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Parlamento Europeo - 15 marzo 1995
(b) Programma annuale della Commissione per il 1995

B4-0501/95

Risoluzione sul programma di lavoro annuale della Commissione

Il Parlamento europeo,

approva l'allegato Codice di condotta negoziato con la Commissione.

ALLEGATO CODICE DI CONDOTTA

Il Parlamento europeo europeo e la Commissione,

visto il trattato sull'Unione europea,

considerando che il trattato sull'Unione europea si dà in particolare come obiettivo il rafforzamento della legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione,

considerando che l'approvazione della Commissione da parte del Parlamento illustra il rapporto di fiducia reciproca che deve legare queste due istituzioni per tutta la durata della legislatura,

prendendo atto dei progressi compiuti nel dialogo interistituzionale grazie al "Codice di Condotta" stipulato nel 1990, e reputando che esso debba essere adeguato al nuovo contesto istituzionale,

considerando che l'attuale codice di condotta non incide sulle attribuzioni e sulle competenze del Parlamento né su quelle della Commissione, ma mira a consentirne l'esercizio ottimale nel quadro istituzionale unico basato sull'articolo C del trattato sull'Unione europea,

DECIDONO QUANTO SEGUE:

Principio generale

1.La Commissione si impegna a trasmettere al Parlamento tutte le sue proposte legislative, sia quelle avanzate nel quadro della procedura di bilancio sia qualunque altro documento della Commissione derivante dalle suddette proposte trasmesse al Consiglio nel corso delle procedure decisionali.

La Commissione farà sì che il Parlamento venga informato alla stessa stregua del Consiglio, nel rispetto del trattato.

Inoltre la Commissione si sforzerà di non rendere pubbliche iniziative importanti prima di averne informato il Parlamento in modo appropriato.

Scelta della base giuridica

2.Il Parlamento e la Commissione constatano che, nel quadro del sistema di competenze della Comunità e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, la scelta della base giuridica deve fondarsi su elementi obiettivi, suscettibili di un controllo giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, finalità e contenuto dell'atto.

Il Parlamento e la Commissione convengono di mantenere ogni appropriato contatto, in particolare tra i loro servizi giuridici, al fine di facilitare la riflessione in materia di scelta della base giuridica.

La Commissione terrà nel massimo conto tutte le modifiche delle basi giuridiche delle sue proposte contenute negli emendamenti del Parlamento. La Commissione si impegna a illustrare in modo dettagliato i motivi che saranno alla base della sua posizione.

Qualora, nel corso delle procedure decisionali, il Consiglio apporti modifiche alle basi giuridiche proposte dalla Commissione, quest'ultima ricorda al Consiglio il rispetto dei principi sanciti dalla Corte di giustizia in ordine alla riconsultazione del Parlamento. La Commissione informa il Parlamento di tale richiamo.

La Commissione si impegna a informare il Parlamento, contemporaneamente al Consiglio, di tutte le sue proposte volte ad apportare modifiche alle basi giuridiche nel corso delle procedure decisionali.

Svolgimento del processo legislativo

3.1.La Commissione trasmetterà al Parlamento e al Consiglio, nel pieno rispetto della parità di trattamento, tutte le sue iniziative strategiche, come Libri verdi o bianchi, in quei settori nei quali la Comunità potrebbe essere chiamata a legiferare. Se le suddette iniziative strategiche contengono un progetto di risoluzione, la Commissione lo sottopone al Parlamento e al Consiglio.

3.2.Le proposte legislative previste nel programma legislativo annuale saranno presentate dalla Commissione entro termini sufficienti a consentire al Parlamento e al Consiglio un esame approfondito delle proposte, salvo in quei casi in cui, per ragioni obiettive, debba essere adottata la procedura d'urgenza.

3.3.Qualora il Parlamento, sulla base dell'articolo 138 B, chieda alla Commissione di presentare delle proposte legislative, la Commissione ne terrà il massimo conto.

Le posizioni assunte dalla Commissione nei confronti di tali richieste saranno debitamente motivate caso per caso, se necessario, nel corso della seduta plenaria del Parlamento.

3.4.La Commissione provvederà a ricordare in tempo utile agli organi del Consiglio di non procedere ad alcun accordo politico sulle sue proposte fino a quando il Parlamento non avrà espresso il proprio parere. Essa chiederà che la discussione si concluda a livello dei ministri dopo aver fissato una ragionevole scadenza entro la quale i membri del Consiglio esamineranno il parere del Parlamento.

3.5.La Commissione terrà regolarmente informata la commissione parlamentare competente sui principali orientamenti derivanti dalle discussioni in seno agli organi del Consiglio, in particolare quando si discostino dalla proposta iniziale, trasmettendo anche qualunque modifica di quest'ultima da parte della Commissione, che serva da base al Consiglio per il proseguimento dei lavori. La Commissione informerà senza indugio il Parlamento sulle posizioni assunte in merito agli emendamenti presentati dal Consiglio alle sue proposte.

3.6.La Commissione provvede a far sì che il Consiglio rispetti i principi sanciti dalla Corte di giustizia in ordine alla riconsultazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione. La Commissione informa il Parlamento dell'eventuale richiamo della necessità di nuova consultazione.

3.7.Nel rispetto delle disposizioni del trattato, la Commissione tiene nella massima considerazione gli emendamenti adottati dal Parlamento in seconda lettura delle procedure di cooperazione e codecisione. Se, per motivi importanti e previo esame a livello di Collegio, essa decide di non riprendere o sostenere un emendamento adottato dal Parlamento, essa ne illustra le ragioni di fronte al Parlamento o in occasione della successiva riunione della commissione competente.

3.8.Per contribuire al funzionamento armonioso delle istituzioni e in considerazione della legittimità democratica del Parlamento eletto, la Commissione si impegna a ritirare eventualmente una proposta legislativa respinta dal Parlamento. Qualora, per motivi importanti e previo esame del Collegio, decida di mantenere la sua proposta, la Commissione ne espone le ragioni in una dichiarazione di fronte al Parlamento .

3.9.La Commissione si impegna a informare il Parlamento e il Consiglio prima di procedere al ritiro delle sue proposte.

3.10.Nel quadro degli accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali, la Commissione informerà, ove opportuno in via confidenziale, la commissione parlamentare competente sul progetto di raccomandazioni riguardanti le direttive di negoziato.

La Commissione informerà regolarmente ed esaurientemente il Parlamento, per il tramite della sua commissione parlamentare, in merito allo svolgimento dei negoziati.

La Commissione è disposta a facilitare l'inserimento dei membri del Parlamento a titolo di osservatori nelle delegazioni negoziali della Comunità per gli accordi multilaterali, fermo restando tuttavia che i parlamentari non possono partecipare direttamente alle riunioni negoziali stesse, dove a rappresentare la Comunità è la sola Commissione.

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario

4.Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, su richiesta della commissione parlamentare competente, informerà oralmente il Parlamento sulla fase della procedura a partire dalla trasmissione del parere motivato e, nel caso di procedure avviate a seguito della mancata comunicazione delle misure di esecuzione delle direttive o della mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, a partire dalla fase dell'ingiunzione.

Competenze legislative dirette della Commissione

5.La Commissione si impegna a informare il Parlamento degli atti da essa adottati che rientrano nella sua competenza legislativa diretta.

Poteri di esecuzione

6.La Commissione e il Parlamento, in attesa della revisione dei trattati, convengono quanto segue:

-per gli atti di esecuzione delle misure adottate in base alla procedura di codecisione si applica il "modus vivendi" siglato il 20 dicembre 1994,

-per gli altri atti di esecuzione a contenuto generale rimane di applicazione l'accordo "PLUMB-DELORS",

-per gli atti di esecuzione inerenti ai Fondi strutturali rimane di applicazione l'accordo KLEPSCH-MILLAN concernente il codice di condotta sull'attuazione, da parte della Commissione, delle politiche strutturali, sottoscritto il 13 luglio 1993.

Raccomandazioni della Commissione

7.La Commissione trasmette al Parlamento, negli stessi termini previsti per la trasmissione al Consiglio, tutte le sue proposte di raccomandazione. La motivazione di ciascuna proposta conterrà una spiegazione dei motivi che hanno indotto la Commissione a scegliere, quale forma dell'atto, la raccomandazione.

Programmazione legislativa e coordinamento interistituzionale

8.Il Parlamento e la Commissione convengono anche sulla necessità di rafforzare il dialogo mediante

-contatti periodici fra i Presidenti delle due istituzioni con la partecipazione, se lo desidera, del Presidente del Consiglio,

-la presenza di Commissari, per quanto possibile, in occasione delle sedute parlamentari (in particolare dei Commissari competenti in occasione del tempo delle interrogazioni orali), delle opportune riunioni della Conferenza dei presidenti e delle riunioni delle commissioni parlamentari. Le due istituzioni convengono il calendario di tali presenze, salvi i casi d'urgenza,

-la prosecuzione e l'approfondimento dei lavori del Gruppo di lavoro "Coordinamento interistituzionale" allo scopo di migliorare la programmazione legislativa;

-l'accelerazione, dopo i primi progressi già realizzati, nel quadro della sinergia delle basi documentarie Commissione/PE, della creazione di sistemi informatici che consentano l'accesso ai dati riguardanti lo stato di avanzamento delle procedure legislative nonché ai testi degli atti all'esame delle diverse istituzioni.

Al fine di attuare tali principi:

-la Commissione assicurerà da parte sua, eccezion fatta per le sedute del venerdì, la presenza del Commissario competente per ciascuna parte dell'ordine del giorno, coprendo altresì il tempo delle interrogazioni orali. Un membro della Commissione sarà presente il venerdì.

Per quanto riguarda le discussioni su questioni di attualità e urgenti, la Commissione assicurerà la presenza di uno dei suoi membri incaricati delle relazioni esterne;

-fatte salve le modifiche approvate in Aula, il Parlamento si impegna da parte sua a elaborare definitivamente il suo progetto di ordine del giorno nel corso della Conferenza dei presidenti che precede la tornata. Eventuali modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno definito dalla Conferenza dei presidenti potrebbero mettere in forse la presenza del Commissario competente;

-il Parlamento si impegna a raggruppare per quanto possibile i vari punti dell'ordine del giorno che rientrano nella competenza di uno stesso Commissario;

-al fine di facilitare una risposta da parte del Commissario competente, il Parlamento esaminerà lo svolgimento del tempo delle interrogazioni orali in vista di un loro raggruppamento e della fissazione di una fascia oraria appropriata.

Il Parlamento e la Commissione contatteranno il Consiglio per garantire un migliore coordinamento fra le sedute del Parlamento e le riunioni del Consiglio.

9.Al fine di migliorare la programmazione legislativa il Parlamento si impegna a

-nominare, per quanto possibile, i relatori sulle future proposte fin dall'adozione del programma legislativo,

-esaminare con assoluta priorità le domande di riconsultazione qualora gli siano state trasmesse tutte le informazioni utili,

-tener conto, nella programmazione delle proprie attività, delle priorità esaminate dalla Commissione e dal Consiglio,

-programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno, adeguandole al programma legislativo vigente e alle risoluzioni da esso adottate in merito a quest'ultimo,

-rispettare un termine ragionevole, nella misura in cui ciò sia utile alla procedura, per emettere il proprio parere in prima lettura nel quadro delle procedure di cooperazione e codecisione, ovvero i suoi pareri nel quadro della semplice procedura di consultazione.

10.Il presente codice di condotta sarà oggetto di una valutazione periodica al momento della definizione del programma legislativo annuale.

 
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