B4-0464/94
Risoluzione sulla conclusione dell'Uruguay Round e sulle attività future dell'OMC
Il Parlamento europeo,
-viste le sue risoluzioni del 22 gennaio 1993 sul commercio e l'ambiente, del 9 febbraio 1994 sull'introduzione della clausola sociale nel sistema unilaterale e multilaterale del commercio, del 24 marzo 1994 sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round del GATT e sulle raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione in merito ai negoziati in seno al Comitato GATT per i negoziati commerciali su un accordo relativo a un programma di lavoro per il commercio e l'ambiente ,
-visto il suo parere conforme del 14 dicembre 1994 sui risultati dell'Uruguay Round ,
-visto il parere della Corte di giustizia del 15 novembre 1994 sulla natura e sulla base giuridica degli accordi dell'Uruguay Round,
-vista la proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'entrata in vigore simultanea degli atti che applicano i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (COM(94)0414),
A.considerando che neanche la nuova OMC sarà soggetta ad alcun controllo parlamentare,
B.considerando che ulteriori misure volte a migliorare il contenuto del GATT -come l'inserimento di clausole sociali e ambientali - dovranno essere adottate nella nuova OMC soltanto secondo il principio dell'unanimità,
1.constata con soddisfazione che per la prima volta si è data al Parlamento europeo la possibilità di ratificare i risultati di un negoziato multilaterale;
2.spera che, dopo il suo parere conforme a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, le procedure di ratifica per l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round possano essere concluse tempestivamente dall'Unione e dai suoi Stati membri nonché dalle altre parti contraenti del GATT, in modo che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) possa avviare la propria attività come previsto il 1· gennaio 1995;
3.prende atto con soddisfazione del fatto che, con la creazione dell'OMC, si è finalmente completato l'edificio delle organizzazioni economiche internazionali, iniziato dopo la seconda guerra mondiale con la creazione del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale;
4.ritiene necessario, sulla base del parere della Corte di giustizia del 15 novembre 1994, che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento avviino immediatamente negoziati per la conclusione di un accordo interistituzionale che definisca in modo più preciso le modalità di esercizio delle competenze ripartite;
5.insiste in particolare sul fatto che devono essere garantiti "l'acquis" della politica commerciale comune, in particolare le decisioni a maggioranza qualificata, e la compattezza dell'Unione in seno all'OMC e chiede che la revisione dei trattati nel 1996 preveda un sistema generale di preferenza comunitaria sulla cui base delle deroghe potranno essere adottate soltanto all'unanimità;
6.invita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round a opera delle parti contraenti dell'Unione in seno all'OMC e a controllare se si attengono allo spirito e alla lettera degli accordi conclusi;
7.sottolinea in tale contesto che le proposte di modifica legislativa presentate dalla Commissione in merito all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round sono conformi agli obblighi assunti; invita il Consiglio ad accogliere gli emendamenti a tali proposte approvati dal Parlamento;
8.condanna il fatto che le proposte di modifica legislativa per l'attuazione dell'Uruguay Round gli siano state trasmesse soltanto alla fine di ottobre 1994, rendendo quindi pressoché impossibile un regolare esame parlamentare prima della fine dell'anno;
9.auspica che siano applicati i termini previsti nelle disposizioni concernenti le misure di tutela commerciale non appena la Commissione avrà creato al riguardo le condizioni necessarie in materia di personale e, in tale contesto, fa riferimento all'aumento del personale dei servizi interessati deciso nell'ambito della procedura di bilancio per il 1995;
10.fa riferimento alla novità sul piano istituzionale rappresentata dal fatto che l'Unione europea fa parte dell'OMC insieme ai suoi Stati membri e ritiene auspicabile a lungo termine una rappresentanza uniforme degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri quale espressione della politica commerciale comune a livello internazionale;
11.si ripromette dal rafforzamento della procedura di arbitraggio dell'OMC un approccio più oggettivo dei conflitti commerciali, rileva tuttavia nel contempo che le decisioni adottate nel quadro di tale procedura si rivolgono alle parti contraenti dell'OMC e non possono essere direttamente applicabili nell'ambito del diritto comunitario;
12.sottolinea che, a motivo del mercato unico, è irrinunciabile un'azione unitaria dell'Unione anche nei settori di attività dell'OMC che non rientrano ancora nella sua competenza esclusiva, come i servizi e le telecomunicazioni;
13.invita pertanto gli Stati membri dell'UE ad accettare la Commissione quale unico rappresentante dell'Unione in tutti i settori di attività dell'OMC;
14.esprime la propria preoccupazione per le indagini avviate dall'incaricato commerciale degli Stati Uniti in base all'articolo 301 della legge commerciale statunitense su eventuali pratiche commerciali scorrette nell'ambito dell'organizzazione del mercato comunitario delle banane e ricorda a tale proposito che l'applicazione di misure di tutela unilaterali è in contrasto con gli obblighi che gli Stati Uniti hanno assunto con la firma dell'Atto finale di Marrakesh;
15.esprime la propria preoccupazione per le tendenze protezionistiche manifestate dal Congresso degli Stati Uniti recentemente eletto, richiama l'attenzione sulle incalcolabili conseguenze negative che una mancata ratifica dell'atto finale dell'Uruguay Round da parte degli Stati Uniti potrebbe comportare per il sistema commerciale multilaterale e le relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e, a questo riguardo, deplora in particolare l'intenzione dal Congresso di denunciare unilateralmente l'accordo sull'OMC nel caso siano adottate decisioni negative per gli Stati Uniti;
16.chiede di essere rappresentato alle conferenze ministeriali dell'OMC, che verranno convocate ogni due anni, da una delegazione con status di osservatore, come è avvenuto alle ultime conferenze del GATT, e di essere nel frattempo informato costantemente e in modo esauriente dalla Commissione e sollecita la maggiore trasparenza possibile dei lavori dell'OMC nonché una sua consultazione conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE per ogni decisione adottata nell'ambito dell'OMC;
17.auspica che, per quanto riguarda i negoziati attualmente in corso nei settori dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni, sia possibile, già prima della fine del primo semestre 1995, raggiungere risultati soddisfacenti a livello multilaterale, che consentano un'ampia apertura dei mercati anche in questi importanti settori;
18.è preoccupato per la stasi dei negoziati relativi alla revisione dell'accordo GATT sugli aeromobili civili, che dovrà portare a regole più rigorose a livello internazionale in materia di aiuti statali, siano essi diretti o indiretti;
19.invita in tale contesto il governo degli Stati Uniti a fornire alla Commissione, al momento dell'attuazione dell'accordo bilaterale sugli aeromobili civili, tutte le informazioni di cui essa ha bisogno per controllare il rispetto dell'accordo da parte degli Stati Uniti;
20.ritiene che, nonostante l'attuale aumento della domanda mondiale di prodotti siderurgici, sia necessario un accordo multilaterale sul commercio di tali prodotti, che consentirebbe ai principali paesi produttori la riduzione della sovraccapacità a livello mondiale in modo regolare e socialmente accettabile;
21.ricorda la grande importanza economica dell'accordo GATT sulle pubbliche forniture nonché gli accordi bilaterali ulteriori tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, che consentono ai fornitori dell'Unione l'accesso ai mercati della maggior parte degli Stati federati nonché di importanti imprese di approvigionamento e di porti e aeroporti interregionali e invita la Commissione a perseguire tali obiettivi in occasione delle prossime riunioni dell'OMC;
22.esorta la Commissione a controllare il rispetto della reciprocità in materia di apertura dei mercati stabilita nell'accordo bilaterale sulle forniture Stati Uniti - Unione europea;
23.sottolinea la necessità che l'OMC coniughi finalmente le questioni commerciali con quelle relative alla protezione dell'ambiente, alla protezione sociale, dei consumatori e degli animali, per poter tener conto di tutti gli interessi, e insiste affinché le decisioni dell'OMC in nessun caso possano pregiudicare le norme internazionali o comunitarie vigenti;
24.sollecita la Commissione a pervenire a una moratoria qualora il GATT o l'OMC richiedano una maggiore flessibilità delle legislazioni dell'UE nei settori citati, al fine di garantire in tal modo un dialogo costruttivo in seno al TEC (Trade and Environment Committee), a impegnarsi per la massima trasparenza possibile nell'ambito del comitato e a riferire in futuro senza indugio in merito ai progressi ottenuti in tali ambiti;
25.si ripromette dalle attività dell'OMC nei settori del commercio e dell'ambiente un miglioramento del sistema commerciale multilaterale che contribuisca a rendere il processo mondiale di rafforzata divisione del lavoro conforme agli obiettivi di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente;
26.ritiene che, per fare ciò, l'OMC dovrà cooperare con le organizzazioni internazionali competenti in materia di ambiente e di sviluppo, quali la Commissione per lo sviluppo durevole e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
27.insiste in tale contesto perché i membri dell'OMC esaminino la possibilità di considerare l'articolo XX(b) del GATT quale base per misure di protezione commerciale nei casi in cui una parte contraente cerchi di procurarsi vantaggi commerciali mediante la sistematica violazione di norme ambientali stabilite a livello internazionale; ritiene che l'OMC dovrà anche valutare la possibilità di introdurre un sistema potenziato di istruzione e composizione delle controversie che permetta non solo di evitare l'utilizzazione di misure ambientali a fini protezionistici, ma anche di sostenere gli sforzi dei paesi desiderosi di garantire uno sviluppo armonioso delle loro economie tramite una gestione durevole delle loro risorse;
28.ritiene indispensabile che all'ordine del giorno della futura OMC figuri l'integrazione di una clausola sociale basata sulle Convenzioni dell'OIL in materia di lavoro dei bambini, di lavoro forzato, di diritto sindacale e di negoziato e chiede alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea di insistere su questo punto in sede di OMC;
29.chiede che l'OMC collabori strettamente in tale ambito con l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
30.ricorda l'influenza che le oscillazioni monetarie hanno sulla competitività nel commercio estero e invita l'OMC ad operare in stretta collaborazione con l'FMI affinché le riduzioni tariffarie concordate nel quadro dell'Uruguay Round non possano essere aggirate mediante svalutazioni competitive;
31.invita gli Stati membri dell'OMC a esaminare in quale misura possano essere accolti in un ordine commerciale mondiale gli elementi di una politica internazionale della concorrenza (controllo delle fusioni, abuso di posizioni dominanti), in modo da ridurre la necessità di misure di protezione commerciale;
32.invita la Commissione a effettuare una valutazione completa dei risultati dell'Uruguay Round, comprendente proposte volte a migliorare la situazione dei PVS nel sistema commerciale internazionale, le cui conclusioni dovranno essere prese in considerazione in sede di revisione di Lomé IV;
33.insiste in questo contesto sulla necessità di combattere il dumping sociale derivante dal commercio; invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e gli altri Stati aderenti all'OMC a insistere sulla consultazione dei sindacati (rappresentanti dei lavoratori) e di altre organizzazioni interessate qualora emergano casi di dumping sociale derivante dal commercio;
34.prende atto con interesse delle richieste di alcune repubbliche della CSI nonché di altri paesi precedentemente a economia pianificata, che hanno avviato riforme economiche in vista della creazione di una economia di mercato, di potere aderire all'OMC;
35.invita la Commissione a controllare, nel corso dei negoziati di adesione, l'equilibrio delle condizioni per quanto concerne diritti e obblighi dei nuovi membri dell'OMC;
36.invita il Consiglio e gli Stati membri ad ampliare le competenze della Corte di giustizia europea, in modo tale che essa possa verificare la corrispondenza fra i risultati della procedura di arbitraggio dell'OMC, l'accordo su cui si basa e i principi del diritto comunitario; insiste sul fatto che, qualora vengano ripetutamente emanate sentenze che colpiscono arbitrariamente l'Unione europea, l'Unione stessa e i suoi Stati membri possano denunciare l'accordo sull'OMC;
37.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al segretariato generale dell'OMC.