Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 17 mag. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 26 ottobre 1994
Concertazione

A4-0030/94

Decisione sui risultati della procedura di concertazione di cui alla Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, sugli orientamenti comuni del Consiglio concernenti i seguenti atti: decisione del Consiglio sulla disciplina di bilancio (C3-143/94), regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di garanzia (C4-0179/94), regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario (C3-0004/94), regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 1552/89 (C3-0003/94)

(Procedura di concertazione)

Il Parlamento europeo,

-visto il testo comune elaborato dal Comitato di concertazione (C4-0180/94) ,

-visti i propri pareri sulle proposte della Commissione al Consiglio ,

-viste le proposte modificate della Commissione ,

-visti gli orientamenti comuni del Consiglio (C3-0143/94, C4-0179/94, C3-0004/94, C3-0003/94),

-vista la Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, e in particolare i suoi articoli 2 e 7,

-visto l'articolo 63, paragrafo 4 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0030/94),

1.approva il testo comune allegato;

2.incarica il proprio Segretario generale di provvedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione dei risultati sulla Gazzetta ufficiale;

3.incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

TESTO COMUNE

FONDO DI GARANZIA

Osservazioni generali

Il Parlamento europeo ritiene quanto mai importante che la gestione del Fondo sia affidata alla Commissione affinché l'autorità di bilancio da un lato, e la Corte dei Conti dall'altro, possano esercitare pienamente i compiti loro assegnati dal trattato.

Il Consiglio ritiene che occorra distinguere, nella gestione del Fondo, le funzioni di bilancio da quelle di natura puramente finanziaria. Mentre le prime competono alla Commissione, è opportuno che le altre siano affidate alla BEI che, per sua stessa natura, dispone delle competenze necessarie a una gestione professionale dei fondi. Istituita dal trattato di Roma del 1957, la BEI ha assunto nel corso degli anni compiti sempre più importanti ed è stata nel 1993 la prima istituzione a raccogliere risorse sui mercati dei capitali. Nel quadro delle proprie attività bancarie, essa gestisce un flusso di tesoreria di 6 miliardi di ecu, che richiede tecniche finanziarie tra le più sofisticate.

D'altronde, come dimostra l'esperienza dei vari Stati membri, la gestione degli attivi del Fondo viene generalmente affidata a istituti creditizi.

Il Consiglio riconosce tuttavia l'esigenza di assicurare la conformità della gestione finanziaria del Fondo con il diritto finanziario della Comunità, il tutto all'insegna della massima trasparenza.

In tal senso, è stato convenuto di completare l'orientamento comune aggiungendo in un considerando il riferimento al controllo della gestione finanziaria del Fondo da parte della Corte dei Conti e di prevedere le dichiarazioni riportate in appresso (cfr. punti B 4 e 5).

A.Modifiche del testo dell'orientamento comune

1.Modifica dell'ordine dei considerando

Il secondo e terzo considerando sono accorpati.

Il quinto considerando diviene terzo considerando.

2.Aggiunta al penultimo considerando

"Considerando che la gestione finanziaria del Fondo è soggetta al controllo della Corte dei Conti, secondo procedure da concordare fra la Corte dei Conti, la Commissione e la BEI"

B.Dichiarazioni

1.Dichiarazione generale

Le istituzioni ricordano inoltre che i rischi legati alla garanzia sui prestiti sono coperti dal Fondo di garanzia sui prestiti e da qualsiasi importo disponibile nella riserva di cui al paragrafo 15, lettera b, dell'Accordo interistituzionale. Per i casi in cui queste possibilità non bastassero a coprire un'inadempienza, le istituzioni segnalano che, in mancanza di un margine disponibile sufficiente all'interno del massimale della rubrica 4 e di uno storno delle linee di bilancio relative alla cooperazione con il paese inadempiente, il Consiglio prenderà le disposizioni appropriate per far fronte al debito della Comunità".

2.Dichiarazione generale

"La Commissione si dichiara pronta a presentare, entro la fine del 1996, una relazione globale sul funzionamento del Fondo di garanzia, contenente un'analisi approfondita, alla luce dell'esperienza acquisita, dei parametri relativi all'alimentazione del Fondo e alla sua cifra obiettivo nonché una valutazione della loro idoneità rispetto agli obiettivi perseguiti."

3.Dichiarazione ad articolo 5, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che nell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, essa terrà conto, tra l'altro, della possibilità di proporre un aumento del tasso di copertura."

Il Consiglio esaminerà, se del caso, la proposta della Commissione.

4.Dichiarazione ad articolo 6

"La Commissione dichiara la propria disponibilità a trasmettere all'autorità di bilancio il testo della convenzione fra la Comunità e la BEI relativamente al Fondo di garanzia, unitamente alle eventuali modifiche ad essa apportate".

5.Dichiarazione ad articolo 8

"L'autorità di bilancio disporrà di tutti gli elementi di informazione concernenti la gestione del Fondo tramite il conto di gestione e il bilancio finanziario del Fondo i quali, ai termini dell'articolo 8 del regolamento, saranno allegati al conto di gestione e al bilancio finanziario delle Comunità."

REGOLAMENTO FINANZIARIO

A.Modifiche al testo dell'orientamento comune

Secondo e terzo considerando

"Considerando che, conformemente a quanto stipulato durante il Consiglio europeo di Edimburgo, le istituzioni hanno convenuto, nel quadro della decisione del Consiglio in data ... concernente la disciplina di bilancio e dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, di iscrivere nel bilancio generale una riserva per le operazioni di credito e di garanzie sui crediti accordati dalla Comunità ai paesi terzi e una riserva per gli aiuti d'urgenza,

Considerando che occorre modificare il regolamento finanziario in conformità,"

B.Dichiarazione

Ad articolo 26, paragrafo 5

"In ordine all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento finanziario, che detta disposizioni sul ricorso alle riserve, le istituzioni rammentano le modalità definite al paragrafo 15 dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993."

REGOLAMENTO N. 1552/89

Dichiarazioni

1.Dichiarazione della Commissione ad articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma

"Prima di presentare la proposta di storno, la Commissione riferirà all'autorità di bilancio sulla possibilità di rinunciare alle corrispondenti imputazioni, tenuto conto della situazione, attuale e previsionale, in fatto di esecuzione del bilancio."

2.Dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione ad articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma

"Il Parlamento europeo e la Commissione sottolineano che tale rinuncia ad attivare risorse non può in alcun caso fondarsi sulla non esecuzione deliberata di spese diverse dal FEAOG garanzia."

DECISIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO

A.Modifiche al testo dell'orientamento comune

1.Articolo 1 (nuovo, in sostituzione dell'articolo 17)

"La disciplina di bilancio si applica a tutte le spese. Essa è attivata, a seconda dei casi, dal regolamento finanziario, dalla presente decisione e dall'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993."

N.B.La numerazione degli articoli che seguono viene modificata in conformità.

2.Articolo 4, paragrafo 2

"Ciascun membro del Consiglio può chiedere alla Commissione di valutare le conseguenze finanziarie di ogni modifica suscettibile di essere apportata alla proposta di cui al paragrafo 1 nel corso delle discussioni in seno al Consiglio. La Commissione fornisce tali valutazioni con la massima rapidità possibile e, comunque, entro un termine di due settimane. Il Consiglio è allora tenuto a rinviare la propria decisione sino a quando non gli sarà comunicato l'esito di tale valutazione. Il Parlamento europeo è informato delle valutazioni operate dalla Commissione."

3.Articolo 18

"L'esecuzione finanziaria di ogni decisione del Consiglio, o del Parlamento europeo e del Consiglio, che comporti il superamento degli stanziamenti disponibili in bilancio o degli importi previsti nelle prospettive finanziarie, può avvenire soltanto previa modifica del bilancio e, se del caso, previa adeguata revisione delle prospettive finanziarie secondo la procedura rispettivamente contemplata per tali casi."

4.Articolo 17

Soppresso

B.Dichiarazioni

1.Dichiarazioni delle istituzioni sulle SNO

"In ordine alle spese non obbligatorie, le istituzioni constatano la coerenza fra le disposizioni della presente decisione e quelle dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993."

2.Dichiarazione delle istituzioni sulla base giuridica

"Le istituzioni constatano la loro divergenza in merito alla base giuridica della presente decisione ritenendo il Consiglio e la Commissione che basti riferirsi agli articoli 43, 209 e 235 CE, e il Parlamento europeo che occorra incorporare gli articoli 126, 127, 130 D e 130 I, come nella decisione precedente di identico oggetto."

3.Dichiarazione della Commissione ad articolo 4, paragrafo 3

"La Commissione si impegna a informare il Parlamento europeo delle valutazioni finanziarie operate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, a richiesta di un membro del Consiglio. La Commissione informa il Consiglio se ritenga che i risultati delle discussioni di quest'ultimo comportino una modifica sostanziale delle sue proposte legislative e richiedano pertanto una nuova consultazione del Parlamento europeo e se siano riunite le condizioni richieste dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 per l'apertura della procedura di concertazione."

4.Dichiarazione della Commissione ad articolo 12

"In caso di palese mancato rispetto della normativa o di utilizzo manifestamente abusivo dei fondi comunitari, la Commissione, senza pregiudizio per le conclusioni cui le disposizioni procedurali previste potrebbero farla pervenire, ritiene che essa sia tenuta ad applicare la riduzione o la sospensione degli anticipi previsti all'articolo 12, paragrafo 2. La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo la decisione debitamente motivata di cui all'articolo 12, paragrafo 3."

5.Dichiarazione delle istituzioni ad articolo 15

"In ordine all'articolo 15 della decisione sulla 'disciplina di bilancio', relativo al ricorso alle riserve, le istituzioni rammentano le modalità definite al paragrafo 15 dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993."

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail