A3-0186/94
Risoluzione sulle interazioni tra mammiferi marini e pesca
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Lataillade e altri sulle interazioni tra mammiferi marini e pesca (B3-0451/93),
-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0186/94),
A.considerando che la politica dell'Unione europea in materia di ambiente deve difendere il concetto di gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse naturali, il che, a sua volta, comporta investimenti continui per l'acquisizione di dati veritieri, affidabili e imparziali,
B.considerando che il progresso scientifico si realizza individuando una serie di questioni e le metodologie atte a risolverle,
C.considerando che in materia di interazioni tra i mammiferi marini e la pesca è evidente che gli studi dovrebbero rispondere alle due domande seguenti: "Qual è l'effetto della pesca sui mammiferi marini" e "Qual è l'effetto dei mammiferi marini sulla pesca?",
D.considerando che la proliferazione di talune specie di mammiferi marini può essere legata a uno squilibrio dell'ecosistema,
E.considerando che la relazione del seminario UNEP (finanziato in parte da Greenpeace e dall'IFAW), che ha trattato "la base scientifica necessaria per avanzare una proposta volta a selezionare i mammiferi marini a vantaggio della pesca", si è limitata a esaminare scenari di interazione sperimentali, basati su dati teorici, trascurando proposte intese unicamente a ridurre le interazioni operative tra mammiferi marini e pesca e senza tener conto delle proposte che affrontano il problema della trasmissione di parassiti dai mammiferi marini ai pesci,
F.considerando che, di norma, una specie rientra tra quelle protette se è in pericolo, vulnerabile, rara o caratteristica di una zona e che, logicamente, tale status dovrebbe essere revocato qualora, fermo restando un margine di sicurezza adeguato, la specie si sia ricostituita al punto di non essere più minacciata o in pericolo,
G.considerando che, poiché la foca grigia nel Regno Unito soddisfa taluni di questi criteri, è possibile giustificare in qualche modo la soppressione dello status di specie protetta sancito dalla direttiva 92/43/CEE sulla flora e fauna selvatica e gli habitat naturali,
H.considerando che è di importanza essenziale che taluni dati, ottenibili con precisione (ad esempio: numero di cuccioli di foca durante la stagione riproduttiva), siano raccolti su base continuativa, in particolare nelle zone in cui esistono le prove di un conflitto tra mammiferi marini e pesca,
I.considerando che il settore della pesca potrebbe essere in grado di misurare con precisione le perdite derivanti dalle interazioni fisiche,
J.considerando che, ai sensi della Convenzione sul diritto del mare del 1982, gli Stati sono tenuti a gestire le risorse nelle loro acque costiere in modo responsabile e senza danneggiare gli interessi degli altri paesi,
K.considerando che la Commissione ha l'importante responsabilità di garantire che tale principio, sancito dall'Agenda 21, venga rispettato,
L.considerando che, nel caso, per esempio, delle interazioni delle foche grigie britanniche/irlandesi è possibile che le foche grigie di origine britannica danneggino la pesca irlandese,
M.considerando che, in un'ottica di medio-lungo termine, non esistono motivi scientifici che giustifichino il mancato sfruttamento delle foche su una base sostenibile, ma che anzi, in presenza di una popolazione di foche in espansione, ciò sarebbe auspicabile sotto il profilo della tutela e del mantenimento della biodiversità,
N.considerando tuttavia che, a breve e medio termine, è probabilmente più importante elaborare un programma di informazioni basate sui fatti, da utilizzare a fini didattici,
O.considerando che il settore della pesca non dispone delle risorse né delle capacità necessarie per assolvere a tale compito e che la Commissione dovrebbe pertanto prendere in considerazione soluzioni alternative,
P.considerando che l'effettuazione di ricerche debitamente orientate è, tuttavia, essenziale a tal fine,
1.ritiene che la gestione della specie di foca debba basarsi su solide basi scientifiche e su saldi principi di conservazione;
2.auspica che si effettuino ricerche sulle interazioni operative tra i mammiferi marini e la pesca e che, ogniqualvolta sia possibile, tali ricerche avvengano sulla base di test sperimentali (ad esempio, la relazione che intercorre tra la densità di popolazione delle foche e i danni fisici da esse provocati potrebbe essere determinata sperimentalmente a livello locale);
3.chiede che si istituisca una struttura imparziale, libera dalle pressioni esercitate da gruppi di interesse, con l'obiettivo di stabilire un quadro scientifico che esamini le interazioni tra i mammiferi marini e la pesca nelle acque europee;
4.valuta positivamente il fatto che la Commissione abbia recentemente approvato un progetto di ricerca volto alla quantificazione delle perdite derivanti dalle interazioni fisiche , il che rappresenta il primo serio tentativo in più di due decenni di calcolare le perdite derivanti dalle interazioni fisiche;
5.invita insistentemente la Commissione:
a)a elaborare un elenco completo di tutti gli studi e le relazioni disponibili, realizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, concernenti direttamente le interazioni tra mammiferi marini e pesca;
b)a effettuare un'analisi approfondita di tali relazioni su base rigorosamente scientifica, imparziale e del tutto indipendente;
c)ad avvalersi delle conclusioni e a individuare le aree per cui si impongono studi e ricerche più approfonditi, onde istituire in tale settore un quadro europeo per la ricerca;
d)a esaminare i criteri per il mantenimento dello status di specie protetta e a valutare in che misura la popolazione di foche in tutta l'Unione europea risponde tuttora a tali criteri;
6.raccomanda agli Stati membri di effettuare la relativa ricerca di base, nell'ambito del summenzionato quadro europeo con la partecipazione finanziaria dei fondi destinati alla ricerca ambientale dal bilancio dell'Unione;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.