B4-0648, 0655, 0678, 0694, 0700, 0707 e 0708/95
Risoluzione sull'accordo di Schengen e la politica d'asilo
Il Parlamento europeo,
-vista l'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen in data 26 marzo 1995,
A.deplorando i ritardi a causa dei quali alcuni firmatari della convenzione di Schengen, tra cui l'Italia, non sono stati in grado di rendere operante la convenzione,
B.considerando che detta convenzione, firmata dieci anni fa, è servita soprattutto a compensare la totale mancanza di volontà politica da parte del Consiglio e della Commissione per quanto attiene all'attuazione della libera circolazione delle persone,
C.considerando il modo in cui tali misure sono state negoziate, al di fuori del quadro delle competenze dell'UE e con un comitato esecutivo composto dai rappresentanti dei governi quale unico organo decisionale, senza controllo autentico da parte tanto del Parlamento europeo quanto dei parlamenti degli Stati e, pertanto, nell'ambito di intese intergovernative,
D.considerando che la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen dovrebbe essere sostituita al più presto da una normativa comunitaria,
E.considerando che la convenzione di Schengen ora suddivide gli Stati membri in tre categorie: quelli per i quali la libera circolazione delle persone è in vigore, quelli che desiderano aderire al sistema in futuro e quelli che non intendono affatto aderire, il che determina un rafforzamento dei controlli frontalieri fra gli Stati dell'Unione,
F.considerando che solo nel quadro della Comunità possono essere garantiti i principi del controllo parlamentare e giurisdizionale e l'obbligo d'informazione del cittadino,
G.considerando che l'entrata in vigore della convenzione di applicazione degli accordi di Schengen può produrre gravi conseguenze per la protezione dei chiedenti asilo,
H.preoccupato per il fatto che, in talune situazioni, lo Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo non può essere identificato in quanto i criteri elencati al titolo II, capitolo 7, articoli 28-38, dell'accordo di Schengen possono entrare in conflitto,
1.sottolinea che la libera circolazione delle persone costituisce parte integrante del mercato interno e degli obiettivi dell'Unione europea in conformità dell'articolo 7A del trattato CE;
2.chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri dell'Unione di mettere a punto soluzioni comunitarie per questo problema che riguarda tutti i cittadini dell'Unione e, al fine di realizzare la libera circolazione delle persone per tutti i cittadini dell'Unione e per tutti i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione, di decidersi ad adottare e a rendere operanti le misure di compensazione destinate a garantire la sicurezza interna, in un momento in cui vengono aboliti i controlli frontalieri, senza che l'Unione si trasformi in "fortezza Europa";
3.ricorda il ruolo indispensabile di controllo democratico che i parlamenti degli Stati e il Parlamento europeo devono svolgere, quali rappresentanti dei cittadini dell'Unione, riguardo a una materia che costituisce il nocciolo della "cittadinanza europea";
4.chiede che venga istituito un efficace controllo giurisdizionale sull'applicazione della convenzione all'accordo di Schengen, indispensabile per ridurre i gravi rischi di interpretazioni discordanti a livello nazionale, e ritiene che la Corte di giustizia sia l'organismo idoneo a svolgere tale controllo giurisdizionale;
5.invita gli Stati firmatari della convenzione di Schengen a garantire l'accesso alle procedure relative all'asilo senza che queste siano intralciate da severe esigenze in materia di visti;
6.chiede che, con l'entrata in vigore della Convenzione di Schengen, che sarà a tempo debito sostituito dalla convenzione di Dublino, gli Stati membri attuino garanzie minime di procedure d'asilo eque ed efficienti e non si limitino a operare in base al minimo denominatore comune come il Consiglio ha ora proposto;
7.ritiene che la risoluzione sulle norme minime, che il Consiglio sta per adottare, non rispetti i principi della Convenzione di Ginevra e si appella al Consiglio affinché modifichi in tal senso il contenuto di detta risoluzione prima di adottarla, ricordandogli l'obbligo, ai sensi dell'articolo K6 del TUE, di consultare il Parlamento prima di adottare una risoluzione in materia;
8.invita il Consiglio ad assicurare che in materia di politica d'asilo vengano rispettati gli obblighi di diritto internazionale derivanti, per esempio, dalla convenzione di Ginevra del 1951 e dal suo protocollo di New York del 1967;
9.invita gli Stati membri a rivedere la prassi della responsabilità dei trasportatori per evitare che gli addetti ai trasporti, non qualificati all'uopo, debbano decidere in merito alla fondatezza delle richieste d'asilo;
10.invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a prendere tutte le iniziative e decisioni necessarie allo scopo di risolvere il problema della politica d'asilo mediante la procedura di cui all'articolo 100 C del trattato CE, come previsto dall'articolo K.9 del trattato UE;
11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'UNHCR e alla presidenza di Schengen.