A4-0107/94
Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'adeguamento delle Prospettive finanziarie in vista dell'ampliamento dell'Unione europea (COM(94)0398 - C4-0249/94)
Il Parlamento europeo,
-vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(94)0398 - C4-0249/94),
-visto l'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 e segnatamente il paragrafo 24,
-visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione di tre nuovi Stati all'Unione europea ,
-visto l'accordo concluso il 29 novembre 1994 tra le istituzioni sulla revisione delle Prospettive finanziarie,
-vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0107/94),
A.considerando che i risultati del dialogo a tre del 29 novembre 1994 permettono al Parlamento di rispettare un certo numero di obiettivi in materia di ampliamento della Comunità nonché in materia di nuove necessità della Comunità, come previsto al paragrafo 24 dell'Accordo interistituzionale,
B.considerando che i margini che restano liberi al di sotto del massimale delle risorse proprie dovranno permettere di procedere a ulteriori revisioni per coprire le nuove necessità che non hanno potuto essere prese in considerazione nel quadro della presente revisione,
1.constata che le istituzioni sono state in grado di rispettare nei tempi previsti il paragrafo 24 dell'Accordo interistituzionale, per una revisione delle Prospettive finanziarie che tenga conto non solo delle necessità derivanti dall'ampliamento ma anche delle nuove esigenze;
2.si compiace che l'adeguamento delle Prospettive finanziarie crei un contesto tale da permettere l'adozione in dicembre 1994 di un bilancio per l'Unione europea ampliata, come auspicato dal Parlamento nei suoi orientamenti di bilancio;
3.nota che l'adesione dei nuovi Stati nonché il miglioramento della situazione economica permetteranno di ricostituire margini significativi tra le Prospettive finanziarie rivedute e il massimale delle risorse proprie, non appena la decisione concernente le risorse proprie sarà entrata in vigore;
4.rileva che il Consiglio, con tale accordo, ha accettato de facto il principio che a nuove iniziative debbono corrispondere nuove risorse;
5.accetta di esprimere in prezzi 1992 le nuove Prospettive finanziarie come definite a seguito del dialogo a tre del 29 novembre 1994;
Rubrica 1
6.approva la decisione di aumentare il massimale delle risorse proprie per la rubrica 1 dell'importo corrispondente all'applicazione della linea direttrice ai nuovi Stati membri, pur deplorando che non si tenga conto delle conseguenze della liquidazione dei conti;
Rubrica 2
7.si compiace dell'aumento del massimale della rubrica 2, non solo per permettere l'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione, come previsto dagli atti di adesione, ma altresì per favorire il finanziamento di un programma speciale per le regioni delle due parti dell'Irlanda, e sottolinea che tale importo può anche essere utilizzato per sostenere azioni congiunte con il Fondo internazionale per l'Irlanda;
8.rileva che questo aumento del massimale della rubrica 2 dà la possibilità al Parlamento di aumentare le capacità di intervento finanziario in questa categoria di spesa, indipendentemente dagli importi ritenuti necessari, iscritti nei regolamenti;
Rubrica 3
9.si compiace che, per quanto riguarda la rubrica 3 delle Prospettive finanziarie, il Consiglio abbia accolto incondizionatamente i principi difesi dal Parlamento, sia in materia di adesione (aumento del massimale proporzionale al P.I.L.) che per quanto concerne il finanziamento del programma a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo;
10.dichiara che si dovrebbe garantire l'aumento proporzionale per il quarto programma quadro di ricerca, onde permettere una revisione equa, come previsto nella relativa decisione;
Rubrica 4
11.constata che per l'aumento del massimale della rubrica 4 l'accordo è stato possibile unicamente in base al criterio dell'incremento demografico;
12.approva l'aumento del massimale della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie che permetterà di mantenere l'impegno dell'Unione verso i paesi in via di sviluppo, il rafforzamento della politica di assistenza tecnica a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale nonché l'avvio di una nuova politica per i paesi del Bacino mediterraneo (MEDA);
13.deplora che il Consiglio non abbia seguito le proposte del Parlamento per un aumento più significativo delle azioni esterne dell'Unione, che avrebbe dato la possibilità di finanziare nuove azioni nel quadro della PESC, e ritiene che le Prospettive finanziarie non siano state sufficientemente ambiziose; rammenta al Consiglio che ogni decisione di nuova azione comune nel settore della PESC, che comporti un impatto significativo sul bilancio, deve essere accompagnata da una revisione delle Prospettive finanziarie;
Rubrica 5
14.nota che l'aumento delle spese amministrative è più modesto rispetto alle altre rubriche ma dovrebbe ciononostante permettere l'integrazione iniziale del personale dei nuovi Stati membri nelle Istituzioni;
15.ritiene tuttavia che la ripartizione degli stanziamenti per le spese amministrative sia basata sulle ipotesi presentate dalle Istituzioni in ordine agli aspetti quantitativi e di scaglionamento temporale; che, nel caso in cui fossero adottate altre ipotesi, si debba procedere a una revisione della ripartizione dei massimali della categoria 5;
16.rammenta che l'accordo sulla rubrica 5 contiene un impegno delle tre Istituzioni a operare nel 1996 un'ulteriore revisione per gli esercizi 1997, 1998 e 1999, onde permettere il finanziamento della politica immobiliare delle Istituzioni dell'Unione europea - e segnatamente il finanziamento delle decisioni del Consiglio europeo di Edimburgo - e, se del caso, dell'organigramma delle Istituzioni;
Rubrica 6
17.accetta il mantenimento senza modifiche della rubrica 6 come prevista dall'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993;
Rubrica 7
18.ritiene che il massimale di questa nuova rubrica permetta di dare esecuzione alle compensazioni per i nuovi Stati membri previste nell'Atto di adesione;
19.approva la decisione allegata alla presente risoluzione nonché le Prospettive finanziarie allegate;
20.incarica il Presidente di sottoscrivere la summenzionata decisione.
ALLEGATO
Decisione di adeguamento delle prospettive finanziarie allegate all'Accordo
interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e
sul miglioramento della procedura di bilancio
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,
visto il paragrafo 24 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ,
visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione di Austria, Finlandia e Svezia ,
considerando che le Prospettive finanziarie 1993-1999 allegate all'Accordo interistituzionale vanno adeguate per il periodo 1995-1999, onde tener conto dei nuovi bisogni e mezzi della Comunità ampliata,
DECIDONO
Articolo unico
per ciascuno degli anni tra il 1995 e 1999 gli importi che figurano nella tabella delle Prospettive finanziarie che forma oggetto dell'allegato I dell'Accordo sono sostituiti dagli importi riportati nella tabella acclusa alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo,Per il Consiglio,
Per la Commissione