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Parlamento Europeo - 5 aprile 1995
Discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1992

A4-0056/95

I.Decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 relativamente alle sezioni I-Parlamento, II-Consiglio, III-Commissione, IV-Corte di giustizia e V-Corte dei conti

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 ottavo,

-visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,

-visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 180 ter,

-visto il bilancio per l'esercizio 1992,

-visti il conto di gestione e il bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1992 (SEC(93)385-388),

-viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1992 e le risposte delle istituzioni ,

-vista la raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0147/94), ma rilevandone l'incompletezza,

-vista la sua risoluzione del 21 aprile 1994 intesa a informare la Commissione dei motivi per cui non può essere attualmente concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1992 ,

-visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la politica regionale, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0056/95),

1.constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 1992 ammontavano a:

_____________________________________________________________________________

ECUECU

_____________________________________________________________________________

-entrate

.entrate previste nel bilancio generale 61 096 757 014

.entrate relative a prestazioni per

conto terzi 66 903 373

--------------

61 163 660 387

-stanziamenti per gli impegni:

.stanziamenti autorizzati

nel bilancio generale63 907 043 993

.stanziamenti riportati

dall'esercizio 1991 692 999 944

.stanziamenti trasformati in

saldo dopo annullamento, nel

corso dell'esercizio 1991, di

impegni precedenti al 1991 290 913 996

.stanziamenti resi disponibili

a seguito di restituzione

di depositi 115 366 999

.stanziamenti corrispondenti ad

entrate relative a prestazioni

per conto terzi 69 425 829

---------------

65 075 750 762

-stanziamenti per pagamenti61 280 777 237

_____________________________________________________________________________

2.concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione dei seguenti importi:

_____________________________________________________________________________

ECU ECU

_____________________________________________________________________________

(a)Entrate

.risorse proprie59 640 272 308

.entrate provenienti da terzi 71 528 274

--------------

59 711 800 582

(b)Spese

.pagamenti effettuati

per l'esercizio57 513 067 773

.stanziamenti riportati

al 1993 1 343 935 338

--------------

58 857 0003 111

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ECUECU

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(c) Saldo dell'esercizio 19921 004 008 811

Questo saldo è calcolato come segue:

.entrate per l'esercizio59 711 800 582

.pagamenti imputabili

agli stanziamenti

dell'esercizio57 513 067 773

.stanziamenti riportati

al 1993 1 343 953 338

--------------

- 58 857 003 111

Differenza854 797 471

.stanziamenti riportati

dal 1991 e caduti in

prescrizione+ 126 509 573

.differenze di cambio

nel corso dell'esercizio

1992+ 22 701 766

Saldo dell'esercizio 19921 004 008 811

Questo saldo rispecchia esclusivamente

la situazione contabile e prescinde

dalle spese realmente sostenute nel

corso di questo esercizio

(d)Utilizzazione degli

stanziamenti per impegni62 392 982 124

(e)Bilancio al 31 dicembre 1992

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTIVO (ECU)PASSIVO (ECU)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valori immobilizzati9 429259 159

Valori di esercizio 100 341 980

Valori realizzabili 910 555 280

Conti di tesoreria6 506 553 824

Conti di regolarizzazione 306 400 110

TOTALE 17 253 110 353

Capitali permanenti11 529 567 262

Debiti a breve termine4 193 827 445

Conti di regolarizzazione108 273 099

Conti di tesoreria1 421 442 547

TOTALE17 253 110 353

--------------------------------------------------------------------------------

3.concorda sul fatto che si dovranno ancora effettuare controlli definitivi sulle spese FEAOG riferite dagli Stati membri e che a tali importi si potrebbero ancora apportare correzioni;

4.si riserva pertanto il diritto di riesaminare gli importi in questione nella misura in cui si riferiscano a spese del FEAOG - Sezione garanzia, alla luce della decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1992, che sarà trasmessa al Parlamento europeo per una decisione integrativa della presente decisione di discarico;

5.rileva che la Commissione ha ora ottemperato alle richieste contenute nella sua precitata risoluzione del 21 aprile 1994 relative al recupero degli stanziamenti assegnati nell'ambito del regime delle quote lattiere, alla nomina di personale all'UCLAF e alla fornitura di informazioni sulla frode interna relativa al tabacco, in misura tale da rendere possibile la concessione del discarico;

6.esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

7.incarica il suo Presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione unitamente alla risoluzione recante le sue osservazioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (serie L).

II.Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 206 del trattato CE,

-visto l'articolo 89 del regolamento finanziario del 13 marzo 1990 , in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,

-constatando che, in base al medesimo articolo, le istituzioni sono altresì tenute a riferire, a richiesta del Parlamento europeo, sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,

-vista la raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0147/94), ma rilevandone l'incompletezza dovuta al fatto che essa riserva la posizione del Consiglio proprio sul punto che rappresenta il principale ostacolo alla concessione del discarico,

-vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0056/95),

A.considerando che la Commissione è la sola responsabile giuridica dell'esecuzione del bilancio, ai sensi dell'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea,

QUESTIONI RELATIVE AL PRECEDENTE RINVIO DEL DISCARICO

1.si compiace del fatto che, sulla scorta della richiesta del Parlamento, la Commissione ha deciso di revocare la sua precedente decisione di applicare retroattivamente nuove quote lattiere per l'Italia nel 1989, nonché per l'Italia, la Spagna e la Grecia nel 1990 e 1991, consentendo così il recupero di 1.600 MECU, come richiesto dal Parlamento;

2.rileva l'assenza di una chiara raccomandazione del Consiglio per quanto concerne la gestione da parte della Commissione del sistema delle quote lattiere nel contesto del discarico;

3.apprende tuttavia che la decisione originale di liquidazione dei conti per il 1989 prevedeva una decisione di applicare retroattivamente nuove quote lattiere in Spagna e che tale decisione rimane in vigore; ritiene che il principio di tale caso sia identico a quelli rettificati dalla Commissione e che la perdita connessa a tale omissione per il contribuente ammonta a circa 170.000.000 ECU;

4.rileva e deplora il fatto che la Commissione ha attivato in Italia e in Spagna un programma di riscatto della produzione lattiera senza base giuridica; rileva che tale programma ha comportato una riduzione dei dati della produzione per gli Stati membri interessati e quindi del livello delle rettifiche finanziarie loro incombenti; rileva che la perdita cumulativa connessa a tale atto illecito per i contribuenti ammonta a circa 170.000.000 ECU;

5.rileva che, pur avendo la Commissione rispettato i termini formali della risoluzione di rinvio del Parlamento del 21 aprile 1994, intesa a informare la Commissione dei motivi per cui non può essere attualmente concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1992 , ottenendo così il discarico, essa ha omesso di applicarne i principi di base in modo coerente, con la conseguenza che il contribuente comunitario continua a subire una perdita di circa 340.000.000 ECU; chiede pertanto che la Commissione recuperi tale importo dagli Stati membri interessati;

6.incarica la Commissione di non attivare alcun programma di riscatto della produzione lattiera finché non sia stata approvata una base giuridica che lo consenta in base alle normali procedure legislative della Comunità europea;

7.si attende una decisione sulla proposta di base giuridica per l'applicazione retroattiva delle quote lattiere per gli esercizi finanziari 1992 e 1993; si impegna a esaminare attentamente la proposta in ordine alla legalità di tale normativa;

8.incarica la Commissione di pubblicare senza ulteriore indugio le recenti decisioni relative alla liquidazione dei conti 1989 e 1990 nella Gazzetta Ufficiale;

9.ritiene che la decisione della Commissione di non tener conto della obiezione del proprio Controllore finanziario all'applicazione retroattiva di quote lattiere contenute nella prima modifica alla decisione della liquidazione dei conti 1989 e la decisione del Controllore finanziario di non opporre analoga procedura per quanto riguarda la liquidazione dei conti 1990 evidenzino l'importanza che la Comunità istituisca un sistema nell'ambito del quale i singoli possano rispondere di azioni che comportino la spesa di fondi pubblici; chiede alle istituzioni di includere tale nozione nella revisione dei trattati prevista per il 1996;

10.ribadisce il principio secondo il quale l'inosservanza della legislazione comunitaria da parte di Stati membri non può essere tollerata e che, qualora avvenga, la Commissione è in obbligo di imporre le opportune sanzioni e apportare le necessarie correzioni; rileva che la Commissione non ha inizialmente ottemperato a tale obbligo per quanto riguarda il regime delle quote lattiere e deve ancora procedere compiutamente;

11.ricorda alla Commissione che il Parlamento deve essere pienamente informato in ordine agli sviluppi delle indagini riguardante le frodi compiute nel settore tabacco negli Stati membri;

12.rileva che le informazioni fornite dalla Commissione alla commissione parlamentare per il controllo dei bilanci in merito alle conclusioni delle indagini interne sulla presunta frode in seno alla sua divisione "tabacco" equivalgono al riconoscimento che la questione non è stata affrontata con la dovuta rapidità e decisione;

13.esorta la Commissione a garantire che tutti i casi di sospette frodi interne alla Commissione siano immediatamente deferiti all'UCLAF, che dovrà disporre di poteri pieni e indipendenti e dei mezzi per svolgere indagini su tali casi, nonché del potere discrezionale di ricorrere a enti esterni, ove opportuno, vegliando a che siano tutelati i diritti individuali; invita la Commissione a trasmettergli il testo delle nuove disposizioni interne opportune entro il 30 giugno 1995;

14.prende atto con soddisfazione della conferma da parte della Commissione dell'assegnazione di 50 nuovi posti all'UCLAF nel corso del 1994;

QUESTIONI POLITICHE

15.ritiene che le principali ragioni sottese a molti dei problemi evidenziati nella presente risoluzione risiedano nel conflitto di interessi percettibile tra il Consiglio e la Commissione, il quale riflette il fatto che gli Stati membri vedono spesso i propri interessi nazionali in contrasto con l'esecuzione effettiva del bilancio comunitario, l'attuazione della politica comunitaria e la tutela degli interessi finanziari comunitari;

16.rileva che in varie occasioni il Consiglio ha ostacolato l'adozione di normative proposte dalla Commissione che avrebbero rafforzato la tutela degli interessi dei contribuenti comunitari come espressi dal bilancio comunitario;

17.ritiene che l'effettiva responsabilità dell'esecuzione del bilancio comunitario e dei numerosi difetti dell'esecuzione sia condivisa tra Commissione e Stati membri; rileva che il Consiglio e gli Stati membri tendono a sottrarsi alle conseguenze di tale responsabilità;

18.deplora il fatto che gli obiettivi di varie politiche comunitarie, in particolare quelle più onerose, sono mal definiti e/o vaghi; ritiene che la mancanza di chiarezza sia uno dei fattori principali di perplessità dell'opinione pubblica in merito alle spese comunitarie; invita pertanto la Commissione a fissare obiettivi politici verificabili e concreti a breve e medio termine in tutti i campi e a specificare in seguito, sulla base di chiari criteri, se tali obiettivi siano stati raggiunti;

SPESA FEAOG

19.deplora, in particolare per i casi in cui le irregolarità in questione hanno originato somme considerevoli per il bilancio comunitario, il fatto che alcuni Stati membri non hanno aiutato la Corte dei conti nelle sue indagini sul settore del tabacco né attuato le normative comunitarie quando la Corte li ha richiamati ai loro obblighi; invita la Commissione a far uso di tutti i poteri conferitile dai trattati per assicurare il rapido recupero delle somme indebitamente versate e il pieno rispetto della legislazione comunitaria;

20.chiede alla Commissione di prendere tutte le misure necessarie ad assicurare che gli Stati membri che beneficiano di sussidi del FEAOG - sezione garanzia dispongano dell'infrastruttura necessaria per tutti i prodotti (catasti completi, dati statistici affidabili, efficaci sistemi di controllo, ecc.), consentendo quindi una sana gestione finanziaria degli stanziamenti comunitari;

FONDI STRUTTURALI

21.chiede alla Commissione di includere nelle prossime relazioni annuali sull'esecuzione della riforma dei Fondi una descrizione cifrata delle irregolarità riscontrate, degli importi indebitamente versati e dei recuperi effettuati e/o avviati;

22.prende atto dell'importanza dell'impatto dei Fondi sull'offerta e la domanda, quale risulta dalle valutazioni della Commissione, ma chiede alla Commissione di proseguire e pubblicare le proprie valutazioni sugli effetti realmente strutturali dell'azione dei Fondi, cioè sull'evoluzione dell'offerta nel medio-lungo periodo;

23.rileva la persistenza dei problemi concernenti le ritenute detratte da talune autorità di gestione all'atto dell'erogazione di aiuti; ricorda alla Commissione il suo impegno, preso in occasione del precedente discarico, di esaminare la questione e chiede pertanto un'azione determinata per arrestare tali pratiche irregolari;

POLITICHE INTERNE

24.rileva che la valutazione che la Corte dei conti ha effettuato sui tre programmi-quadro per la ricerca finora approvati induce a ritenere che numerose carenze possano inficiare il conseguimento degli obiettivi che l'articolo 130 F del trattato assegna alla ricerca (rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e sviluppo della sua competitività internazionale); ritiene che a tali carenze si debba ovviare

-riducendo i ritardi che hanno finora caratterizzato l'approvazione e l'esecuzione dei programmi di ricerca, sia sul piano delle procedure decisionali che su quello della gestione amministrativa;

-promuovendo un coordinamento con i governi e gli Stati membri, gli organismi di ricerca pubblici e privati e le imprese che permetta di creare sinergia e di rafforzare quindi l'impatto percentualmente modesto dell'intervento finanziario comunitario;

-finalizzando la valutazione alla verifica degli obiettivi fissati dal trattato e fissando dei parametri che tengano conto, oltre che degli aspetti tecnico-scientifici, anche di quelli attinenti all'idoneità degli strumenti di programmazione finanziaria;

25.chiede alla Corte dei conti di includere nella propria programmazione pluriennale l'esame dei vincoli che la comitatologia comporta per l'esecuzione dei progetti di ricerca e la verifica del nuovo sistema di selezione e delle nuove strutture amministrative che la Commissione ha posto in essere per ovviare alle carenze amministrative segnalate da un gruppo di esperti indipendenti;

26.invita la Commissione, alla luce dei termini spesso eccessivi intercorsi fra l'approvazione di un programma specifico del terzo programma-quadro e i primi impegni di spesa, a fare in modo che l'intervallo tra queste due fasi non superi comunque i nove mesi in caso di attuazione di programmi del Quarto programma quadro;

RELAZIONI ESTERNE

27.invita la Commissione e la BEI a controllare con la massima attenzione il rimborso dei prestiti concessi a paesi dell'Europa centrale e orientale e alle repubbliche dell'ex Unione Sovietica e a tenerlo pienamente informato in merito a tutte le inadempienze, indipendentemente dal fatto che esse comportino o meno un ricorso formale alle risorse comunitarie basato sulle garanzie del bilancio comunitario a tali prestiti;

28.invita la Commissione a creare, congiuntamente ad altri donatori, una rete di informazioni sui prodotti alimentari disponibili e le condizioni di consegna nei paesi in via di sviluppo, al fine di aumentare l'efficienza delle operazioni triangolari;

GESTIONE FINANZIARIA

29.è preoccupato per le osservazioni della Corte concernenti il ruolo del Controllore finanziario del Consiglio; fa propria la raccomandazione della Corte che il Controllore finanziario svolga un ruolo più attivo e manifesto nel processo di controllo interno e che il Consiglio elimini ogni ambiguità concernente gli obblighi del Controllore finanziario;

30.rileva che la gestione da parte del Controllore finanziario della Commissione dei deferimenti ex-post, benché abbia dato ancora motivo di preoccupazione nel 1993, sembra mostrare segni di miglioramento; tuttavia, torna a insistere affinché la Commissione rispetti d'ora in avanti la ripartizione delle responsabilità fissata dal regolamento finanziario, in base alla quale il Controllore finanziario rifiuta il visto a ogni operazione non conforme al regolamento finanziario, mentre l'autorità superiore dell'istituzione può non tenere conto di tali rifiuti ove lo ritenga opportuno;

31.ribadisce la sua richiesta alla Corte dei conti di fornirgli ogni anno, preferibilmente integrata nella sua relazione annuale, una tabella relativa ai rifiuti di visto e alle decisioni di non tenerne conto in ciascuna istituzione;

32.rileva che, dal giugno 1994, il posto di Controllore finanziario alla Commissione è stato coperto su base temporanea; invita la Commissione a procedere senza indugio a una nomina definitiva compatibile con l'espletamento indipendente delle mansioni di Controllore finanziario;

FRODI

33.non è ancora convinto che i controlli nazionali siano mirati ai settori maggiormente suscettibili di frodi; invita la Commissione a rafforzare la pressione sugli Stati membri affinché applichino adeguate tecniche di analisi del rischio;

34.invita ancora una volta la Commissione, in vista di un rafforzamento della lotta contro le frodi, a presentare entro il 30 giugno 1995

a) proposte volte a subordinare il pagamento di fondi dell'UE agli Stati membri a un'adeguata applicazione dei loro obblighi di controllo;

b)proposte volte a imporre ammende agli Stati membri in caso di mancata notifica di casi di frode e di irregolarità;

c)una relazione sui problemi connessi al recupero delle somme indebitamente erogate o evase;

VARIE

35.invita la Commissione a confermare che presenterà al Parlamento, entro la metà di maggio di ogni anno, una relazione sull'esecuzione delle sovvenzioni di bilancio concesse a organizzazioni esterne e che in tali relazioni illustrerà come e in qual misura la Commissione ha rispettato i criteri di concessione di tali sovvenzioni fissati dall'autorità di bilancio nei relativi capitoli;

36.invita nuovamente la Commissione a presentare formalmente proposte entro il 30 giugno 1995 che le consentano di sospendere i pagamenti agli Stati membri in ogni settore del bilancio in cui questi ultimi non abbiano rispettato i propri obblighi di controllo in modo soddisfacente per la Commissione.

 
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