B4-0326/94
Risoluzione sul numero e la composizione delle delegazioni interparlamentari
Il Parlamento europeo,
-visti gli obiettivi del trattato sull'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune,
-visti i trattati di associazione e di cooperazione, nonché gli altri accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi,
A.animato dalla volontà di contribuire al rafforzamento della democrazia parlamentare attraverso un regolare dialogo interparlamentare,
B.desideroso di contribuire a ridurre del 50% le spese legate alle missioni delle delegazioni e delle commissioni parlamentari miste al di fuori del territorio dell'Unione,
1.fissa come segue il numero delle delegazioni e la loro composizione numerica:
a)Europa
Delegazioni alle commissioni parlamentari miste
- UE - Turchia(19 membri)
- UE - Cipro(19 membri)
- UE - Malta(19 membri)
- UE - Polonia(19 membri)
- UE - Ungheria(19 membri)
Delegazioni interparlamentari per le relazioni con
- Repubblica Ceca , Repubblica
Slovacca (1) e Slovenia(19 membri)
- Bulgaria (1), Romania (1)(19 membri)
- Russia (30 membri)
- Ucraina, Bielorussia, Moldavia (2)(19 membri)
- Regione transcaucasica(14 membri)
- Estonia, Lituania e Lettonia (14 membri)
- Svizzera e Islanda (14 membri)
- Europa sud-orientale(20 membri)
b)Africa del Nord e Medio Oriente
- Maghreb (20 membri)
- Mashrak e Stati del Golfo(20 membri)
- Israele(20 membri)
c)Americhe
- Stati Uniti(30 membri)
- Canadà(14 membri)
- America Centrale e Messico(30 membri)
- America del Sud(30 membri)
d)Asia e Australia
- Giappone(30 membri)
- Cina (30 membri)
- Asia Centrale e Mongolia(14 membri)
- Asia del Sud e Associazione per la
cooperazione regionale dell'Asia del
Sud (20 membri)
- ASEAN, Sud-Est asiatico e Corea (30 membri)
- Australia e Nuova Zelanda(14 membri)
e)Africa
- Africa del Sud(20 membri)
-UE - Austria(18 membri)
-UE - Svezia(18 membri)
-UE - Finlandia(15 membri)
-UE - Norvegia (12 membri)
-SEE(33 membri)
Le presenti delegazioni esisteranno sino al momento dell'adesione.
2.decide di fissare a 287 il numero totale dei membri delle delegazioni e delle commissioni parlamentari miste incaricati di rappresentare il Parlamento all'esterno dell'Unione;
3.incarica la Conferenza dei presidenti di decidere, sulla base delle proposte dei gruppi, la ripartizione di tali 287 mandati presso le delegazioni e le commissioni parlamentari miste rispettando il diritto di ciascun gruppo e dei membri non iscritti di essere rappresentati al 50%;
4.incarica la Conferenza dei presidenti di adottare le modalità operative delle delegazioni e delle commissioni parlamentari miste ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento;
5.incarica la Conferenza dei presidenti di costituire un gruppo di lavoro al fine di procedere a un esame approfondito del funzionamento del sistema attuale nel suo insieme e di presentare opportune proposte per la prossima tornata costitutiva del Parlamento.