A4-0001/95
Risoluzione sulle procedure da seguire in ordine alla consultazione del Parlamento per la nomina dei membri della Corte dei conti
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la propria risoluzione del 17 novembre 1992 ,
-vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (doc. A4-0001/95),
A.considerando che la cooperazione fra la Corte dei conti e il Parlamento, che è al centro del sistema di controllo di bilancio dell'Unione europea, risulta turbata dal parere negativo espresso dal Parlamento su taluni membri della Corte,
B.considerando che in attesa di una modifica del trattato, prevista per il 1996 e volta a istituire una procedura di parere conforme, è opportuno definire talune regole al fine di limitare i rischi di contrasto fra il parere del Parlamento e la decisione del Consiglio,
1.incarica la propria commissione per il controllo dei bilanci di contattare le autorità competenti degli Stati membri che dovranno designare un candidato alla Corte dei conti per illustrare loro i criteri e le procedure definiti dal Parlamento;
2.chiede al Consiglio di impegnarsi a
-rispettare, nelle sue proposte, l'insieme dei criteri definiti dal Parlamento nella sua risoluzione del 17 novembre 1992, nella piena consapevolezza che il Parlamento vigilerà affinché non ci si discosti da una rigorosa applicazione dei suddetti criteri;
-presentare le candidature almeno 10 settimane prima della data prevista per la nomina dei membri in questione, nella piena consapevolezza che qualunque ritardo del Consiglio comporterà un corrispondente prolungamento dei termini per l'emissione del parere da parte del Parlamento ;
-accludere alla notifica delle candidature le pertinenti referenze professionali nonché qualunque informazione e parere che gli siano stati comunicati nel quadro della procedura di decisione interna allo Stato membro;
-trasmettere ogni informazione relativa alle candidature che gli pervenga da parte degli Stati membri, nella piena consapevolezza che, qualora trattenesse invece informazioni, obbligherebbe il Parlamento a procedere a indagini dirette, il che non mancherebbe di comportare ulteriori ritardi nella procedura;
3.completa nel modo seguente la summenzionata risoluzione del 17 novembre 1992 per quanto riguarda le procedure tanto dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci quanto in Aula:
a)ciascun parere viene presentato sotto forma di relazione da approvarsi a maggioranza semplice; in essa non figura alcun considerando e ci si limita a esprimere un parere sulla nomina;
b)la motivazione succinta di tali pareri figura in una motivazione che non è posta in votazione;
c)la relazione comprende una motivazione che non è posta in votazione, dei visti che ricordino le condizioni dell'esame da parte del Parlamento e che non sono posti in votazione, nonché un dispositivo unicamente del seguente tenore:
-parere favorevole;
-parere sfavorevole;
nella relazione non può figurare alcun considerando posto in votazione;
4.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti e alla Commissione.