B4-0470/94
Risoluzione sulla proposta di regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e sulla proposta di atto del Consiglio dell'UE recante instaurazione della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Il Parlamento europeo,
-viste le sue risoluzioni in materia di tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità, con specifico riferimento a quelle del 16 dicembre 1993 sulla lotta contro la frode internazionale e dell'11 marzo 1994 sui poteri istruttori e d'indagine di cui dispone l'Unione nell'ambito della tutela giuridica dei suoi interessi finanziari ,
-visti gli articoli 100 A, 235 e 209 A del trattato CE e gli articoli K1-K6 del trattato sull'Unione europea,
-vista la risoluzione allegata alle conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 1· dicembre 1994,
-viste le conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994,
A.considerando l'urgenza e la rilevanza di indicare gli elementi essenziali della sua posizione sulla problematica della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in vista della definizione delle procedure in atto nell'ambito del trattato CE e del titolo VI del trattato sull'Unione,
B.considerando che, come indicato chiaramente nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen, la tutela degli interessi finanziari comunitari necessiterà dell'azione concertata delle istituzioni comunitarie, che dovrà essere condotta nel quadro delle procedure legislative che prevedono la codecisione del Parlamento e del Consiglio,
1.ritiene che l'attribuzione al Consiglio, in un contesto parzialmente non comunitario, del potere decisionale in materia di atti che disciplinano la tutela degli interessi finanziari della Comunità potrebbe comportare un grave indebolimento di detta tutela a causa sia del potenziale conflitto di interessi fra la Comunità e il Consiglio sia della pluralità e varietà delle competenze e delle procedure;
2.invita pertanto il Consiglio a riconoscere che solo la Comunità è competente a definire le norme generali per la tutela dei propri interessi finanziari e ad accettare, pertanto, che questo settore sia disciplinato da atti tipici del trattato CE, limitando l'applicazione dell'articolo K1, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea alla lotta contro la frode internazionale priva di incidenze sul bilancio comunitario;
3.esprime una certa delusione, quanto al merito delle proposte presentate, per gli indirizzi emersi nella risoluzione del Consiglio su non pochi punti della regolamentazione proposta dalla Commissione in materia di tutela penale, con specifico riferimento alla definizione della frode e degli aspetti soggettivi, la procedura e la competenza a perseguire la frode transfrontaliera, la competenza per la frode perpetrata in un paese terzo nonché la responsabilità delle persone giuridiche;
4.reputa, dal canto suo, che, per evitare il rischio di addivenire a una regolamentazione mite e inadeguata, si dovrebbe consolidare il quadro istituzionale nel modo seguente:
a)la Commissione dovrebbe ritirare la sua proposta di convenzione, che potrebbe essere trasformata in direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi degli articoli 100 A e 209 A del trattato CE,
b)la base giuridica della proposta di regolamento dovrebbe essere modificata (sostituendo l'articolo 100 A con l'articolo 235), per coinvolgere il Parlamento in questa azione di armonizzazione della tutela amministrativa degli interessi finanziari comunitari tesa a evitare distorsioni nell'ambito del mercato unico,
c)la Commissione dovrebbe proporre al Consiglio giustizia e affari interni una convenzione ai sensi dell'articolo K3 del trattato sull'Unione, in ordine alla regolamentazione sulla frode internazionale priva di incidenze sul bilancio comunitario;
5.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.