzazione progressiva e il più soddisfacente possibile delle norme di vigilanza prudenziale, possa preparare le condizioni per la messa a punto di un sistema di controllo coerente ed efficace;

8.stima che nel corso della seconda fase dell'Unione economica e monetaria detta impostazione evolutiva debba condurre a un ulteriore ravvicinamento delle norme di vigilanza tra gli Stati membri, mentre le modalità di controllo e di applicazione devono rimanere di competenza degli Stati membri stessi;

9.esprime la propria fiducia nella cooperazione tra banche centrali nazionali che si dovrebbe instaurare in seno all'Istituto monetario europeo, con lo scopo di analizzare e confrontare i metodi e gli strumenti di supervisione degli istituti finanziari e di fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le raccomandazioni che essa riterrà utili;

10.reputa che sia attualmente prematuro giudicare a priori la forma istituzionale che potrà assumere l'organizzazione della vigilanza prudenziale a livello comunitario nel corso della terza fase dell'Unione economica e monetaria;

11.ritiene tuttavia che durante la terza fase dell'Unione economica e monetaria, anche se il grado di armonizzazione così come il rigore delle norme di vigilanza dovranno essere elevati, il controllo e l'applicazione di tali norme potranno rimanere di competenza degli Stati membri; soltanto dopo un periodo di adeguamento più o meno lungo sarà forse possibile e opportuno affidare a un organismo europeo (la Banca centrale europea o un altro organo) la responsabilità relativa a tale vigilanza e a tale adeguamento;

12.chiede che venga condotto uno studio per preparare, se necessario, una proposta della Commissione a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del trattato CE per il trasferimento di specifici compiti di vigilanza prudenziale alla BCE;

13.chiede che venga inoltre condotto con urgenza uno studio sugli effetti esercitati dalla proliferazione dei derivati finanziari sulla stabilità monetaria e sulla possibilità di farvi fronte;

14.auspica che il presidente dell'Istituto monetario europeo, in occasione delle sue comparizioni davanti alla commissione parlamentare competente, gli presenti regolarmente un resoconto sullo stato di avanzamento delle sue riflessioni e dei lavori dell'IME in materia;

15.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e all'Istituto monetario europeo.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail