A4-0022/95
Risoluzione sulla XXIII relazione della Commissione relativa alla politica di concorrenza
Il Parlamento europeo,
-vista la XXIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza (COM(94) 0161),
-vista la risposta della Commissione alla propria risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla XXII relazione ,
-visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0022/95),
A.considerando che il riconoscimento del valore specifico dei processi di adeguamento nel quadro dell'economia di mercato rappresenta uno dei fondamenti della razionalità economica e che nello sviluppo dell'integrazione europea si sono sempre rivelati inefficaci i tentativi volti a sostituire i prezzi di mercato con prezzi politici o di monopolio,
B.considerando che, ai sensi dell'articolo 130 del trattato CE, il divieto degli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE va interpretato in quanto premessa per una concorrenza leale esente da forme di dumping sociale, ecologico o tramite sovvenzioni,
Interazione fra politica di concorrenza e politica industriale
1.ritiene che la politica di concorrenza e la politica industriale siano strumenti al servizio dei fini ultimi dell'Unione europea, ossia di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, di una crescita sostenibile, non inflazionistica e rispettosa dell'ambiente, di un elevato grado di convergenza dei risultati economici, di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, del miglioramento del tenore e della qualità della vita, della coesione economica e sociale tra Stati membri (articolo 2 del trattato CE);
2.sottolinea che la politica industriale deve perseguire i suoi obiettivi in modo da non falsare la concorrenza e ribadisce il carattere strumentale sia della politica di concorrenza che della politica industriale rispetto alle esigenze dell'economia europea;
3.considera necessaria, per aver una politica di concorrenza rigorosa ma anche equa, una serie di modifiche delle regole che più riguardano la trasparenza, i tempi dei procedimenti, la certezza giuridica e il monitoraggio, mantenendo però l'attuale sistema così definito dal trattato;
4.è preoccupato per le ingerenze sempre più esplicite dei governi, soprattutto in materia di aiuti statali, tendenti a condizionare o ridurre i poteri di cui gode la Commissione sulla base del trattato sull'Unione europea; ritiene che la Conferenza intergovernativa del 1996 debba essere l'occasione per proteggere il ruolo politico della Commissione, unica istituzione direttamente sottoposta al controllo democratico del Parlamento europeo, nella definizione della politica di concorrenza;
Struttura della relazione
5.si compiace della nuova struttura della relazione e, in particolare, del riferimento alla banca dati AMDATA; auspica tuttavia che nelle prossime relazioni i commenti relativi all'evoluzione delle concentrazioni e della concorrenza in Europa siano corredati anche di un'analisi;
6.chiede che le future relazioni annuali sulla concorrenza comprendano un'ampia sezione riguardante il funzionamento dell'accordo di cooperazione con gli Stati Uniti per quanto concerne l'applicazione delle regole di concorrenza;
Politica europea di concorrenza del 1993
7.si congratula per il fatto che nel 1993 la Commissione ha tentato di introdurre maggiore concorrenza, senza con ciò favorire l'espansione di monopoli privati in diversi settori, per esempio le telecomunicazioni, settore molto importante per la competitività di tutta l'industria europea;
8.rileva con soddisfazione che nel 1993 la Commissione è intervenuta anche sulla scena internazionale negoziando con due grandi partner commerciali, Giappone e Stati Uniti, preparando l'istituzione del SEE, concludendo accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale e contribuendo alla definizione del quadro internazionale che si è potuto sostituire agli accordi commerciali definiti dal GATT; ritiene che d'ora in poi l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali internazionali non dovrebbe più derivare esclusivamente dalla soppressione degli ostacoli statali, ma dovrebbe anche fondarsi sul comportamento delle imprese in materia di concorrenza;
9.riconosce che la DG IV della Commissione deve far fronte a un carico di lavoro in aumento e invita la Commissione a considerare come poter decentrare l'attuazione delle norme di concorrenza, al fine di consentire un'opportuna ripartizione dei compiti fra la Commissione stessa e gli Stati membri;
10.esprime tuttavia la sua preoccupazione per il fatto che, a quanto sembra, le competenze di cui dispone la DG IV per quanto riguarda taluni aspetti del controllo sulla concorrenza - principalmente gli aiuti statali - passano progressivamente nelle mani di altre direzioni generali e osserva che è necessario migliorare la cooperazione tra la DG IV e le altre direzioni generali per conseguire una maggiore coerenza e un maggior coordinamento;
Nuovi imperativi posti alla politica di concorrenza
11.sottolinea il notevole contributo che, attraverso il controllo delle intese, delle concentrazioni e degli aiuti statali, la politica di concorrenza apporta alla realizzazione del mercato interno, ma ritiene indispensabile che la Commissione possa agire quanto prima sulla base del regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese rivisto in modo da essere più rispondente alle situazioni nuove create dall'apertura delle frontiere;
12.invita la Commissione a rafforzare l'impegno nei confronti del pluralismo e ad avvalersi di tutti i mezzi della politica di concorrenza e di controllo delle fusioni per evitare distorsioni della concorrenza in settori importanti come quello dei mezzi di informazione e delle nuove tecnologie dell'informazione;
13.plaude alla conclusione dell'Uruguay Round del GATT nonché ai progressi che ne dovrebbero derivare ai fini della prospettiva della liberalizzazione del commercio internazionale e si attende che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sia presto in grado di far fronte ai problemi ancora in sospeso;
14.accoglie pertanto con favore l'idea di sviluppare un sistema di concorrenza internazionale fondato sulla reciprocità e invita la Commissione a farsi promotrice della negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali, per esempio, con il NAFTA, sull'applicazione delle regole di concorrenza; invita la Commissione a operare, nell'ambito dell'OMC, per l'introduzione di regole internazionali sulla concorrenza onde contenere e controllare sui mercati mondiali le limitazioni della concorrenza, le fusioni tra imprese con posizioni di mercato dominanti, il sorgere di strutture oligopolistiche e le posizioni dominanti delle multinazionali;
15.invita la Commissione a eliminare quanto prima gli ultimi ostacoli che impediscono il buon funzionamento del mercato interno e a impegnarsi ai fini della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali;
16.osserva che si nutrirebbero meno preoccupazioni per il futuro della politica di concorrenza se fosse stato possibile dare attuazione a tutte le disposizioni relative al mercato interno alla data del 1· gennaio 1993;
17.si compiace della politica regionale condotta dalla Commissione, in quanto riserva gli aiuti generali agli investimenti solo alle regioni svantaggiate o alle imprese che versano in difficoltà congiunturali, prevedendo in via derogatoria interventi di aiuto soltanto per la promozione delle piccole e medie imprese;
Estensione del campo di applicazione della politica di concorrenza
18.osserva che il campo d'applicazione della politica di concorrenza è esteso anche alle azioni di protezione dell'ambiente; sottolinea tuttavia la necessità di armonizzare al livello superiore (per esempio ecotassa sull'energia) le norme ambientali applicabili negli Stati membri, così da evitare distorsioni di concorrenza;
19.ritiene che per garantire un regime di concorrenza rigoroso si debbano armonizzare anche le norme sociali e che la clausola di esenzione (opt out) in materia sociale costituisca una distorsione della concorrenza e come tale sia inaccettabile;
20.plaude alla firma di accordi di associazione con altri due paesi dell'Europa centrale e orientale, ovvero Romania e Bulgaria (oltre a Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca); fa osservare che questi accordi riguardano importanti aspetti della politica di concorrenza e prevedono un allineamento progressivo delle leggi dei paesi in parola alle regole di concorrenza dell'Unione europea; propone alla Commissione di insistere per l'adozione di programmi di ristrutturazione e riduzione delle capacità per i settori industriali a produzione eccedentaria nonché di diminuzione progressiva degli aiuti statali secondo tempi che possono variare in funzione della situazione dei singoli paesi;
Problemi settoriali
21.deplora il fatto che il programma di riduzione delle capacità del mercato siderurgico relativo al 1993 si sia tradotto in un insuccesso, tranne nel caso delle aziende che hanno beneficiato di aiuti statali per programmi di ristrutturazione; è sorpreso che altre imprese siderurgiche annuncino aumenti di capacità e si chiede qual è la politica industriale della Comunità per la regolamentazione del settore;
22.condivide il giudizio espresso dal commissario Van Miert nel corso dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo, secondo il quale la politica di concorrenza non costituisce una struttura monolitica ma si modifica costantemente, in funzione dell'evoluzione della situazione economica, sociale e ambientale; sollecita pertanto, per quanto riguarda il settore della navigazione, che la Commissione riconosca il carattere sempre più marcatamente globale dei trasporti marittimi, inclusi i trasporti intermodali roll-on roll-off tramite container, anziché compromettere, con una politica di concorrenza miope, la sopravvivenza stessa degli armatori europei, esposti in particolare all'aspra concorrenza di quelli dell'Estremo Oriente;
23.chiede che la creazione di un mercato interno dell'energia si basi su una politica energetica comune e ricorda che la realizzazione di tale mercato non deve compromettere la sicurezza degli approvvigionamenti e l'assolvimento di funzioni di servizio pubblico da parte delle aziende del settore;
24.constata che si dovrà affrontare il problema delle commissioni interbancarie versate nell'ambito dell'effettuazione dei pagamenti transfrontalieri, che devono essere compatibili con le regole di concorrenza; invita la Commissione a chiarire come intende interpretare le regole di concorrenza in questo settore;
Politica della concorrenza e cittadino europeo
25.invita la Commissione e gli Stati membri ad agire all'insegna della più ampia trasparenza e pubblicità per consentire ai cittadini europei di comprendere i vantaggi che derivano dal mercato unico e da un'applicazione seria ed equa della politica di concorrenza;
26.chiede alla Commissione di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di introdurre la concorrenza in settori che tradizionalmente offrono servizi pubblici e l'esigenza di offrire tali servizi nel rispetto di principi quali l'uguaglianza, l'universalità, la continuità e la trasparenza;
Aiuti statali
27.condivide l'opinione della Commissione in base alla quale essa deve continuare a essere l'unico organismo competente a decidere in merito agli aiuti pubblici nell'Unione; si congratula che i capi di Stato o di governo abbiano anche sottolineato la necessità di applicare la politica comunitaria di concorrenza nel settore degli aiuti statali, conformemente a una strategia prevista nel Libro bianco;
28.chiede che la Commissione gli riferisca annualmente ed esaurientemente in merito agli aiuti pubblici erogati per singolo Stato;
29.esprime preoccupazione per l'applicazione del principio dell'autorizzazione "per l'ultima volta" di aiuti statali a determinati settori industriali e a determinate imprese dell'Unione europea in considerazione del possibile insorgere di fattori eccezionali a livello internazionale, che possono influire sulla competitività dell'industria comunitaria;
30.invita la Commissione ad applicare rigorosamente i nuovi orientamenti in materia di aiuti statali per il settore dei trasporti aerei, e in particolare il principio in base al quale gli aiuti alla ristrutturazione possono essere erogati una seconda volta solo in circostanze straordinarie e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'azienda (forza maggiore);
31.constata che le relazioni tra imprese pubbliche e azionariato di Stato possono porre dei problemi; si compiace quindi che in tali condizioni la Commissione abbia adottato nel 1993 una direttiva che modifica una precedente direttiva relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;
Procedure
32.plaude alle disposizioni prese dalla Commissione nel 1993 per semplificare talune procedure e accelerarne l'applicazione; approva la proposta della Commissione concernente la modifica del regolamento summenzionato relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese al fine di abbassare notevolmente le soglie di fatturato a partire dalle quali è competente la Commissione;
33.si compiace anche della maggiore flessibilità che comporterebbe tale modifica consentendo alla Commissione di demandare alle autorità nazionali il compito di controllare le operazioni di fusione che consentono di raggiungere tale soglia ma che hanno soltanto portata nazionale;
34.invita la Commissione a esaminare, nell'ambito di uno scambio di esperienze e di opinioni con le associazioni e i gruppi di interesse coinvolti, il futuro sviluppo della politica europea di controllo delle fusioni, le procedure e gli aspetti istituzionali e a riferirne al Parlamento;
35.sollecita la Commissione a fornire dati e delineare nella sua prossima relazione proposte di soluzione concernenti le divergenze tra gli obiettivi della politica di concorrenza in senso stretto, del controllo degli aiuti statali e delle procedure antidumping;
36.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, alle competenti autorità degli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA.