A3-0284/94
Risoluzione sul Libro verde della commissione relativo alle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post vendita
Il Parlamento europeo,
-visto il Libro verde della Commissione del 15 novembre 1993 sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post vendita (COM(93) 0509 - C3-0474/93,
-visti l'articolo 100A, paragrafo 3, del Trattato CE e l'articolo 129A del Trattato UE, che prevedono il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori,
-vista la propria risoluzione dell'11 marzo 1992 sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno ,
-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0284/94),
A.considerando che la libera circolazione di merci e servizi non riguarda unicamente il commercio professionale bensì anche i privati e che i consumatori devono poter aver accesso alle merci e ai servizi di uno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini ivi residenti,
B.rilevando la necessità di permettere effettivamente al consumatore di trarre profitto dai vantaggi del mercato interno, per cui occorre creare condizioni atte a garantire nell'Unione europea la libera circolazione per il consumatore/acquirente di beni e l'utente di servizi,
C.considerando che deve essere agevole per i consumatori approfittare di eventuali vantaggi insiti nell'acquisto di beni in altri Stati membri,
D.rilevando che i consumatori non acquistano ancora in altri Stati membri in base a una scelta deliberata, salvo che nelle zone frontaliere, dove questa prassi è peraltro sempre esistita,
E.considerando che le esitazioni del consumatore ad acquistare deliberatamente beni di consumo durevoli in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede possono essere determinate fra l'altro da problemi che riguardano le garanzie e il servizio di assistenza,
F.considerando che tra uno Stato membro e l'altro sussistono notevoli differenze in materia di portata e durata dei diritti legali di garanzia, cui si aggiunge la diversità delle prassi commerciali in materia di garanzie contrattuali,
G.considerando che in materia di garanzia legale esistono in tutti gli Stati membri normative che si fondano sulla tradizione e sulla giurisprudenza pluriennale, talvolta secolare, e che contemplano tutta una serie di disposizioni nell'ambito di un sistema globale,
H.considerando che alla maggior parte dei consumatori non sono note le disposizioni legali e le clausole contrattuali d'uso vigenti nel proprio Stato membro e quindi ancor meno negli altri Stati membri,
I.considerate la legittime aspettativa dei consumatori di poter fruire in tutto il Mercato interno, in vigore dal 1· gennaio 1993, di identiche condizioni di garanzia e di assistenza, indipendentemente dal luogo di residenza del venditore del bene,
J.considerando che il Libro verde limita la sua riflessione alle condizioni di garanzia e assistenza in caso di vendita di beni di consumo nuovi, mobili e durevoli e che tale restrizione è fonte di rammarico in quanto negli acquisti transfrontalieri i problemi per i consumatori sono di portata più ampia;
K.rilevando che sul piano teorico esiste una chiara differenza tra garanzia legale, garanzia commerciale e assistenza, ma che di fatto può sorgere confusione tra garanzia legale e commerciale; considerando che tale situazione può produrre ulteriori problemi soprattutto in caso di acquisti oltreconfine,
L.considerando che il consumatore è spesso al corrente delle sole garanzie commerciali ma non conosce l'esistenza di quelle legali, per cui, ritenendo che i suoi diritti si limitino alle clausole di garanzia commerciale, non fruisce dei diritti di garanzia previsti dalla legge,
M.considerando che negli acquisti oltreconfine i problemi incontrati dal consumatore sono altresì legati alla mancanza di un quadro giuridico comune per le garanzie commerciali e alla diversità delle condizioni di garanzia nei vari Stati membri, cui si aggiungono i problemi connessi all'ambito territoriale di validità delle garanzie commerciali,
N.ricordando il Libro verde della Commissione del 16 novembre 1993 sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno(COM(93) 576), in cui si ribadisce esplicitamente che i consumatori non beneficiano ancora di mezzi soddisfacenti di ricorso giudiziario transfrontaliero per far valere i diritti di garanzia oltre i confini nazionali,
O.considerando che per il consumatore è essenziale poter disporre di procedure accessibili per far valere i propri diritti di garanzia, indipendentemente dallo Stato in cui il prodotto o servizio cui la garanzia si applica è stato acquistato,
P.considerando a tale riguardo che, oltre all'accessibilità dei mezzi di ricorso per il consumatore che intenda far valere i propri diritti di garanzia, occorre sviluppare un sistema efficace per il regolamento del contenzioso relativo agli acquisti oltreconfine,
Q.giudicando essenziale che il consumatore sia informato in modo chiaro e completo sulle disposizioni legali e sui codici di condotta vigenti in materia di garanzia e di assistenza nell'Unione europea nonché sulle procedure di cui dispone per far valere i propri diritti,
R.considerando che nell'Unione europea un'azione comune in materia di garanzia e di assistenza è necessaria per creare uno standard minimo europeo di riferimento per i consumatori e l'industria,
1.ritiene auspicabile nell'Unione europea una certa armonizzazione delle norme che disciplinano gli acquisti e i contratti, per consentire ai consumatori di effettuare deliberatamente e senza problemi acquisti in un altro Stato membri, nonché per evitare distorsioni/restrizioni di concorrenza e ostacoli commerciali per i fabbricanti, gli importatori/venditori, e invita quindi la Commissione a presentare proposte concrete in tal senso;
2.non ritiene opportuna, tenuto conto del principio di sussidiarietà e delle differenze che ne derivano sul piano dell'interpretazione del diritto, un'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di garanzia legale;
3.invita la Commissione a presentare entro il 1994 una proposta di direttiva sulla garanzia legale, proposta volta a definire, a tutela degli interessi dei consumatori, talune misure minime per quanto riguarda la garanzia legale negli Stati membri e basata sui seguenti elementi:
-standard minimi di armonizzazione a tutela dei consumatori, utilizzando il criterio oggettivo (beni di consumo) per delimitarne l'ambito di applicazione;
-definizioni e opzioni chiare per l'interpretazione delle stesse;
-responsabilità congiunta del fabbricante e del venditore per la garanzia legale;
-aventi diritto: trasferimento (legale) dei diritti di garanzia;
-carattere vincolante della garanzia legale;
4.ritiene che in linea di principio non sussista alcun obbligo per il fabbricante o importatore/venditore di fornire una garanzia commerciale; considera peraltro che nel caso in cui tale garanzia venga fornita, essa debba essere conforme a una serie di principî fissati in sede comunitaria;
5.invita la Commissione a presentare entro il 1994 una proposta in materia di garanzie commerciali e di servizi postvendita per istituire un quadro giuridico comune in tali materie all'interno dell'Unione europea, basato sui seguenti criteri di base:
-carattere volontario dell'applicazione delle condizioni per la garanzia commerciale e i servizi postvendita,
-istituzione di standard minimi di garanzia, l'obbligo di riportare determinate indicazioni nei relativi certificati (per es., nome e indirizzo di chi fornisce la garanzia, oggetto della stessa, soggetti destinatari delle richieste del consumatore e procedura da seguire),
-il principio che la garanzia commerciale offerta lascia impregiudicata la garanzia legale: la garanzia dovrà appunto specificare che la garanzia commerciale non può in nessun caso inficiare i diritti sanciti dalla legge,
-promozione delle iniziative di autoregolamentazione delle organizzazioni settoriali e di consumatori per definire regole di comportamento;
-istituzione di un marchio o di una denominazione protetta che indichi il carattere comunitario della garanzia o del servizio postvendita, se del caso ricorrendo a un logo per semplificare l'etichettatura,
-possibilità di avvalersi della garanzia e dei benefici del servizio postvendita in tutti gli Stati membri, e quindi anche quando la merce è stata acquistata in un altro Stato dell'Unione, sia presso il fabbricante che fornisce tale garanzia sia presso l'importatore o presso qualsiasi altro punto vendita di una determinata rete di distribuzione,
-divieto di utilizzazione di tutte le denominazioni o affermazioni che possono provocare una confusione con la "Eurogaranzia";
6.ritiene altresì che l'ipotesi di soluzione indicata alla sezione VI B 3.2 del Libro verde, consistente in una garanzia comunitaria e nell'introduzione di un marchio di garanzia comunitario, possa essere elaborata insieme all'industria interessata;
7.sottolinea al riguardo che tale iniziativa richiede un impegno normativo e amministrativo solo marginale;
8.raccomanda peraltro che tale sistema di "eurogaranzia", legata a un marchio protetto che ogni fabbricante o importatore che vi avrà volontariamente aderito avrà il diritto di utilizzare, sia associato a determinate condizioni anche per i servizi di assistenza non soggetta a garanzia;
9.sottolinea tuttavia la necessità di garantire che tale eurogaranzia volontaria in nessun caso potrà limitare o sostituirsi ai diritti del consumatore già sanciti per legge nei vari Stati membri;
10.non disconosce che, per l'introduzione di tale sistema, che consente un controllo preliminare e un monitoraggio costante delle condizioni di garanzia, occorre sviluppare determinate strutture burocratiche, se e in quanto tali compiti non potranno essere assolti (come potrà avvenire in alcuni Stati membri) da determinate amministrazioni od organismi autonomi;
11.ritiene peraltro che tale struttura sia nell'interesse dei consumatori, giacché limitarsi alla tutela commerciale e giuridica della denominazione "eurogaranzia" potrebbe determinare frodi o abusi;
12.constata che il Libro verde non approfondisce la questione dei servizi post-vendita, che pur rappresenta per il consumatore una componente essenziale dell'acquisto; sollecita pertanto la Commissione a soffermarsi su tale aspetto e a promuovere iniziative finalizzate a un'informazione chiara a beneficio del consumatore;
13.coglie l'occasione per rammentare la necessità di istituire nell'Unione europea una pluralità di punti d'informazione e consulenza per il consumatore e di mettere a disposizione, soprattutto ai transiti di frontiera, pieghevoli redatti almeno nelle lingue degli Stati membri limitrofi, che illustrino compiutamente, ma anche in modo lineare e comprensibile, i diritti vigenti nello Stato visitato;
14.propugna procedure più accessibili per il consumatore e un sistema efficace di esame dei ricorsi sul piano transfrontaliero;
15.annette grande importanza alla chiarezza e alla completezza delle informazioni fornite al consumatore in materia di garanzie e servizi post-vendita e chiede alla Commissione, agli Stati membri nonché alle organizzazioni settoriali/professionali e dei consumatori di sviluppare concrete iniziative in tal senso;
16.incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'Ufficio europeo delle associazioni di consumatori (B.E.U.C.).