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Parlamento Europeo - 14 giugno 1995
Centro europeo per la prevenzione attiva delle crisi

A4-0135/95

Risoluzione sull'istituzione di un Centro analisi dell'Unione europea per la prevenzione attiva delle crisi

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento ai relativi articoli B, F, J, J-1, J.7, J.8 paragrafo 4, nonché l'articolo 130-U del trattato CE,

-vista la sua risoluzione del 15 settembre 1994 sulla situazione in Ruanda ,

-viste le sue precedenti risoluzioni

.del 18 settembre 1992 sull'istituzione di una politica estera comune della Comunità europea ,

.del 24 marzo 1994 sullo sviluppo di una politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea, i suoi obiettivi, i suoi strumenti e le sue procedure ,

.del 20 aprile 1994 sul diritto di intervento umanitario ,

.del 20 aprile 1994 sull'epurazione etnica ,

.del 21 aprile 1994 sulla creazione di un tribunale penale internazionale ,

-vista la sua raccomandazione del 22 aprile 1994 sull'azione comune relativa al Patto di stabilità in Europa ,

-vista la relazione annuale della Commissione sull'aiuto umanitario,

-visto l'articolo 148 del suo regolamento,

-visti la relazione della sua commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0135/95),

A.prendendo atto del proliferare dei conflitti da quando è crollato il sistema bipolare su cui si erano imperniate le relazioni internazionali a partire dalla fine della seconda guerra mondiale,

B.rendendosi conto delle difficoltà che incontra l'instaurazione di un "nuovo ordine internazionale" e del carattere interno di numerosissime crisi,

C.prendendo nota dei progressi, per ora relativi ma concreti, compiuti dalle nozioni di diritto o dovere di intervento umanitario che vengono riconosciute da numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza o dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

D.consapevole della difficoltà e della necessità di preparare iniziative prima del verificarsi delle catastrofi, e non solo dopo,

E.considerando che una PESC totalmente europea è qualitativamente diversa dalla somma degli interessi nazionali,

F.considerando che appare oggi assolutamente necessaria l'istituzione di un Centro d'analisi capace di raccogliere dati affidabili tali da orientare e incidere sulle scelte politiche dei protagonisti e da favorire l'azione preventiva,

G.persuaso che la creazione di un organo incaricato di raccogliere tutte le informazioni pertinenti per l'elaborazione di analisi e la formulazione di proposte non può essere realmente efficace e utile se non in un contesto europeo, pubblico e comunitario,

H.consapevole del suo compito di controllo e di stimolo e desideroso di contribuire attraverso l'uso dei suoi poteri e dei suoi strumenti alla definizione di una politica estera e della sicurezza comune,

I.persuaso che l'Unione europea debba acquisire gli strumenti per valutare e definire le forme di intervento applicando così in modo più adeguato il suo diritto d'iniziativa in materia di PESC, precorrendo le diagnosi di crisi e affrontando le situazioni di crisi prima che degenerino,

J.deciso a incoraggiare le altre Istituzioni a operare nella medesima direzione e avendo sin d'ora proposto, a tal fine, l'iscrizione di un'apposita linea nel bilancio operativo della Commissione,

K.persuaso della necessità di una cooperazione efficace tra i professionisti, gli esperti e i rappresentanti delle organizzazioni non governative, da un lato, e le istituzioni europee, dall'altro, e della possibilità di siffatta cooperazione nella prospettiva della prevenzione delle crisi,

1.propone l'istituzione di un Centro di analisi dell'Unione europea per la prevenzione attiva delle crisi;

2.auspica che il Centro abbia come compito principale la diagnosi delle situazioni di crisi potenziali e la preparazione della diplomazia preventiva nonché delle azioni pubbliche o umanitarie eventualmente necessarie;

3.propone che a tale organo sia assegnato un compito fondamentale di analisi finalizzato ad assistere l'Unione per prevenire le crisi in base

a)all'individuazione delle fonti di informazioni capaci di fornire dati sulle crisi e sulle calamità umanitarie incombenti; in tale contesto pensa in particolare ai servizi diplomatici dell'Unione e dei quindici Stati membri dell'Unione ma anche all'avvio di reti con diversi centri di ricerca scientifica;

b)alla raccolta di tali informazioni presso organismi ed esperti in tal modo individuati,

c)su richiesta del Parlamento europeo o della Commissione, alla formulazione di diagnosi affidabili, precise, costantemente aggiornate, alla pubblicazione di una relazione annuale e al sistematico aggiornamento di una classificazione di emergenza che serva di base a proposte di azioni nella prospettiva permanente di una connessione tra l'azione pubblica e le iniziative private;

4.decide di esaminare subito con il Consiglio e la Commissione il modo più adeguato per applicare la presente risoluzione e per definire la natura giuridica del nuovo Centro, fornendogli i mezzi finanziari e umani necessari nonché l'accesso alle fonti d'informazioni summenzionate e ogni altra informazione resa disponibile dalle istituzioni dell'Unione e dai servizi diplomatici degli Stati membri;

5.auspica che tale Centro assista la commissione parlamentare per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e le altre commissioni interessate e, per il loro tramite, il Parlamento europeo stesso nell'esercizio del suo potere di stimolo e di controllo della politica estera e di sicurezza comune

-inviando a tali commissioni la sua relazione annuale pubblica e indirizzando loro segnali di allarme nonché proposte di azione, in base a procedure riservate ma rapide,

-trasmettendo regolarmente l'aggiornamento della classificazione d'emergenza e dei suggerimenti basati sulle sue analisi alle commissioni in parola,

-rispondendo, per il tramite di dette commissioni, ai quesiti di ogni altra commissione o delegazione del Parlamento,

affinché tali informazioni e suggerimenti consentano in particolare una migliore utilizzazione agli articoli 47, 46 e 92 del regolamento del Parlamento, allo scopo di incidere sul processo decisionale implicante il Consiglio e la Commissione;

6.auspica che tale Centro sia creato sotto la responsabilità politica della Commissione e sospende la decisione circa gli organi di governo e gli statuti del nuovo istituto fino al risultato dei suoi negoziati con la Commissione;

7.ritiene di dover avere accesso a tale Centro di analisi e propone inoltre che per consentirgli di espletare le sue funzioni nell'ambito della PESC in modo efficace e indipendente, secondo quanto definito dai trattati, esprimendo il suo parere e il parere conforme ed esercitando il suo controllo sull'esecutivo, questo Parlamento abbia a disposizione i mezzi necessari per poter valutare le scelte politiche della Commissione e del Consiglio;

8.ricorda che nel 1995 il finanziamento del Centro è assicurato in base all'articolo B7-219 del bilancio generale delle Comunità europee;

9.incarica la sua commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa di elaborare una relazione di valutazione sull'attività del Centro dopo un anno di funzionamento;

10.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

 
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