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Parlamento Europeo - 15 giugno 1995
Reti televisive via cavo

A4-0129/95

Risoluzione concernente il progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione relativa all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'impiego di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazione (COM() C4-0120/95)

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 59 e 90,

-visto il progetto della Commissione ( C4-0120/95) ,

-viste le sue risoluzione del 20 aprile 1993 sulla comunicazione della Commissione del 21 ottobre 1992 concernente la relazione sulla situazione nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione (1), del 30 novembre 1994 sulla raccomandazione al Consiglio europeo "L'Europa e la società dell'informazione planetaria" e su una comunicazione della Commissione "Verso la società dell'informazione in Europa: un piano di azione" e del 7 aprile 1995 sulla comunicazione della Commissione "Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo (parte I - principi e calendario)" ,

-visto l'articolo 51 del suo regolamento,

-visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0129/95),

A.considerando che lo sviluppo dei servizi e delle applicazioni della società dell'informazione presuppone l'esistenza di un'efficiente infrastruttura di telecomunicazioni e in grado di consentire una radicale diminuzione dei costi di utenza,

B.considerando che per l'attuazione generalizzata di reti a banda larga occorreranno scadenze e investimenti notevoli,

C.considerando che i mezzi attualmente disponibili dal punto di vista tecnico, pur non rispondendo alla definizione delle future "autostrade dell'informazione", consentirebbero tuttavia un'evoluzione qualitativa e quantitativa rilevante nella direzione auspicata,

D.considerando che le reti di teledistribuzione via cavo offrono notevoli possibilità di servizio per i singoli utenti,

E.considerando che l'adeguamento di queste reti alle esigenze dei servizi di telecomunicazione può essere realizzato attraverso investimenti limitati e in grado di fornire a breve termine un'alternativa competitiva all'infrastruttura di cui dispongono gli operatori di telecomunicazione,

F.considerando d'altronde che i recenti progressi in materia di trattamento del segnale numerico e in particolare di compressione dei dati consentono di prevedere un aumento dell'utilizzazione della rete telefonica attraverso la trasmissione su tale rete di programmi audiovisivi,

G.considerando che, nonostante i riconosciuti vantaggi di una situazione di concorrenza in materia di telecomunicazioni e di teledistribuzione e malgrado gli impegni contenuti nel Trattato, gli Stati membri non si sono attivati per rendere conformi le rispettive legislazioni nazionali relative alle telecomunicazioni e alla teledistribuzione,

1.accoglie favorevolmente il progetto della Commissione per quanto riguarda il contenuto;

2.mette in guardia la Commissione contro la tendenza a sottovalutare l'importanza delle funzioni di servizio pubblico e le limitazioni a esso collegate e chiede ancora una volta alla Commissione di fornire quanto prima, nel quadro della liberalizzazione dei vari settori, una definizione della nozione di prestazione di servizio pubblico;

3.si oppone a un'impostazione di liberalizzazione unilaterale che non riguarderebbe che il settore delle telecomunicazioni, offrendo agli operatori via cavo inique possibilità di concorrenza;

4.ricorda che la liberalizzazione prevista dal progetto della Commissione non fa che anticipare l'apertura più ampia prevista per il 1· gennaio 1998 e invita la Commissione a sincerarsi della coerenza della sua impostazione con le disposizioni regolamentari basate sull'articolo 100A del Trattato in corso di elaborazione al proposito, soprattutto in materia di servizio universale;

5.chiede pertanto alla Commissione di modificare il suo testo inserendovi le seguenti modifiche:

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