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Parlamento Europeo - 18 novembre 1994
Preferenze tariffarie generalizzate (a)

A4-0038/94

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale - il ruolo del Sistema delle preferenze generalizzate nel decennio 1995-2004

Il Parlamento europeo,

-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(94)0212 def. - C4-0059/94),

-viste le sue precedenti risoluzioni sul Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), in particolare quella del 14 dicembre 1990 sugli orientamenti per gli anni '90 ,

-ferma restando la trasposizione della comunicazione nel futuro regolamento,

-visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0038/94),

1.ribadisce il proprio apprezzamento per un sistema comunitario di preferenze generalizzate da utilizzare quale strumento di politica commerciale a vantaggio dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati;

2.esprime la convinzione che, se sottoposto a sostanziali miglioramenti, il sistema potrà svolgere una funzione positiva nella politica dell'Unione europea in materia di sviluppo;

3.sottolinea che il bilancio dell'attuale sistema presenta alcune lacune su cui il Parlamento ha già posto l'accento:

a)una percentuale di utilizzazione troppo limitata delle possibilità offerte dall'SPG,

b)una percentuale di utilizzazione ancor più limitata per i paesi meno sviluppati,

c)un eccessivo squilibro nella ripartizione dei vantaggi tra i paesi dell'Asia e quelli dell'America latina a favore dei primi,

d)la complessità amministrativa del sistema e i problemi presentati dalle regole d'origine, che rendono il ricorso al sistema, soprattutto da parte dei paesi meno sviluppati, quasi impossibile;

4.afferma inoltre che la problematica è simile a quella della quarta convenzione di Lomé;

5.deplora che a tutt'oggi non sia ancora disponibile un'indagine esauriente e precisa sugli effetti dell'SPG sul completamento del mercato interno nonché sulla coesione economica e sociale dell'Unione europea e invita la Commissione a elaborare un ampio studio in merito;

6.esprime il proprio compiacimento per l'orientamento proposto dalla Commissione secondo il quale l'SPG va innanzitutto considerato come uno strumento di sviluppo che deve rispondere, in primo luogo, a obiettivi di sviluppo; giudica in particolare positivamente l'orientamento secondo il quale, nell'ambito dell'SPG, il concetto di sviluppo va interpretato in senso lato, in modo da comprendere anche il progresso sociale e l'ambiente (sviluppo sostenibile);

7.sottolinea la necessità che l'SPG vada a favore dei paesi in via di sviluppo più poveri e non sia più a carico dei paesi emergenti;

8.accoglie la proposta di instaurare, in materia sociale, un regime speciale di incentivazione, consistente nella concessione di vantaggi aggiuntivi che consentano ai paesi di adottare misure sociali compatibili con le convenzioni dell'OIL destinate a garantire i diritti fondamentali dei lavoratori, con particolare attenzione per la parità di trattamento tra gli uomini e le donne sul posto di lavoro e per la prevenzione del lavoro dei minori;

9.manifesta altresì la sua approvazione per la proposta di instaurare, in materia di protezione dell'ambiente, un regime speciale di incentivazione che consenta ai paesi e agli imprenditori interessati di far fronte ai costi supplementari derivanti dall'applicazione di misure ambientali più positive; si compiace in particolare del riferimento al commercio di legno tropicale; raccomanda ciò nondimeno che il regime venga altresì applicato al legno tropicale non trasformato e ad altri prodotti per i quali sono già stati sviluppati criteri ambientali generalmente accettati o fissate normative, relativamente ai quali è possibile richiamarsi ai criteri stabiliti da diverse organizzazioni a vocazione internazionale;

10.invita la Commissione a elaborare rapidamente le proposte relative a tali regimi di incentivazione sotto forma di un'SPG verde, di modo che possano essere applicate a breve termine e non, come proposto dalla Commissione, solo dopo che il nuovo regime è stato applicato per due anni;

11.ritiene giusto che, in caso di mancato rispetto dei diritti sociali soprammenzionati nonché in caso di frode e di mancata cooperazione in materia amministrativa, le preferenze siano sospese;

12.invita la Commissione a intensificare le ispezioni in loco e sottolinea, a tale proposito, le richieste già formulate dal Parlamento;

13.ritiene giuste le incentivazioni in materia ambientale e sociale, sempre che al riguardo vengano evitate forme di protezionismo e l'SPG non si trasformi nel suo contrario;

14.fa rilevare che, data l'esiguità del margine preferenziale previsto per i regimi speciali di incentivazione, l'effetto sortito sarà molto limitato e ritiene quindi assolutamente necessario che i regimi di incentivazione in materia, per esempio, di proprietà intellettuale e di lotta contro la droga trovino sostegno anche in misure diverse dagli incentivi di ordine commerciale;

15.si dichiara favorevole all'ipotesi della neutralità globale del livello di liberalizzazione del nuovo sistema rispetto a quello attuale; desidera peraltro controllarne accuratamente la trasposizione nel regolamento e fa osservare che, a ogni modo, non si devono registrare regressi;

16.esprime vivo compiacimento per la soppressione delle restrizioni quantitative esistenti sotto forma di contingenti tariffari o massimali e approva, alle condizioni soprammenzionate (paragrafo 15), l'instaurazione di un meccanismo di modulazione dei margini tariffari;

17.sottoscrive, alle stesse condizioni, l'instaurazione di un meccanismo di modulazione paese/settore che garantisca che la modulazione applicabile ai paesi in via di sviluppo più avanzati vada interamente a beneficio dei paesi meno avanzati; ritiene complicato e farraginoso il meccanismo di modulazione e di solidarietà;

18.sottolinea che è assolutamente necessario definire alcuni criteri obiettivi incontestabili nonché predisporre procedure chiare, elaborate da tutte le parti interessate, relative all'effettiva applicazione del meccanismo di modulazione e dei regimi speciali di incentivazione nonché all'esclusione totale o parziale dal sistema e ciò anche ai fini di una semplificazione del sistema;

19.accoglie con favore il fatto che tale modulazione non tenga più conto della sensibilità di una merce, in quanto tale criterio non è compatibile con l'obiettivo dell'SPG di facilitare l'integrazione nel mercato mondiale dei paesi in via di sviluppo;

20.insiste sul fatto che non possono usufruire dell'SPG i paesi il cui prodotto nazionale lordo pro capite sia pari o superiore a quello degli Stati membri dell'Unione europea;

21.approva vivamente la proposta di garantire un periodo minimo di applicazione di tre anni, in modo da aumentare la stabilità del sistema;

22.ritiene, vista l'esperienza americana, che il concetto di "pratiche commerciali sleali" quale motivo per l'esclusione dall'SPG sia troppo indeterminato e pertanto controproducente; ne chiede quindi la soppressione; considera invece la violazione della tutela della proprietà intellettuale un fondato motivo per l'esclusione;

23.ritiene che le merci coperte da dazi doganali antidumping debbano essere escluse dal sistema delle preferenze generalizzate;

24.ritiene che, per quanto riguarda i prodotti agricoli, l'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round rappresenti un'eccellente opportunità per migliorare il funzionamento dell'SPG e consentire ai paesi in via di sviluppo e meno avanzati di beneficiare in modo particolare di tale maggiore apertura del mercato comunitario; ritiene inoltre estremamente interessante l'introduzione di una clausola di incentivazione in materia ambientale legata a determinati prodotti o tipi di produzione agricola;

25.reputa indispensabile adottare misure di assistenza tecnica e di aiuto a favore della creazione e del sostegno di organizzazioni di produttori, cooperative ecc., allo scopo di rafforzarne il ruolo nell'ambito delle relazioni commerciali con gli importatori della Comunità e agevolare al massimo lo sfruttamento diretto da parte dei produttori dei paesi beneficiari del regime preferenziale di esportazioni, del quale spesso, a causa della difficoltà delle pratiche commerciali internazionali, si avvantaggiano soltanto alcune imprese multinazionali;

26.ritiene che, ai fini della promozione dello sviluppo e a integrazione dell'SPG, l'efficacia delle preferenze doganali debba essere sostenuta dall'aiuto tecnico e dalla promozione alla commercializzazione, nonché da misure di accompagnamento;

27.sostiene incondizionatamente l'inclusione immediata del Sudafrica nell'elenco dei beneficiari dell'SPG;

28.insiste sul fatto che il Parlamento europeo deve prendere parte a questa e ad altre revisioni dell'SPG nonché essere consultato prima della loro applicazione;

29.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 
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