A4-0002/95
Risoluzione su un accordo interistituzionale in materia di codificazione ufficiale della legislazione comunitaria
Il Parlamento europeo,
-visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 189 B del trattato CE,
-vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla semplificazione e la codificazione del diritto comunitario ,
-vista la propria risoluzione del 6 maggio 1994 sulla trasparenza del diritto comunitario e la necessità della sua codificazione ,
-visto il progetto di accordo (ad referendum) dei servizi giuridici della Commissione, del Consiglio e del Parlamento, nonché la sua successiva approvazione da parte della Commissione e del Consiglio,
-visto l'accordo interistituzionale siglato il 20 dicembre 1994,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0002/95),
A.ribadendo le posizioni precedentemente espresse quanto all'urgente necessità di semplificare e codificare il diritto comunitario per facilitarne l'applicazione,
B.condividendo la posizione del Consiglio, secondo il quale occorre "che la legislazione comunitaria codificata venga adottata con la massima celerità possibile nell'ambito del normale iter di decisione comunitario" (cfr. conclusioni della Presidenza - Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992, allegato 3 alla parte A, pag. 6),
C.rallegrandosi in questo contesto degli sforzi compiuti dai servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione in vista dell'elaborazione di un progetto di accordo su "un metodo di lavoro accelerato in materia di codificazione ufficiale dei testi legislativi",
1.approva il progetto d'accordo così come figura in allegato fatto salvo l'inserimento della seguente dichiarazione interpretativa al paragrafo 5:
"Da parte sua, il Parlamento ritiene, specialmente in caso di modifica della base giuridica o per la procedura di adozione del testo di cui trattasi, di doversi riservare la valutazione quanto all'opportunità della codificazione, in considerazione del necessario rispetto dell'"iter legislativo normale" ai sensi del paragrafo 5 del presente accordo";
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché di adottare le misure necessarie affinché il testo di cui trattasi venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dopo la sua approvazione da parte delle istituzioni interessate.
ALLEGATO
ACCORDO INTERISTITUZIONALE
DEL 20 dicembre 1994
Metodo di lavoro accelerato
ai fini di una codificazione ufficiale dei testi legislativi
1.Ai fini del presente metodo di lavoro, per codificazione ufficiale si intende la procedura volta ad abrogare gli atti oggetto della codificazione e a sostituirli con un atto unico che non contiene alcuna modifica della sostanza di detti atti.
2.I settori prioritari ai quali la codificazione si dovrebbe applicare sono concordati fra le tre istituzioni interessate, su proposta della Commissione. Quest'ultima iscriverà nel suo programma di lavoro le proposte di codificazione che intende presentare.
3.Nelle sue proposte di codificazione la Commissione si impegna a non introdurre modifiche sostanziali degli atti che formano oggetto della codificazione.
4.Il gruppo consultivo, composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, esaminerà la proposta non appena questa sarà adottata dalla Commissione. Esso formulerà con la massima tempestività un parere sul fatto che essa si limita effettivamente a una codificazione pura e semplice, senza modifiche sostanziali.
5.Il normale iter legislativo comunitario sarà integralmente rispettato.
6.L'oggetto della proposta della Commissione, vale a dire una codificazione pura e semplice dei testi esistenti, rappresenta un limite giuridico che vieta qualsiasi modifica sostanziale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
7.La proposta della Commissione sarà esaminata in tutti i suoi aspetti con procedura accelerata nell'ambito del Parlamento europeo (una commissione unica per l'esame della proposta e procedura semplificata per la sua approvazione) e del Consiglio (esame da parte di un gruppo unico e procedura dei "punti I/A" al COREPER-Consiglio).
8.Nei casi in cui si ritenga necessario, nel corso della procedura legislativa di codificazione, andare oltre una codificazione pura e semplice, ossia procedere a modifiche sostanziali, sarebbe compito della Commissione presentare eventualmente la proposta o le proposte necessarie.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre millenovencentonovantaquattro.
Per il ParlamentoPer il Consiglio Per la Commissione europeo dell'Unione europeadelle Comunità europee
DICHIARAZIONI COMUNI
RELATIVA AL PARAGRAFO 4 DEL METODO DI LAVORO ACCELERATO AI FINI DELLA CODIFICAZIONE UFFICIALE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il gruppo consultivo cercherà di fornire il suo parere in tempo utile per consentire alle istituzioni di disporne prima di intraprendere l'esame della proposta in questione nelle rispettive sedi.
RELATIVA AL PARAGRAFO 7 DEL METODO DI LAVORO ACCELERATO AI FINI DELLA CODIFICAZIONE UFFICIALE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione affermano che l'esame delle proposte della Commissione in materia di codificazione ufficiale "in tutti i loro aspetti" in seno al Parlamento e al Consiglio sarà effettuato in modo da evitare che siano rimessi in questione i due obiettivi della codificazione, ossia la gestione da parte di un solo organo all'interno delle istituzioni e tramite una procedura quasi automatica.
In particolare, le tre istituzioni convengono che l'esame delle proposte della Commissione in tutti i loro aspetti non comporta la rimessa in discussione delle soluzioni adottate nel merito al momento dell'adozione degli atti oggetto della codificazione.
RELATIVA AL PARAGRAFO 8 DEL METODO DI LAVORO ACCELERATO AI FINI DELLA CODIFICAZIONE UFFICIALE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che nei casi in cui si ritenga necessario andare oltre una codificazione pura e semplice, ossia procedere a modifiche sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte, caso per caso, la tecnica del rimaneggiamento o quella di presentare una proposta distinta di modifica, mantenendo all'esame la proposta di codificazione alla quale sarà successivamente integrata, una volta adottata, la modifica sostanziale.
Dichiarazione del Parlamento europeo relativa al paragrafo 5 del metodo di lavoro accelerato in materia di codificazione ufficiale dei testi legislativi
Il Parlamento ritiene che, in particolare quando una modifica riguardi o la base giuridica o la procedura di adozione del testo in questione, esso debba riservarsi di valutare l'opportunità della codificazione, tenuto conto del necessario rispetto del "processo legislativo normale" ai sensi del paragrafo 5 del presente accordo.