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Parlamento Europeo - 7 aprile 1995
Accordi per la distribuzione e il servizio di assistenza di autoveicoli

B4-0635/95/def.

Risoluzione sul regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela

Il Parlamento europeo,

-visto il regolamento (CEE) n. 123/85 del 12 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela ,

-vista la proposta della Commissione in ordine a una revisione di tale regolamento,

-vista la risposta della Commissione all'interrogazione orale n. B4-0340/95,

A.considerando che il regolamento (CEE) della Commissione n. 123/85 del 12 dicembre 1984 e quello proposto in sua sostituzione prevedono un'esenzione di categoria dalle norme comuni sulla concorrenza, stabilite dagli articoli 85 e 86 del trattato CEE, per taluni accordi per la distribuzione degli autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela,

B.considerando che nella pratica ciò significa che gli accordi relativi alla fornitura di autoveicoli dal costruttore al concessionario, e al consumatore finale, nonché concernenti la fornitura di pezzi di ricambio, non sono disciplinati dalle norme sulla libera concorrenza che si applicano ad altri aspetti dell'attività commerciale all'interno dell'Unione,

C.considerando che questo Parlamento non è formalmente consultato sulla revisione del regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione ma che nella sua risoluzione del 24 maggio 1984 sulla vendita e la riparazione dei veicoli a motore si è espresso a favore dell'esenzione di categoria per gli accordi di distribuzione e di assistenza relativi agli autoveicoli e si ritiene quindi obbligato a rendere noto il suo parere anche in merito alla summenzionata proposta di revisione del regolamento,

D.considerando che la sua commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, nel quadro del suo esame della questione, ha organizzato un'audizione in occasione della quale varie parti interessate sono state invitate a far conoscere il loro parere,

E.considerando che, per motivi di programmazione e pianificazione, tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'industria automobilistica hanno interesse a che sia fatta la massima chiarezza quanto al futuro del sistema di distribuzione automobilistica,

1.ritiene che la fabbricazione e la distribuzione di autoveicoli rivestano la massima importanza per l'economia europea, sotto il profilo tanto della creazione di occupazione quanto del potenziamento della mobilità della società e del miglioramento del tenore di vita;

2.ritiene che una concorrenza vivace fra fornitori di beni di consumo durevoli quali gli autoveicoli sia nell'interesse dei consumatori e che la rigorosa applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE rappresenti la migliore garanzia di una concorrenza libera e leale;

3.sottolinea che molte delle ragioni dell'esistenza dell'attuale sistema di distribuzione risalgono a più di 50 anni fa e sono ormai in vasta misura superate (oggi gli acquirenti sono molto più informati in merito al mercato automobilistico e le automobili sono molto più affidabili) senza che il sistema sia cambiato;

4.ritiene che l'attuale sistema di distribuzione abbia resa possibile la concorrenza nel commercio di automobili ma che occorra migliorarlo per rafforzare la concorrenza fra marche e fra concessionari, ferma restando la salvaguardia degli interessi dei consumatori;

5.ritiene che le disparità fiscali e le fluttuazioni dei tassi di cambio contribuiscano a distorcere il mercato e che l'attuale sistema di distribuzione incoraggi la sovvenzione incrociata, da parte di taluni mercati nazionali, di altri mercati in cui i prezzi degli autoveicoli, a causa di particolari regimi fiscali o tassi di cambio, sono tenuti artificiosamente bassi; rileva a questo proposito che si registrano cospicue differenze fra i prezzi in esenzione fiscale di modelli identici anche fra paesi in cui i movimenti dei tassi di cambio non sono stati particolarmente vivaci;

6.ritiene che il sistema attuale sia anche iniquo nei confronti del singolo acquirente il quale, pagando un prezzo più elevato, sovvenziona acquirenti di "grandi flotte" di autoveicoli i quali negoziano condizioni speciali direttamente con il costruttore;

7.approva le modifiche proposte dalla Commissione al regolamento di esenzione di categoria e la sua proroga per altri dieci anni, purché sia prevista una clausola in base alla quale la Commissione procederà a una revisione dopo i primi cinque anni;

8.chiede alla Commissione di consentire ai concessionari di vendere autoveicoli di marche concorrenti, purché ciò avvenga in luoghi distinti, con gestioni separate e nel quadro di entità giuridiche diverse; chiede che ai concessionari sia consentito vendere marche diverse sotto lo stesso tetto qualora tali marche appartengano a società di uno stesso gruppo industriale;

9.chiede alla Commissione di fare in modo che il mercato dei ricambi automobilistici originali, attualmente oggetto della stessa esenzione dalle norme di concorrenza, sia liberalizzato in corrispondenza con quello automobilistico;

10.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

 
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