A4-0028/94
Risoluzione sul finanziamento della PESC
Il Parlamento europeo,
-visti il Titolo I (articoli B e C) e il Titolo V del trattato sull'Unione europea,
-visti l'articolo 199, secondo comma, del trattato CE e l'articolo J.11, paragrafo 2, del trattato UE,
-visti i documenti di lavoro elaborati nel corso della scorsa legislatura a nome della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (PE 208.193, PE 209.228 nonché PE 209.228/em.,
-visto l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ,
-visto il regolamento finanziario,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0028/94),
A.considerando che il processo di unificazione europea richiede chiari progressi nel settore della politica estera e della sicurezza comune e che ciò si attendono e sollecitano esplicitamente anche molti cittadini dell'Unione, nonché molti partner esteri dell'Unione europea,
B.considerando che, ai sensi dell'articolo J.3 del trattato UE, la competenza di merito per la PESC spetta, rispettivamente, al Consiglio europeo o al Consiglio; che d'altronde la competenza di bilancio per la PESC, ai sensi dell'articolo J.11, paragrafo 2, del trattato UE, è condivisa dai due rami dell'autorità di bilancio, ovvero Consiglio e Parlamento europeo; che l'ultima parola su tali spese spetta comunque al Parlamento europeo, in quanto queste sono esplicitamente considerate come spese non obbligatorie; che esiste pertanto una contraddizione tra la competenza di merito in materia di PESC e la competenza di bilancio per tale settore,
C.considerando che tale conflitto è in ultima analisi riconducibile alla struttura a pilastri dell'Unione europea, nella quale la PESC costituisce il cosiddetto secondo pilastro che deve assumere forma concreta mediante la cooperazione intergovernativa,
D.considerando che tale situazione conflittuale può dare adito a tentativi di rinazionalizzare la PESC da parte di taluni Stati membri,
E.considerando che una simile situazione potrebbe rafforzare ulteriormente l'idea negativa che molti cittadini europei hanno dell'Unione; che i cittadini dell'Unione non sono interessati alle discussioni interminabili sulla sovrapposizione delle competenze ma vogliono un'Unione democratica che operi in modo efficace e si assuma le proprie responsabilità anche in materia di PESC,
F.considerando che è di fondamentale importanza definire le spese operative e amministrative relative alla PESC, nonché le modalità concrete di iscrizione in bilancio delle stesse,
G.considerando inappropriata la costruzione di bilancio introdotta dal Consiglio per gli aiuti umanitari a Mostar,
H.considerando che, benché la presente risoluzione si limiti all'aspetto tecnico di bilancio per quanto riguarda il finanziamento della PESC, per il Parlamento europeo non viene meno la necessità di mettere in discussione anche l'aspetto istituzionale del finanziamento della PESC; considerando che il Parlamento europeo tenta di conseguire entro il 1· gennaio 1995 un accordo interistituzionale in materia,
1.opta per un finanziamento delle azioni comuni della PESC a titolo del bilancio dell'Unione europea;
2.ricorda a questo proposito che se il Consiglio, ai sensi dell'articolo J.11, paragrafo 2, del trattato UE, decide all'unanimità che le azioni comuni della PESC sono a carico del bilancio UE, si applica senza restrizioni la procedura di bilancio vigente (articolo 203 del trattato CE), come previsto dai trattati, dal regolamento finanziario e dall'accordo interistituzionale; conclude pertanto che la Commissione è incaricata dell'esecuzione degli stanziamenti per la PESC;
3.ritiene di dover poter esercitare integralmente le proprie competenze rispettivamente in materia di dotazione, impiego e controllo dell'assegnazione degli stanziamenti destinati alle azioni comuni nel quadro della PESC;
4.ricorda che, ai sensi dell'articolo J.7 del trattato UE, il Parlamento europeo ha diritto a essere consultato in merito alla PESC; raccomanda vivamente che tale diritto non sia equiparato alla semplice informazione; ritiene che a tale proposito incomba alla Commissione una particolare responsabilità sulla base degli articoli J.5, J.7 e J.9 del trattato UE; esige pertanto che si raggiunga un accordo tra le istituzioni su tale diritto in modo che esso possa essere effettivamente esercitato, il che faciliterebbe al tempo stesso l'esame delle richieste di erogazione di stanziamenti necessari al finanziamento di azioni comuni;
5.parte dal presupposto che la normativa sul finanziamento della PESC debba fondarsi su quattro principi, ossia: efficienza e rapidità, trasparenza e chiarezza dell'informazione, iscrizione in bilancio con il massimo grado di specificazione e coerenza con altre politiche esterne;
per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio
6.sottolinea che le prospettive finanziarie annesse all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 non prevedono risorse sufficienti per azioni comuni nel quadro della PESC, così come esse sono attualmente concepite; esige pertanto che nel quadro di una modifica (adattamento o revisione) delle prospettive finanziarie si adottino misure adeguate per un finanziamento comune della PESC;
7.ricorda le risoluzioni e dichiarazioni riportate nel processo verbale della riunione del Consiglio del 22 aprile 1970; considera qualsiasi suddivisione arbitraria delle spese amministrative e/o operative per l'esecuzione di azioni comuni della PESC nella sezione II (Consiglio) del bilancio dell'Unione europea come un chiaro segnale che il Consiglio non si ritiene più vincolato dal cosiddetto Gentlemen's Agreement;
8.formula pertanto, per quanto riguarda la suddivisione delle spese relative alla PESC, le proposte seguenti:
-le spese amministrative relative al processo decisionale politico in seno al Consiglio (per esempio le missioni d'inchiesta), che devono essere intraprese prima che il Consiglio decida in merito al finanziamento, devono essere finanziate a titolo della sezione II (Consiglio) del bilancio dell'Unione europea;
-le spese amministrative, dal momento in cui il Consiglio adotta una decisione, sono finanziate a titolo della rubrica V, sezione III A del bilancio dell'Unione europea;
-le spese operative, nella misura in cui sono a carico del bilancio dell'Unione europea, sono finanziate a titolo della rubrica 4 (azioni esterne), sezione III B, capitolo 8 del bilancio dell'Unione europea;
9.ritiene che tutte le azioni comuni nel quadro della PESC - ivi inclusa quella già avviata a Mostar - debbano essere descritte come tali nel bilancio dell'UE e distinte dalle altre azioni politiche nell'ambito delle relazioni esterne o degli aiuti umanitari;
10.formula, per quanto riguarda la concreta iscrizione in bilancio delle azioni comuni della PESC, le proposte seguenti:
a.la sezione III di ciascun bilancio annuale comprenderà una riserva per la PESC; le azioni comuni approvate dal Consiglio saranno finanziate a partire dalle rispettive linee di bilancio; in caso di fabbisogno di bilancio supplementare, il Consiglio dovrà richiedere, per il tramite della Commissione europea, uno storno di stanziamenti secondo la normale procedura di bilancio;
b.le azioni comuni in corso di preparazione per le quali è attesa una decisione nel corso del relativo esercizio di bilancio, nonché tutte le azioni che si renderanno necessarie a seguito degli sviluppi della situazione politica internazionale, saranno raggruppate in una linea denominata "Altre azioni comuni" e dotata di un "p.m."; esse saranno finanziate a partire dalla riserva PESC;
c.qualora dovessero esaurirsi sia i mezzi delle linee specifiche che quelli della riserva PESC, si farà ricorso, per ulteriori azioni, alla procedura di finanziamento nel quadro del dialogo a tre previsto dall'accordo interistituzionale;
11.dichiara che si occuperà degli aspetti istituzionali nell'ambito delle deliberazioni su un'intesa tra le istituzioni per l'esame della PESC;
12.invita la commissione per i bilanci a tener conto del parere della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa prima di approvare la scheda finanziaria;
13.sottolinea l'esigenza di applicare integralmente alla PESC il controllo di bilancio vigente e che questo deve comprendere sia il controllo sull'esecuzione delle spese della PESC per l'esercizio in corso che il controllo sui precedenti esercizi nel quadro della procedura di discarico;
14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.