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Parlamento Europeo - 5 aprile 1995
Diritto di voto dei cittadini dell'Unione alle elezioni comunali

B4-0405/95

Risoluzione sulla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 8 B del trattato sull'Unione europea, in particolare, il suo paragrafo 1,

-vista la direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza ,

-visto il proprio parere del 26 ottobre 1994 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza ,

A.considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea sancisce, per ciascun cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato e prevede che le modalità di esercizio di tale diritto siano fissate dal Consiglio, su proposta della Commissione, potendo comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino,

B.considerando che lo stesso prevede la consultazione del Parlamento europeo prima dell'adozione da parte del Consiglio del progetto normativo,

C.considerando di non essere stato consultato in merito alla disposizione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del testo approvato dal Consiglio,

D.considerando che questa Camera, corpo rappresentativo della cittadinanza europea, ha come ragion d'essere ultima la difesa degli interessi dei cittadini stessi; valutando di conseguenza i danni che potrebbe arrecare ai cittadini europei il legittimo esercizio delle azioni previste dai trattati dinanzi a tale atto del Consiglio,

E.considerando che, senza pregiudizio per quanto detto in precedenza, questo Parlamento deve vegliare in ogni istante sul più scrupoloso rispetto dell'equilibrio istituzionale, così come è stabilito nei trattati,

F.considerando che né il Consiglio né la Commissione lo hanno informato, in qualsivoglia momento del processo legislativo, in merito all'inserimento della disposizione cui si fa riferimento,

G.considerando che la costruzione europea si basa su due principi fondamentali:

-l'equilibrio istituzionale per quanto concerne il processo di elaborazione delle norme comunitarie,

-la non discriminazione tra i cittadini dell'Unione, principio che ha come corollario un'azione diligente e scrupolosa da parte degli Stati membri per quanto riguarda il recepimento delle norme comunitarie, azione intesa a rendere effettivi, senza ritardi ingiustificati, i diritti sanciti dai trattati,

1.esprime il proprio disaccordo nei confronti del modo in cui la disposizione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è stata inserita nel testo della direttiva;

2.deplora che tale comportamento abbia reso impossibile qualunque dibattito nell'opinione pubblica su una disposizione che stabilisce una deroga a un diritto sancito dal TUE come uno dei pilastri della cittadinanza europea;

3.ritiene che nel privare il Parlamento europeo della facoltà di emettere il proprio parere su tale disposizione prima della sua adozione da parte del Consiglio gli sia stato impedito il legittimo esercizio della funzione riservatagli dall'articolo 8 B, paragrafo 1, del TUE;

4.ricorda che il rispetto dell'equilibrio istituzionale stabilito nei trattati deve ispirare ogni e qualsivoglia atto delle istituzioni dell'Unione europea, che il loro funzionamento deve essere democratico ed efficace e che ciascuna di esse deve esercitare le competenze che le sono state assegnate;

5.ritiene, in piena coerenza con quanto anzidetto, che il summenzionato comportamento del Consiglio sia scarsamente compatibile con gli stessi fondamenti dell'integrazione europea e, in particolare, con il principio di trasparenza e con l'obiettivo di avvicinarsi al cittadino;

6.deplora qualsiasi azione di uno Stato membro che, facendosi scudo della lettera della norma, crei una discriminazione materiale ingiustificata tra i cittadini dell'Unione;

7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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