B4-0325 e 0328/94
Risoluzione sull'accordo di pesca con il Marocco
Il Parlamento europeo,
-visto il regolamento del Consiglio (CEE) 3954/92 del 21 dicembre 1992 concernente l'accordo di pesca con il Marocco, di una durata di quattro anni, a partire dal 1· maggio 1992 al 30 aprile 1996 ,
-visto il proprio parere del 15 dicembre 1992 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione ,
-vista la propria risoluzione del 10 febbraio 1994 sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Marocco e nel Sahara occidentale ,
A.considerando che il Marocco a seguito della proposta ufficiale della Commissione e sulla base della promessa di rinegoziare l'accordo di pesca onde ridurre di un anno la durata del vigente accordo, ha cominciato a occuparsi del rilascio delle licenze solo il 15 ottobre 1994, provocando un ritardo ingiustificato di oltre 25 giorni, tranne che per i pescherecci che utilizzano reti monofilo,
B.considerando che tale accordo comporta un costo elevatissimo per l'Unione europea in termini di compensazioni finanziarie (408.400.000 ECU) e di concessioni commerciali accordate e considerando che la Comunità ha già pagato la compensazione prevista per l'anno 1994-95 fino al 30 marzo 1995 e che anche gli armatori comunitari hanno pagato le licenze di pesca, come è loro obbligo,
C.considerando che questo accordo è di grande importanza per i pescherecci dell'Unione europea interessati, che non hanno alcuna fonte alternativa di reddito; considerando che le comunità di pescatori interessate hanno dovuto far fronte a gravi problemi economici, sociali e finanziari,
D.considerando che le relazioni tra l'Unione europea e il Marocco sono state tradizionalmente buone e che, da parte sua, la Comunità desidera migliorare in futuro tali relazioni di cooperazione,
E.considerando che recenti contatti tra la Commissione e le autorità marocchine sembrano preludere a una soluzione reciprocamente soddisfacente,
F.considerando che la Commissione ha accolto la richiesta del Marocco di ridurre la durata dell'accordo a tre anni e di avviare trattative per il rinnovo dell'accordo nell'immediato futuro,
G.considerando che il 14 ottobre 1994 la Comunità ha approvato un progetto di mandato negoziale che prevede, in particolare, di mettere termine all'accordo attuale il 30 aprile 1995 e di negoziare un nuovo accordo,
1.deplora quanto accaduto e auspica che le future azioni relative all'accordo saranno portate avanti nel rispetto del diritto internazionale;
2.invita la Commissione a stabilire i criteri e i principi per le future trattative e a tenerlo costantemente informato dell'evolversi della situazione; chiede inoltre che il nuovo accordo debba riguardare le acque che si trovano sotto la sovranità o il controllo delle autorità marocchine e includere un'autorizzazione di ricerca scientifica per una valutazione del patrimonio ittico;
3.chiede alla Commissione di definire nel nuovo accordo norme di garanzia molto chiare per il caso in cui le parti non rispettassero l'accordo firmato;
4.chiede alla Commissione, al fine di tener conto in maniera effettiva dei problemi di conservazione e di gestione delle risorse, di vegliare a che i fermi biologici convenuti siano applicati a tutte le flotte indistintamente, compresa la flotta marocchina, per un massimo di un mese, da scegliere tra i mesi nel corso dei quali le specie delle acque interessate si riproducono, e di prevedere adeguate sovvenzioni per i pescherecci interessati;
5.chiede alla Commissione di far sì che le autorità marocchine ottemperino a tutti gli obblighi derivanti dal vigente accordo;
6.chiede dalla Commissione di presentare quanto prima possibile proposte che agevolino la riconversione dei pescherecci con rete monofilo in pescherecci con reti multifili;
7.chiede alla Commissione compensazioni finanziarie adeguate per gli armatori e pescatori dell'Unione che hanno dovuto sospendere l'attività a seguito della decisione marocchina;
8.chiede alla Commissione di associare una delegazione della commissione per la pesca del Parlamento ai negoziati sul nuovo accordo di pesca con il Marocco;
9.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle autorità del Marocco.