A4-0121/95
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Ricerca e sviluppo tecnologico: realizzare il coordinamento attraverso la cooperazione"
(COM(94)0438 def. - C4-0212/94)
Il Parlamento europeo,
-vista la comunicazione della Commissione "Ricerca e sviluppo tecnologico: realizzare il coordinamento attraverso la cooperazione" (COM(94) 0438 def. - C4-0212/94),
-visto il capitolo relativo al coordinamento della politica di ricerca da parte della Commissione, contenuto nella relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 1993 ,
-vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sul coordinamento delle politiche di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità europea e degli Stati membri ,
-visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione nonché della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0121/95),
A.considerando che già nella risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 il coordinamento delle politiche nazionali e la definizione di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia sono stati affidati a un comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),
B.considerando che a tutt'oggi l'impegno a coordinare le politiche nazionali di R&S ai sensi della summenzionata risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 è stato assolto in modo insufficiente,
C.considerando che tanto il CREST quanto i comitati di programma istituiti nel quadro dei programmi di ricerca specifici dell'Unione debbono essere coinvolti nel coordinamento delle politiche comunitarie e nazionali di R&S, sotto la supervisione della Commissione,
D.considerando che la messa a punto di programmi complementari di ricerca e le decisioni in materia di partecipazione ai sensi degli articoli 130 K e 130 L del trattato sull'Unione europea possono contribuire alla cooperazione tra Stati membri se i programmi e le partecipazioni sono specificatamente studiati in funzione di tale obiettivo,
E.considerando che è necessario un coordinamento delle politiche di R&S ma che esso, per raggiungere il miglior risultato possibile, non deve portare a un'armonizzazione dei progetti per i quali è necessaria la concorrenza,
1.reputa necessario ridefinire gli organi di coordinamento istituzionalizzati ai fini di un efficace coordinamento fra le politiche di ricerca e sviluppo degli Stati membri e fra queste ultime e la politica di R&S comunitaria;
2.chiede, a questo proposito, che la fornitura di consulenze alla Commissione e al Consiglio in materia di definizione della politica scientifica e tecnologica dell'Unione europea nonché l'analisi e la comparazione delle politiche nazionali e comunitaria di ricerca e di sviluppo al fine di promuoverne il coordinamento costituiscano l'obiettivo principale dell'attività del CREST;
3.richiama l'attenzione sul fatto che a tal fine è necessario poter contare, in alcune delle riunioni del CREST, sulla presenza di funzionari del più elevato grado possibile e dotati di poteri decisionali a livello nazionale, con un mandato preciso;
4.si attende dal futuro CREST che individui i settori chiave di ricerca dell'Unione, svolga attività di coordinamento già nella fase propedeutica all'adozione delle decisioni concernenti le politiche di ricerca nazionali e introduca forme di comunicazione frequente con i comitati di programma istituiti dai programmi specifici di ricerca della Comunità;
5.chiede inoltre che, a prescindere dal coordinamento dell'attività di ricerca e sviluppo, il CREST e la Commissione si adoperino per coordinare la politica di R&S con le altre politiche dell'Unione, in particolare quelle in materia di ambiente e trasporti;
6.chiede che vengano armonizzati a livello dell'Unione i criteri di valutazione impiegati per valutare l'efficacia del coordinamento dei programmi di ricerca finanziati in termini di crescita economica e di benessere sociale;
7.chiede altresì che il CREST svolga i lavori preparatori necessari, onde permettere al Consiglio dei ministri della ricerca di esaminare periodicamente lo stato di avanzamento del coordinamento, e garantisca in tale occasione lo scambio di informazioni fra gli Stati membri;
8.auspica infine che si preveda una riunione supplementare congiunta, a scadenza annuale, fra la commissione parlamentare per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e il CREST, onde garantire che la commissione parlamentare sia tempestivamente informata in merito al coordinamento delle politiche europee di R&S;
9.ritiene che le relazioni e i pareri del CREST, che vengono trasmessi contemporaneamente a Consiglio e Commissione, debbano in futuro essere trasmessi nel contempo al Parlamento europeo;
10.chiede pertanto che i comitati di programma competenti per i programmi specifici si scambino sistematicamente informazioni sulle azioni a livello nazionale e indicano a tale scopo, oltre alle riunioni di lavoro, periodiche riunioni complementari di informazione e di coordinamento;
11.chiede inoltre che il rafforzamento della cooperazione fra i comitati di programma sfoci in un coordinamento fra i singoli programmi;
12.chiede altresì che i comitati di programma, attraverso l'ampliamento dei loro compiti di comunicazione, informazione e integrazione, migliorino in quanto organi di consulenza dotati di capacità propositiva la funzione di coordinamento del CREST;
13.richiama l'attenzione sul fatto che i comitati di programma possono fornire servizi di consulenza alla Commissione ma non devono disporre di alcun potere decisionale;
14.chiede che si dia maggiore seguito all'esigenza di contatti fra i ricercatori quale strumento di coordinamento trasversale fra i programmi specifici e che sulla ridistribuzione degli stanziamenti nell'ambito del Quarto programma quadro di ricerca si dia la preferenza al terzo e quarto settore d'azione;
15.invita gli Stati membri a riesaminare il principio della delibera all'unanimità attualmente previsto per il programma quadro di ricerca e quindi, indirettamente, per gli eventuali programmi complementari;
16.esorta la Commissione e gli Stati membri ad accordare al Parlamento un diritto di iniziativa per quanto riguarda i programmi quadro;
17.sollecita la Commissione a continuare a incrementare i suoi sforzi interni di coordinamento per quanto riguarda le attività di R&S nell'ambito del Quarto programma quadro,adottando fra l'altro rigorose modalità di attuazione e valutazione,nonché a tenerlo pienamente informato dei progressi compiuti in tale settore;
18.invita la Commissione a elaborare un elenco delle possibilità esistenti e a proporre nuove vie in relazione al finanziamento dei programmi, vagliando e suggerendo la possibilità di misure di sostegno di tipo fiscale (per esempio ammortamenti a fronte di investimenti e ammortamenti straordinari);
19.chiede che i programmi di R&S alla CEEA siano equiparati dal punto di vista giuridico agli altri programmi specifici dell'Unione europea a condizione che il trattato CEEA sia stato inglobato nel trattato sull'Unione europea;
20.invita la Commissione a estendere gli esempi positivi di coordinamento della ricerca nel settore dei trasporti definendo priorità (quali la sicurezza dei trasporti, la presa in considerazione dei costi esterni dei trasporti su strada, la gestione del traffico aereo, il traffico turistico);
21.ritiene che un maggior coordinamento ai sensi degli articoli 130 K e 130 L del trattato sull'Unione consentirà di mettere a punto programmi complementari al programma quadro di ricerca e la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri e invita pertanto la Commissione ad attivarsi in tal senso nonché a definire criteri di valutazione per la definizione di programmi complementari che si spingano, sul piano del contenuto, oltre il Quarto programma quadro di ricerca; tali criteri di valutazione dovrebbero prevedere almeno
a)un interesse comunitario e un'utilità complementare per l'Unione europea,
b)accordi di cooperazione vincolanti e suscettibili di verifica in qualunque momento tra i partecipanti al programma complementare,
c)la messa a disposizione dei risultati della ricerca a tutti gli Stati membri;
22.auspica, conformemente alle possibilità offerte dall'articolo 130 K del trattato sull'Unione, che il Consiglio adotti le norme applicabili ai programmi complementari e che, conformemente all'articolo 130 L, la Commissione partecipi con gli Stati membri interessati ai programmi comuni di ricerca e sviluppo;
23.ritiene opportuno che sia attribuita una valutazione particolarmente positiva ai programmi complementari i cui contenuti vadano nel senso di un modello industriale europeo duraturo e sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale;
24.invita la Commissione, con riferimento ai suddetti programmi complementari, a dar vita ad azioni pilota che si spingano oltre il Quarto programma quadro in termini di contenuto e a recepire nel pacchetto negoziale, oltre ai programmi complementari in quanto tali, anche i corrispondenti mezzi complementari per la mobilità dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che non partecipano ai programmi complementari;
25.esorta la Commissione a proporre i settori chiave in cui attuare il coordinamento attraverso programmi complementari in materia di ricerca precompetitiva;
26.ritiene che contributi dell'Unione europea ai programmi complementari ai sensi degli articoli 130K e 130L debbano essere presi in considerazione soltanto se rappresentano un effettivo coordinamento delle attività nazionali di ricerca e se completano i programmi dell'Unione; spera di poter pervenire, nel corso della procedura di codecisione che sarà avviata per il rifinanziamento del Quarto programma quadro, a un accordo con il Consiglio sul finanziamento e l'attuazione di tali programmi complementari;
27.sottolinea che l'Associazione europea della scienza e della tecnologia (ESTA) può apportare un contributo essenziale al coordinamento delle ricerche europee e che occorre pertanto realizzare un collegamento strutturato tra tale associazione, la Commissione e il Parlamento europeo;
28.invita la Commissione a presentare proposte concernenti una fondazione europea di ricerca che finanzi, con gestione autonoma, la ricerca di base e la ricerca applicata;
29.ritiene che tale cooperazione possa essere favorita al meglio attraverso una valida realizzazione del quarto programma quadro, non da ultimo tramite le attività della terza e quarta categoria e i suoi sforzi globali a favore delle piccole e medie imprese;
30.ritiene che la cooperazione possa essere agevolata anche migliorando la qualità dell'informazione sui programmi nazionali e comunitari, nonché promuovendo maggiori scambi fra gli esponenti nazionali in materia di ricerca;
31.sollecita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento della politica di ricerca, adottando congiuntamente misure per migliorare l'infrastruttura destinata all'innovazione tecnologica nonché coordinando la ricerca nei settori in cui le attività nazionali si sovrappongono o non sono di per sé sufficienti;
32.ritiene che tali misure dovrebbero tendere a incrementare le opportunità di finanziamento con capitali a rischio e di formazione del personale nonché la capacità delle imprese di assimilare nuove tecnologie e che i settori di ricerca che meritano un coordinamento della politica comprendano l'energia, l'ambiente, la biotecnologia e le tecnologie dell'informazione;
33.chiede l'introduzione di un vero spazio europeo di scambio scientifico in modo da
-promuovere la mobilità e la formazione dei quadri scientifici in Europa;
-intensificare la cooperazione fra centri di ricerca europei;
-sostenere l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici volti ad ampliare lo scambio di informazioni;
-creare una base di dati sui risultati dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, incentrata sulle innovazioni tecnologiche;
-sviluppare reti scientifiche e tecniche su scala europea;
34.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.