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Parlamento Europeo - 21 luglio 1994
Numero e composizione delle commissioni parlamentari

B4-0001/94

Decisione sul numero, la composizione numerica e le attribuzioni delle commissioni parlamentari

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 135, paragrafo 1, del proprio regolamento,

1.decide di costituire le seguenti commissioni parlamentari (la commissione per la verifica dei poteri è prevista dagli articoli 6 e 7 del regolamento):

I.Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (52 membri)

II.Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (45 membri)

III.Commissione per i bilanci (33 membri)

IV.Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (50 membri)

V.Commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (26 membri)

VI.Commissione per le relazioni economiche esterne (25 membri)

VII.Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (25 membri)

VIII.Commissione per gli affari sociali e l'occupazione (40 membri)

IX.Commissione per la politica regionale (37 membri)

X.Commissione per i trasporti e il turismo (28 membri)

XI.Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (44 membri)

XII.Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (36 membri)

XIII.Commissione per lo sviluppo e la cooperazione (36 membri)

XIV.Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (31 membri)

XV.Commissione per il controllo dei bilanci (18 membri)

XVI.Commissione per gli affari istituzionali (40 membri)

XVII.Commissione per la pesca (22 membri)

XVIII.Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (23 membri)

XIX.Commissione per i diritti della donna (36 membri)

XX.Commissione per le petizioni (27 membri)

2.decide di sostituire l'allegato VI del proprio regolamento con il testo seguente:

"I.Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Commissione competente per le questioni relative

1.alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, compresa la formulazione di una politica di difesa e di disarmo comune;

2.alle relazioni con l'UEO;

3.agli aspetti politici delle relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in particolare per quanto concerne l'attuazione della politica estera e di sicurezza dell'Unione;

4.all'avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi all'adesione di Stati europei all'Unione (articolo O del Trattato sull'Unione europea);

5.all'avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi agli accordi di associazione (articolo 238 del trattato CE) e ad altri accordi internazionali di natura essenzialmente politica;

6.ai problemi relativi ai diritti umani e alla democratizzazione nei paesi terzi.

La commissione assicura, in consultazione con i presidenti delle delegazioni interparlamentari e delle commissioni interparlamentari miste, il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle commissioni parlamentari miste, sia nella fase di preparazione che in quella di discussione dei risultati dei loro incontri. Per gli aspetti economici e commerciali le delegazioni interparlamentari e le commissioni parlamentari miste si concertano con la commissione per le relazioni economiche esterne.

II.Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione competente, in generale, per tutte le questioni relative al titolo II, articoli 38-47, del trattato CE:

1.funzionamento e sviluppo della politica agricola comune e della politica forestale;

2.sviluppo rurale, ivi comprese le attività del FEAOG (Sezione Orientamento);

3.legislazione veterinaria sul controllo e l'eliminazione delle malattie che colpiscono gli animali domestici;

4.approvvigionamento di materie prime agricole;

5.industria agroalimentare e sistema di produzione;

6.legislazione in materia di allevamento;

7.alimentazione animale.

La commissione è chiamata a dare il proprio parere su questioni che, pur rientrando in settori specifici diversi (sanità pubblica, politica economica, relazioni economiche esterne, relazioni con i paesi associati europei o altri), possono presentare un'incidenza sull'organizzazione del mercato agricolo comunitario o su questioni relative alla politica commerciale in materia di prodotti agricoli.

III. Commissione per i bilanci

Commissione competente per le questioni relative

1.alla definizione e all'esercizio dei poteri di bilancio del Parlamento europeo;

2.ai bilanci dell'Unione europea;

3.alle previsioni pluriennali delle entrate e delle spese dell'Unione e agli accordi interistituzionali conclusi in materia;

4.alle risorse e ai mezzi finanziarie dell'Unione (inclusi prelievi, risorse proprie, contributi degli Stati membri);

5.alle incidenze finanziarie degli atti comunitari;

6.alla preparazione e al coordinamento delle procedure di concertazione tra Parlamento e Consiglio, con la partecipazione della Commissione, sugli atti comunitari aventi incidenze finanziarie;

7.ai problemi connessi alla gestione sia amministrativa che contabile del personale dell'Unione che prevedono autorizzazioni di bilancio (salvo qualora abbiano ripercussioni rilevanti sullo statuto dei funzionari);

8.agli storni di stanziamento costituenti autorizzazioni di spesa;

9.al bilancio, al funzionamento amministrativo e alla contabilità del Parlamento (articolo 165 del regolamento);

10.agli atti relativi ai suddetti punti.

In quanto alle questioni di bilancio del Parlamento,

l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci decidono in fasi successive:

a.in merito all'organigramma,

b.in merito al progetto preliminare e al progetto di stato di previsione.

Le decisioni in materia di organigramma sono prese secondo la procedura seguente:

a.1.l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ogni esercizio,

a.2. una concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci ha luogo nel caso in cui il parere di quest'ultima differisca dalle prime decisioni dell'Ufficio di presidenza,

a.3. al termine della procedura, la decisione finale sull'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 164 del regolamento.

In quanto allo stato di previsione propriamente detto, la procedura di preparazione inizia dal momento in cui l'Ufficio di presidenza ha definitivamente deciso in merito all'organigramma. Le fasi di tale procedura sono quelle descritte all'articolo 165 del regolamento, vale a dire:

b.1.l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione (paragrafo 1):

b.2.la commissione per i bilanci redige il progetto di stato di previsione (paragrafo 2);

b.3.prima o dopo l'adozione di tale stato di previsione, ha luogo una concertazione nel caso in cui le posizioni della commissione per i bilanci e dell'Ufficio di presidenza divergono sostanzialmente.

Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione per i bilanci coopera strettamente con la commissione per il controllo dei bilanci. In materia di regolamenti finanziari, la ripartizione delle competenze tra le due commissioni è stabilita in funzione della natura delle questioni sollevate dalla proposta di regolamento: i regolamenti finanziari o le parti di tali regolamenti concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo dei bilanci rientrano nella competenza della commissione per il controllo dei bilanci.

IV.Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Commissione competente per le questioni relative

1.al controllo delle iniziative per la realizzazione del mercato interno sulla base degli articoli 7 B, 7 C e 100 B del trattato CE;

2.alle questioni di politica monetaria e di bilancia dei pagamenti, circolazione di capitali e alle politiche di assunzione ed erogazione di prestiti (controlli sui movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, provvedimenti per incoraggiare l'esportazione di capitali dell'Unione, applicazione degli articoli 73 B-73 G e 104-109 M del trattato CE);

3.alla politica industriale dell'Unione, compresa l'applicazione, in settori specifici, della strategia generale comunitaria;

4.al funzionamento del mercato comune e in particolare in ordine all'applicazione degli articoli 9-37 del trattato CE in materia di circolazione delle merci, dogane e contingenti, così come ai problemi che l'ampliamento dell'Unione può sollevare al riguardo;

5.ai problemi della concorrenza, ossia l'applicazione degli articoli 85-90 del trattato CE (regole di concorrenza, intese e monopoli), purché non costituiscano problemi specifici di competenza di altre commissioni (trasporti, sanità pubblica, ecc.);

6.alle pratiche di dumping "interno" (articolo 91 del trattato CE);

7.alle questioni connesse con gli aiuti pubblici, salvo che per gli aspetti della politica regionale (articoli 92-94 del trattato CE);

8.alla programmazione economica e monetaria a medio e a lungo termine (articoli 102 A, 109 I e 130 B del trattato CE);

9.agli standard e alle norme tecniche comunitarie (di concerto con gli istituti europei di normalizzazione);

10.all'applicazione delle nuove tecnologie in determinati settori dell'industria e dei servizi (standard, norme di concorrenza, libertà di circolazione e di prestazione dei servizi e problemi generali di organizzazione dei vari settori produttivi);

11.all'industria dell'acciaio (misure di stabilizzazione dei prezzi e del mercato, controllo delle concentrazioni nel quadro dei programmi comunitari) (articoli 4, 46 e 56-67 del trattato CECA);

12.all'applicazione degli artt. 95-99 del trattato CE concernenti le disposizioni fiscali relative alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel quadro del mercato interno;

13.al complesso dei provvedimenti e iniziative da adottare per la realizzazione progressiva dell'Unione economica e monetaria (meccanismo di cooperazione e di concertazione in materia di politica congiunturale, armonizzazione delle programmazioni a medio termine, politica industriale, sostegno finanziario a breve o a medio termine, dispositivo di protezione e di cooperazione monetaria, ecc.);

14.alla riforma del sistema monetario mondiale.

V.Commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Commissione competente per le questioni relative

1.a tutti i problemi relativi all'approvvigionamento energetico e alla politica dell'energia in generale, compresa l'energia da carbone e nucleare di cui ai trattati CECA e CEEA;

2.a tutti i problemi relativi alla ricerca fondamentale, precompetitiva, prenormativa o preindustriale, al progresso tecnologico, al programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione e altri programmi specifici, compresi COST e EUREKA, e agli accordi di ricerca e sviluppo tecnologico con terzi, nonché alle loro applicazioni, qualora tali applicazioni non rientrino nell'ambito del mercato interno e della politica industriale (cfr. commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale), quale la tecnologia spaziale;

3.alla ricerca e allo sviluppo della biotecnologia;

4.ai Centri Comuni di Ricerca e all'ufficio centrale di misure nucleari;

5.alla diffusione delle informazioni e alla definizione delle tecnologie dell'informazione necessarie per lo stoccaggio, l'accesso, la trasmissione, la ricezione e la sintesi delle informazioni;

6.ai brevetti di invenzione e alla proprietà industriale (d'intesa con la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, competente per il merito);

7.al coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo degli Stati membri e alla loro coerenza con il programma-quadro.

VI.Commissione per le relazioni economiche esterne

Commissione competente per le questioni di commercio estero e per gli accordi conclusi in tale ambito, e in particolare:

1.il controllo della politica commerciale comune dell'Unione e dei problemi connessi a tale politica e alla sua attuazione (Articoli 113 e 235 del trattato CE);

2.l'avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi ad accordi internazionali concernenti essenzialmente le relazioni economiche e commerciali con paesi terzi che non conducano ad accordi di associazione (Articoli 113 e 235 del trattato CE);

3.gli aspetti economici e commerciali dello Spazio economico europeo e le relazioni con l'EFTA;

4.tutti gli aspetti relativi al GATT e al passaggio all'OMC (le commissioni per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e per la pesca sono chiamate ad esprimere il proprio parere su tutte le questioni di politica commerciale in materia di prodotti agricoli e della pesca);

5.i problemi relativi alla tariffa esterna comune e alle pratiche di dumping esercitate da paesi terzi;

6.la cooperazione economica, ivi compresi i protocolli finanziari con i paesi industrializzati e gli aspetti economici degli accordi di associazione.

Le delegazioni si concertano con questa commissione in ordine agli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

VII.Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Commissione competente per le questioni relative

1.agli aspetti giuridici della produzione, interpretazione e applicazione del diritto comunitario, ivi compresa la scelta della base giuridica appropriata per gli atti comunitari;

2.agli aspetti giuridici della produzione, interpretazione e applicazione del diritto internazionale, se e in quanto l'Unione vi sia interessata,

3.a tutto ciò che concerne la definizione e la codificazione dei diritti dei cittadini dell'Unione e dei diritti fondamentali, nonché le proposte di codificazione ufficiale di tutta o parte della legislazione comunitaria;

4.alla creazione di uno spazio giuridico e giudiziario europeo;

5.al coordinamento sul piano dell'Unione delle legislazioni nazionali:

a.in materia di disciplina del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (articoli 52-66 del trattato CE), ivi compresi i problemi relativi al diritto delle società (per l'esercizio di tale competenza, e a meno che si tratti di problemi esclusivamente giuridici, la commissione sente il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, salvo qualora la disciplina si applichi a un settore di specifica competenza di un'altra commissione);

b.in materia di applicazione dell'articolo 220 del trattato CE (tutela delle persone fisiche e giuridiche) e di tutti i provvedimenti di più ampia portata.

6.allo statuto del personale dell'Unione (articolo 24 del trattato di fusione), eccettuate le questioni relative alle retribuzioni (tranne i casi in cui queste abbiano notevole rilevanza sul piano dello statuto del personale;

7.alla partecipazione del Parlamento nei ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia, a eccezione di quelli relativi a vertenze fra il Parlamento e i propri dipendenti.

Le questioni relative al ravvicinamento delle legislazioni nazionali sono assegnate di volta in volta alle commissioni competenti per le materie trattate nelle proposte. Cionondimeno, la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini può esprimere su tali proposte il proprio parere ai sensi dell'art. 147 del regolamento in tutti i casi in cui essa lo giudichi utile.

La commissione è parimenti chiamata a esprimere il proprio parere sulle delibere concernenti l'elaborazione di una procedura elettorale uniforme (in ordine agli aspetti giuridici).

VIII. Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

Commissione competente per le questioni relative

1.al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

2.alla protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare in materia di sanità, igiene e sicurezza (articolo 118 A del trattato CE);

3.alla politica dell'occupazione, in particolare l'occupazione dei giovani;

4.alla politica salariale, pensionistica, dei redditi e alla formazione del patrimonio;

5.alla formazione professionale, con particolare riguardo all'accesso al mercato del lavoro e alla rieducazione professionale connessa ai processi di riconversione e alla mobilità professionale;

6.all'armonizzazione delle qualifiche professionali;

7.al regime delle ferie retribuite;

8.alle attività del Fondo sociale europeo (riconversione, riadattamento, ecc.);

9.alla libera circolazione dei lavoratori;

10.allo statuto sociale dei lavoratori migranti comunitari ed extracomunitari;

11.alla politica degli alloggi e alla promozione dell'edilizia sociale;

12.alla promozione della collaborazione fra gli Stati membri in materia di politica sociale, specie in ordine al diritto del lavoro e all'armonizzazione della legislazione sociale;

13.alla promozione di un "bilancio sociale europeo";

14.alla parificazione del trattamento retributivo dei lavoratori di sesso maschile e femminile e alla parità, in materia di accesso al lavoro e formazione professionale, tra uomini e donne.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere anche sulle altre questioni relative ai diritti dei lavoratori migranti.

IX. Commissione per la politica regionale

Commissione competente per le questioni relative

1.alla politica regionale comunitaria, concepita come una politica strutturale intesa a favorire la convergenza delle economie, la coesione economica e sociale, lo sviluppo armonioso della Comunità e l'eliminazione degli squilibri;

2.all'elaborazione, realizzazione e valutazione di ogni progetto e azione di politica regionale comunitaria concernente, in particolare, lo sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1), delle regioni in declino industriale (obiettivo n. 2) e delle regioni rurali (obiettivo n. 5 b);

3.ai problemi specifici delle regioni sfavorite, sia che la loro economia sia di natura essenzialmente agricola sia che dette regioni siano colpite da crisi che investono i settori industriali;

4.alle ripercussioni delle altre politiche comunitarie nelle zone che formano oggetto della politica regionale;

5.all'incidenza di eventuali ampliamenti dell'Unione europea e dei trattati di associazione sulla politica regionale dell'Unione;

6.ai problemi connessi alla gestione, all'efficacia e al controllo del Fondo europeo di sviluppo regionale e degli altri strumenti comunitari di politica regionale;

7.al coordinamento degli strumenti finanziari di intervento strutturale dell'Unione europea;

8.ai problemi connessi ai criteri di utilizzo negli Stati membri degli interventi regionali comunitari e alla loro efficacia e al coordinamento dei regimi nazionali di aiuti a finalità regionale;

9.allo sviluppo di una politica comunitaria di assetto del territorio e ai problemi connessi ai rapporti intercorrenti tra le previsioni e decisioni nazionali in materia di urbanistica e di assetto territoriale e la politica regionale comunitaria;

10.ai rapporti con le autorità regionali e locali, nello spirito dei trattati, e al loro concorso all'elaborazione della politica regionale;

11. alla cooperazione transfrontaliera.

X. Commissione per i trasporti e il turismo

Commissione competente per le questioni relative

1.allo sviluppo di una politica comune dei trasporti (artt. 74-84 del trattato CE);

2.alla creazione di una rete europea di trasporti;

3. alla liberalizzazione dei trasporti internazionali;

4.alle discriminazioni, all'armonizzazione e al coordinamento in materia di trasporti;

5.ai problemi concernenti i trasporti per via aerea e marittima e mediante condutture;

6.alla politica portuale dell'Unione europea;

7.ai possibili settori di interferenza tra una politica comune dei trasporti e le relative tariffe e le regole di concorrenza ovvero le esigenze della politica sociale, agricola, energetica o regionale (cfr. articolo 3, lettera f), e articolo 74 del trattato CE nonché gli articoli 70 e segg. del trattato CECA);

8.alle comunicazioni postali;

9.alla politica dell'Unione europea in materia di turismo.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulle questioni relative al settore della concorrenza, all'eliminazione delle barriere, al diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, laddove tali questioni investano la politica dei trasporti.

XI.Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Commissione competente per le questioni relative

1.alla politica dell'ambiente e ai provvedimenti per la sua tutela:

a. inquinamento atmosferico, idrico e del suolo,

b. classificazione, imballaggio, etichettatura, trasporto e uso di sostanze pericolose,

c. determinazione dei livelli acustici ammissibili,

d. trattamento e deposito di rifiuti (incluso il riciclaggio),

e.misure e convenzioni in sede internazionale e regionale per la protezione dell'ambiente (es.: Reno, Mediterraneo),

f. conservazione della fauna e del relativo ambiente,

g. pareri sui programmi nel settore dell'energia e della ricerca attinenti all'ambiente,

h. aspetti ambientali del diritto del mare;

2. alla tutela dei consumatori:

problemi relativi all'attuazione della legislazione proposta nei programmi d'azione comunitari, ossia:

a. tutela dei consumatori contro i rischi per la loro salute e sicurezza,

b. tutela degli interessi economici dei consumatori,

c.migliore tutela giuridica per i consumatori (assistenza, consulenza e mezzi di ricorso),

d.miglioramento dell'informazione e dell'educazione dei consumatori,

e.adeguata consultazione e rappresentanza dei consumatori nella fase preparatoria delle decisioni che riguardano i loro interessi,

3. alla sanità pubblica:

a.azioni informative nel settore sanitario (con particolare riguardo all'azione preventiva in ordine all'uso del tabacco e delle droghe, alle affezioni cardiovascolari e ai prodotti dietetici),

b. controllo sui prodotti alimentari,

c.legislazione veterinaria sulla protezione contro i rischi derivanti alla salute dell'uomo da alimenti di origine animale a cagione di batteri e di residui; controllo sanitario dei prodotti (carni, latte ecc.) e dei sistemi di produzione (mattatoi, caseifici, ecc.),

d.prodotti farmaceutici, ivi compresi i prodotti veterinari,

e.ricerca medica,

f.prodotti cosmetici,

g.protezione civile.

XII.Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione

Commissione competente per le questioni relative

1.ai problemi concernenti l'informazione del pubblico sulle attività dell'Unione europea;

2.agli scambi di giovani, ivi compresi i giovani lavoratori, e alle altre iniziative volte a promuovere l'associazione dei giovani alla costruzione europea;

3.alla politica di conservazione, ripristino e recupero del patrimonio culturale, così come alla salvaguardia del paesaggio, in collaborazione con la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;

4.alle proposte intese a creare una comunità culturale;

5. al funzionamento del Foro europeo della gioventù;

6. alla politica dell'istruzione;

7. alla Fondazione europea;

8.ai programmi didattici, all'armonizzazione dei piani di studio e all'equiparazione dei diplomi;

9.allo sviluppo dell'Università europea e alla cooperazione tra gli istituti d'insegnamento superiore;

10. alla promozione del sistema delle Scuole europee;

11.alla formazione permanente degli adulti, così come all'insegnamento a distanza;

12. ai problemi dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa;

13.ai problemi connessi allo sviluppo della politica dello sport;

14. al tempo libero.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sui problemi concernenti la politica dell'occupazione dei giovani e la formazione professionale.

XIII. Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Commissione competente per l'esame e il controllo della politica dell'Unione europea in materia di sviluppo, in particolare:

1. dialogo Nord-Sud;

2. aiuto umanitario, aiuto d'urgenza e aiuto alimentare;

3. cooperazione tecnica, finanziaria e in materia d'istruzione;

4. sistema delle preferenze generalizzate;

5. sviluppo industriale, agricolo e rurale.

La commissione è competente inoltre per le questioni relative:

1. all'applicazione della Convenzione ACP-UE;

2.all'applicazione degli accordi di cooperazione con i paesi del Magreb e del Mashrak;

3.alle relazioni con taluni paesi in via di sviluppo o gruppi di paesi in via di sviluppo con i quali l'Unione europea ha stipulato accordi di cooperazione o di associazione;

4.alla cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo;

5.alle relazioni con le organizzazioni internazionali specializzate in materia di sviluppo e cooperazione.

XIV. Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Commissione competente per le questioni relative

1.ai diritti umani nell'Unione europea;

2.alle libertà pubbliche nell'Unione europea, nonché alla sicurezza e alla libera circolazione delle persone;

3.alla politica in materia d'asilo;

4.alla lotta contro il razzismo e la xenofobia;

5.alla politica in materia d'immigrazione e alla politica nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;

6.alla lotta contro la criminalità, il traffico di droga e la frode su scala internazionale;

7.alla cooperazione doganale (conformemente al Titolo VI, articolo K.1, punto 8 del trattato sull'Unione europea);

8.alla cooperazione fra le forze dell'ordine ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico di droga e altre forme di criminalità internazionale, ivi compresa l'organizzazione, a livello dell'Unione, di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol);

9.alla cooperazione in materia di politica giuridica nei settori summenzionati;

10.alle convenzioni adottate ai sensi del Titolo VI del trattato sull'Unione europea.

XV. Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per le questioni relative

1.al controllo dei provvedimenti di esecuzione finanziari, amministrativi o di bilancio adottati sulla base, nel quadro o in relazione al bilancio generale dell'Unione europea (ivi compreso il FES), delle attività finanziarie e amministrative della CECA, delle attività finanziarie della BEI esercitate in virtù di un mandato della Commissione e del coordinamento del complesso delle attività finanziarie della BEI con gli altri strumenti finanziari dell'Unione europea;

2. al regolamento finanziario;

3.alle decisioni di discarico adottate dal Parlamento nonché alle misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;

4.ai conti e ai bilanci concernenti le decisioni in materia di chiusura, rendiconto e controllo delle entrate e delle spese del Parlamento nonché alle misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni, in particolare nel quadro della procedura interna di discarico, che richiede una stretta collaborazione con il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Parlamento;

5.alla chiusura, al rendimento e al controllo dei conti e dei bilanci dell'Unione europea, dei suoi organi e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;

6.al controllo contestuale dell'esecuzione dei bilanci correnti sulla base dei rapporti periodici trasmessi dalla Commissione e alle misure non aventi carattere di autorizzazione di bilancio adottate nel quadro di tale esecuzione, vale a dire storni e altre misure (a esclusione degli storni a partire dal Capitolo 100, degli sblocchi di stanziamenti e dei riporti o delle reiscrizioni di stanziamenti per cui è competente la commissione per i bilanci);

7.alla valutazione dell'efficacia delle varie forme di finanziamento dell'Unione, al coordinamento dei vari strumenti finanziari e alla determinazione del rapporto costi/benefici in sede di attuazione delle politiche finanziate dall'Unione europea;

8.all'esame dei requisiti di assegnazione degli stanziamenti, dei meccanismi di finanziamento e delle strutture amministrative destinate a metterli in atto, attraverso l'analisi dei casi di frode e di irregolarità;

9.all'elaborazione di pareri legislativi sulle normative o parti di normative concernenti l'esecuzione dei bilanci, ivi compresa la gestione amministrativa, pareri destinati alla commissione per i bilanci per le decisioni che presuppongono una valutazione dell'esecuzione e della gestione della spesa (procedura di bilancio, adattamento e revisione delle prospettive finanziarie, riporto di stanziamenti ecc.);

10.all'elaborazione di pareri legislativi, raccomandazioni, consultazioni e informazioni in merito all'organizzazione di controlli, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle frodi e delle irregolarità connesse al bilancio comunitario e concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea in generale;

11.ai pareri e alle informazioni da fornire, su richiesta o di propria iniziativa, alle commissioni parlamentari e ad altri organi del Parlamento, sulle materie che rientrano nell'ambito del controllo di bilancio;

12. all'esame delle relazioni e dei pareri della Corte dei conti;

13.alle relazioni con la Corte dei conti e alla nomina dei suoi membri, lasciando impregiudicate le prerogative del Presidente del Parlamento europeo;

14.all'esame dei documenti riservati che ricadono nell'ambito di competenza della commissione per il controllo dei bilanci, nel pieno rispetto dell'allegato VII.

Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione per il controllo dei bilanci coopera strettamente con la commissione per i bilanci.

XVI. Commissione per gli affari istituzionali

Commissione competente per le questioni relative

1.ai problemi connessi all'unione politica e ad ogni progetto di atto ad essa attinente;

2.allo sviluppo della costruzione europea nel quadro della preparazione e dello svolgimento delle conferenze intergovernative;

3.alle strutture istituzionali dell'Unione europea nel quadro dei trattati (la commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini esprimono il proprio parere, ciascuna per quanto ad essa compete, su tali questioni, laddove esse comportino l'interpretazione, l'applicazione o l'estensione delle norme dei trattati che disciplinano il funzionamento interno delle istituzioni nonché i rapporti fra esse intercorrenti);

4.all'applicazione del trattato sull'Unione europea e alla valutazione del suo funzionamento;

5.alle relazioni in genere con le altre istituzioni od organi dell'Unione europea;

6. all'elaborazione di un progetto di procedura elettorale uniforme;

7.agli aspetti politici connessi alla sede delle istituzioni dell'Unione europea.

XVII. Commissione per la pesca

Commissione competente per le questioni relative all'esecuzione e allo sviluppo della politica comune della pesca nonché alla gestione della stessa, ivi compreso lo SFOP.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere su tutte le questioni che, pur rientrando in settori specifici diversi (sanità pubblica, politica economica, relazioni economiche esterne, relazioni con i paesi associati europei o altri), possono presentare un'incidenza sull'organizzazione del mercato dell'Unione nel settore dei prodotti della pesca, così come sulle questioni relative alla politica commerciale in materia di prodotti ittici.

XVIII. Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Commissione competente per le questioni relative

1. al regolamento del Parlamento, vale a dire:

a. l'elaborazione del regolamento, ivi compresi gli allegati,

b. l'esame degli emendamenti proposti al regolamento a norma dell'articolo 163 e l'elaborazione di relazioni in merito,

c. l'interpretazione del regolamento a norma degli articoli 127 e 162;

2.all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento e precisamente:

a. la verifica dei poteri dei deputati neoeletti,

b. le decisioni relative a eventuali contestazioni;

3. ai privilegi e alle immunità.

XIX. Commissione per i diritti della donna

Commissione competente per le questioni relative

1.alla definizione e all'evoluzione dei diritti della donna nell'Unione europea, sulla base delle risoluzioni del Parlamento in materia;

2.all'applicazione e al perfezionamento delle direttive in materia di uguaglianza dei diritti della donna e all'elaborazione di nuove direttive;

3.alla politica sociale, dell'occupazione e della formazione concernente le donne e le giovani e alle azioni volte a combattere la disoccupazione femminile;

4.alla politica d'informazione e agli studi riguardanti le donne;

5.alla valutazione delle politiche comuni in relazione alle donne e alle conseguenze per esse derivanti dal completamento del mercato interno;

6.ai problemi legati all'attività professionale delle donne e al loro ruolo nella famiglia;

7.alle donne nelle istituzioni della Comunità;

8.alle donne nelle sedi internazionali (Nazioni Unite, Ufficio internazionale del lavoro ecc.);

9.alla situazione delle migranti e delle partner dei lavoratori migranti nonché allo statuto delle donne, siano esse cittadine europee o cittadine di paesi extraeuropei, nel quadro della legislazione comunitaria connessa al mercato interno.

XX. Commissione per le petizioni

Commissione competente per le questioni relative alle petizioni, al loro esame e al seguito da dare alle stesse, nonché per i rapporti con il Mediatore."

 
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