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Parlamento Europeo - 13 dicembre 1994
Disavanzi pubblici eccessivi

B4-0465, 0472, 0474, 0480, 0482/94

Risoluzione sulle raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri relative ai disavanzi pubblici eccessivi

Il Parlamento europeo,

-viste le interrogazioni orali B4-0206 e B4-0226/94,

-viste le raccomandazioni che il Consiglio ha rivolto, il 7 novembre 1994, a dieci Stati membri per porre fine a situazioni di disavanzi pubblici eccessivi,

-visto l'articolo 104 C del trattato CE, concernente i disavanzi pubblici eccessivi, e sottolineando in generale l'importanza del relativo procedimento decisionale,

-visto in particolare il disposto del paragrafo 7 di detto articolo, in base al quale le raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri "non sono rese pubbliche",

A.vista la necessità di trasparenza menzionata dal commissario Christophersen e dai Ministri delle finanze di diversi Stati membri nell'ottobre 1994, quando l'ECOFIN ha discusso per la prima volta le sue raccomandazioni sui disavanzi pubblici eccessivi,

B.visto l'impegno assunto da vari Ministri delle finanze a fornire ai rispettivi parlamenti il testo delle raccomandazioni concernenti il loro Stato membro,

C.considerata l'auspicabilità del controllo democratico nell'uso di strumenti di politica economica,

D.considerando che le ultime raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli Stati membri sono state oggetto di discussioni in seno ai parlamenti nazionali e sono state in parte approvate e pubblicate da questi ultimi,

1.sottolinea che questa prima esperienza in fatto di raccomandazioni ex articolo 104c è la chiara dimostrazione che le disposizioni in materia di riservatezza non sono praticabili e vanno dunque modificate;

2.ritiene che, per garantire la democrazia e l'assunzione di responsabilità, sia indispensabile dare al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati la possibilità di discutere tempestivamente le raccomandazioni suscettibili di influire sull'orientamento generale della politica economica e, di conseguenza, sulle prospettive di crescita e di occupazione;

3.invita pertanto il Consiglio e la Commissione ad accettare in via transitoria una procedura interistituzionale che traduca in atto tali princìpi, in attesa di dirimere la questione in occasione della revisione dei trattati del 1986;

4.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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