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Parlamento Europeo - 7 aprile 1995
Accordi bilaterali "cieli aperti"

B4-0640, 0641, 0718 e 0720/95

Risoluzione sugli accordi bilaterali "cieli aperti" stipulati fra alcuni Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 40, paragrafo 5, del proprio regolamento,

-visto il terzo pacchetto di misure di liberalizzazione del trasporto aereo COM(91) 0275 ,

-vista la propria risoluzione del 16 novembre 1993 sulle relazioni commerciali con i paesi terzi nel settore del trasporto aereo ,

-visto il proprio parere del 22 aprile 1994 sulla proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce una procedura di consultazione e di autorizzazione per gli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi nel settore dell'aviazione civile ,

-vista la propria risoluzione del 14 febbraio 1995 sulla comunicazione della Commissione sull'evoluzione dell'aviazione civile in Europa ,

A.considerando che la Commissione ha il diritto di agire ove accordi bilaterali abbiano ripercussioni sul diritto comunitario,

B.considerando che gli accordi bilaterali tra gli Stati Uniti e taluni Stati membri potrebbero offrire agli operatori statunitensi l'accesso ai collegamenti intraeuropei, senza offrire in cambio agli operatori europei il diritto di effettuare il cabotaggio tra città americane,

C.considerando che si impone un'iniziativa comune in questo settore e che dovrebbe essere imperniata su numerosi principi generali, in particolare la reciprocità, la non discriminazione, l'equivalenza dei vantaggi, la concorrenza leale, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente, gli aspetti di un'elevata sicurezza e il rispetto degli interessi economici di tutti gli Stati membri, assicurando condizioni sociali corrette e gli impegni di un servizio pubblico che garantisca un servizio aereo alle regioni periferiche,

D.considerando che quando negoziano accordi bilaterali gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di assicurarsi che questi non arrechino pregiudizio alla legislazione comunitaria, compreso il terzo pacchetto di misure di liberalizzazione,

1.deplora che l'Unione europea non abbia una politica comune sugli accordi esterni in materia di aviazione civile;

2.teme che il terzo treno di misure concernenti l'instaurazione del mercato interno nel settore dell'aviazione civile, con effetto al 1· aprile 1997, possa essere messo in pericolo dall'effetto cumulativo di differenti accordi bilaterali conclusi tra Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America;

3.insiste perché la Commissione gli presenti con urgenza una relazione sull'impatto degli accordi bilaterali "cieli aperti" sul diritto comunitario e sull'accesso di operatori statunitensi al mercato dell'Unione;

4.chiede alla Commissione e al Consiglio di adottare tutte le misure necessarie per evitare ulteriori ripercussioni negative di questi accordi sulla sicurezza nonché problemi sociali e ambientali in questo settore;

5.insiste affinché ogni accordo bilaterale negoziato fra l'Unione europea e un paese terzo copra settori quali l'apertura di diritti di cabotaggio per le compagnie aeree straniere su base di reciprocità;

6.chiede che sia dato mandato alla Commissione di elaborare direttive di negoziato nell'ottica della conclusione di un accordo sull'aviazione civile con gli Stati Uniti d'America, i paesi dell'Europa centrale e orientale e la Svizzera;

7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri, nonché ai governi degli Stati Uniti, dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Svizzera.

 
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