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Parlamento Europeo - 17 marzo 1995
Norme minime per la custodia degli animali nei giardini zoologici

B4-0383/95

Risoluzione sulle norme minime in materia di custodia degli animali nei giardini zoologici

Il Parlamento europeo,

-visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 130 S,

-vista la proposta di direttiva del Consiglio COM(91) 0177 recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici ,

-visto il proprio parere del 25 giugno 1993 ,

-vista la risposta della Commissione all'interrogazione parlamentare n. 55 durante il tempo delle interrogazioni del 14 febbraio 1995, in cui si annuncia l'intenzione della Commissione di ritirare la sua proposta di direttiva del Consiglio e di sostituirla con una proposta di raccomandazione del Consiglio ,

A.considerando che il Quinto programma di azione sull'ambiente prevede un'azione nel campo della conservazione della natura e del benessere degli animali e sottolinea la necessità di dar vita a un'effettiva politica di informazione e di educazione su questioni ambientali,

B.considerando che il regolamento del Consiglio n. 3636/82, relativo all'applicazione nell'Unione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/90 , prevede che sia dimostrata la disponibilità di adeguati impianti per la sistemazione e il mantenimento di esemplari viventi di talune specie prima di consentirne l'importazione nell'Unione; considerando inoltre che esso proibisce l'esposizione al pubblico per scopi commerciali di talune specie, a meno che un'esenzione specifica sia giustificata per ragioni di istruzione, ricerca o allevamento,

C.considerando che i giardini zoologici possono svolgere un'importante funzione nella conservazione delle specie, nella ricerca scientifica e nell'educazione del pubblico,

D.considerando che è quindi necessario stabilire norme uniformi di minima per la custodia degli animali, per la sicurezza e la formazione del personale e per la sicurezza e l'educazione dei visitatori,

E.considerando che, al fine di garantire il rispetto di queste norme, tutti i giardini zoologici debbono avere una licenza; considerando che tale licenza deve essere rilasciata soltanto dopo che sia stata effettuata un'ispezione in loco,

F.considerando che le autorità competenti devono controllare che i giardini zoologici in possesso di licenza osservino le condizioni stabilite dalla proposta di direttiva summenzionata e devono adottare, se necessario, gli opportuni provvedimenti,

1.invita la Commissione a mantenere la proposta di direttiva COM(91) 0177, che propone una politica europea per i giardini zoologici, e a non sostituirla con una raccomandazione del Consiglio;

2.invita il Consiglio ad adottare senza indugio una posizione comune sulle norme minime per la protezione degli animali nei giardini zoologici, sulla base del summenzionato parere del Parlamento del 25 giugno 1993;

3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 
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