A4-0021/95
Decisione sulle basi giuridiche e gli importi massimi
Il Parlamento europeo,
-vista la comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi massimi (SEC(94)1106 - C4-0139/94),
-viste le deliberazioni del Comitato di conciliazione sui programmi "Socrates" e "Gioventù per l'Europa" del 25 gennaio 1995, preparate da un dialogo a tre fra i suoi esploratori e rappresentanti del Consiglio e della Commissione
-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 relativa all'istituzione di una procedura di concertazione ,
-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30 giugno 1982 concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio ,
-visto l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 ,
-visto l'articolo 139 del proprio regolamento,
-visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0021/95),
1.approva la dichiarazione comune allegata;
2.incarica la sua commissione competente, a norma dell'articolo 163 del regolamento, di presentare quanto prima modifiche al regolamento, e in particolare agli articoli 53 e 54, che riflettano la nuova situazione in materia di proposte aventi implicazioni finanziarie, originate dalla presente dichiarazione;
3.incarica il suo Segretario generale, di concerto con il Segretario generale del Consiglio, di far pubblicare i risultati nella Gazzetta Ufficiale;
4.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELLE TRE ISTITUZIONI
CONCERNENTE L'ISCRIZIONE DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
NEGLI ATTI LEGISLATIVI
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:
considerando la dichiarazione comune del 30 giugno 1982, la quale stabilisce che "per dare alla procedura di bilancio il suo pieno significato, si deve evitare la fissazione di importi massimi mediante regolamento, così come l'iscrizione in bilancio di importi superiori alle possibilità reali di esecuzione" ,
considerando che le disposizioni della procedura di bilancio, in base ad una dichiarazione allegata all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 , dovranno essere riesaminate "in occasione della Conferenza intergovernativa prevista per il 1996, in modo da raggiungere una cooperazione interistituzionale sotto forma di partenariato",
DICHIARANO:
1.Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati in codecisione
Questi atti comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma per tutta la sua durata.
Tale importo costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.
L'autorità di bilancio e la Commissione, quando quest'ultima stabilisce il suo PPB, si impegnano a non discostarsi da tale importo salvo nuove circostanze oggettive e durature che formino oggetto di una motivazione esplicita e precisa.
2.Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non sottoposti alla codecisione
Tali atti non comportano un "importo ritenuto necessario".
Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, quest'ultimo riveste carattere illustrativo della volontà del legislatore e non incide sulle competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. Menzione di tale disposizione sarà fatta in ognuno degli atti che comportino tale riferimento finanziario.
Qualora l'importo in questione abbia formato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, esso sarà considerato come importo di riferimento ai sensi del paragrafo 1 della presente dichiarazione.
3.La scheda finanziaria basata sull'articolo 3 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa viene rivista eventualmente all'atto dell'elaborazione del PPB tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. Tale scheda rivista viene trasmessa all'autorità di bilancio unitamente al PPB.