A4-0136/95
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995 - 1999) (COM(94)0234 - C4-0107/94)
Il Parlamento europeo,
-vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(94)0234 - C4-0107/94),
-visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1, punti 4 e 9, e il trattato CE, in particolare l'articolo 129,
-viste le sue risoluzioni del 9 ottobre 1986 sul problema della droga e del 13 maggio 1992 sui lavori della commissione d'inchiesta sul traffico di stupefacenti unitamente alle relazioni delle sue commissioni di inchiesta sul problema della droga e sulla diffusione della criminalità organizzata legata al traffico di stupefacenti,
-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0136/95),
A.considerando che la politica in materia di droga deve essere considerata una competenza condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri,
B.considerando che è nell'interesse dell'Unione europea limitare la domanda di droghe e prendere precauzioni in varie forme per combattere l'uso personale, la dipendenza e la necessità di droghe,
C.considerando che dal 1992 si sono registrati importanti sviluppi istituzionali e precisamente l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, con i suoi riferimenti specifici al problema della droga, l'istituzione dell'unità antidroga di Europol all'Aia e la creazione dell'Osservatorio europeo per la droga e la tossicodipendenza a Lisbona supportato dalla rete di centri di informazione sulla tossicodipendenza nota come REITOX,
D.considerando l'insorgere di nuovi problemi rappresentati dalla comparsa di nuovi mercati della droga e di organizzazioni criminali legate a tali traffici nei paesi dell'Europa centrale e orientale nonché dalla destinazione dei relativi proventi verso attività imprenditoriali legittime ad opera della mafia e di altre organizzazioni criminali,
E.considerando che, fino a quando si avrà una richiesta di sostanze stupefacenti (che peraltro non mancherà mai), si formerà una corrispondente offerta,
F.considerando che le attuali politiche non hanno assolutamente impedito il fatto che il traffico illegale di stupefacenti prospera ormai da anni ed è attualmente più forte che mai,
G.considerando che in taluni Stati membri dell'Unione sussiste una discrepanza tra la politica in materia di stupefacenti effettivamente perseguita a livello regionale e urbano e la posizione formale sugli stupefacenti a livello nazionale,
H.considerato che i metodi per la raccolta dei dati sulle colture mancano attualmente di coordinamento e presentano notevoli difformità e che il denaro destinato allo sradicamento delle piante utilizzate per ricavare cocaina e sostanze oppiacee e alla creazione di colture alternative è andato in gran parte sprecato, giacché i trafficanti di droga sono sempre in grado di aumentare il prezzo offerto per tali produzioni oltre i prezzi ricavabili dalle colture sostitutive,
I.considerando la vitale importanza di una strategia globale e integrata per la lotta contro la droga e la tossicodipendenza, problema dai molteplici aspetti legato a piaghe sociali come l'emarginazione e la disoccupazione nell'Unione europea;
J.considerando la mancanza di adeguati finanziamenti sia a livello nazionale che a livello dell'Unione europea e raccomandando quindi vivamente che i beni sequestrati nelle operazioni antidroga siano utilizzati per fornire maggiore assistenza finanziaria ad azioni finalizzate alla lotta contro la droga e a programmi di riabilitazione destinati, in particolare, ai gruppi ad alto rischio;
K.considerando che la Comunicazione della Commissione, nonostante i molti meriti fra cui il riconoscimento che la problematica della droga va affrontata nella sua integralità, non riesce a evidenziare la dimensione umana del problema né analizza in modo sufficientemente approfondito le cause e le conseguenze del fenomeno e avrebbe avuto maggior peso se la Commissione avesse presentato come correlati fra loro il Piano d'azione in materia di lotta contro la droga e le proposte miranti a prevenire la tossicodipendenza,
L.considerando che tale situazione è in parte dovuta alle difficoltà connesse alla suddivisione delle competenze in materia di droga per effetto delle disposizioni dell'articolo K del trattato sull'Unione europea,
M.considerando che alti funzionari della Commissione europea, del Programma delle Nazioni di controllo della droga, del Dipartimento di Stato americano e altri hanno tutti fatto chiaramente capire che il trattato sull'Unione europea, lungi dal migliorare l'incisività e l'efficacia della lotta contro la droga con un'azione coordinata, ha dato luogo a confusione e nuove incertezze sulla titolarità delle rispettive competenze,
N.considerando che, nonostante i miglioramenti registrati in un certo numero di settori, vi è tuttora insufficiente cooperazione fra gli Stati dell'Unione europea e fra questi e gli Stati Uniti, come dimostrano le diverse politiche seguite in aree, come i Caraibi, che offrono rifugio fiscale e facilità di accesso ai trafficanti, nonché in settori quali l'interconnessione fra le reti investigative, la cooperazione volta a neutralizzare le tecniche e i sistemi di riciclaggio di denaro sporco e l'attuazione di programmi di addestramento ed equipaggiamento tecnico nell'Europa orientale, soprattutto lungo le frontiere con l'Unione europea,
1.invita il Consiglio europeo ad adottare il Piano d'azione 1995-1999, il quale riconosce che la prevenzione e la riduzione degli effetti nocivi devono essere oggetto di considerazione almeno pari alle leggi e sanzioni contro i reati di commercio e abuso di droga, e insiste sulla necessità di definire chiaramente le competenze fra la Commissione e il Consiglio per evitare ritardi operativi;
2.sottolinea che il Piano d'azione deve affrontare tutte le componenti del problema, dal traffico illecito che ne è alla base all'educazione, agli aspetti sanitari e al recupero dei tossicodipendenti;
3.chiede alla Commissione di porre mano con la massima sollecitudine a una concreta applicazione del Piano d'azione;
4.raccomanda alla Commissione e al Consiglio di studiare e considerare seriamente ipotesi alternative alle politiche sinora attuate procedendo ad uno studio scientifico e statistico dei risultati concreti della strategia attuale;
5.insiste sulla necessità di un rapporto di cooperazione - e non di rivalità -fra le istituzioni dell'Unione europea e le organizzazioni collegate, attraverso una precisa definizione dei rispettivi ruoli ed obiettivi;
6.ritiene che troppo spesso le politiche attuate per combattere il fenomeno della droga non operano adeguate distinzioni tra consumatori e trafficanti/spacciatori e che in avvenire occorre pertanto concentrare gli sforzi di repressione sulla criminalità organizzata che gestisce il traffico di droghe illegali e offrire ai tossicodipendenti programmi di assistenza sanitaria e sociale che non rischino di venire ostacolati dalle politiche repressive;
7.ritiene sia necessario esaminare le questioni relative alla diminuzione della domanda, in quanto è chiaro che la miglior forma di prevenzione consiste nell'avvio di politiche che mirino all'eliminazione delle vulnerabilità, contribuiscano a ridurre la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e a eliminare il fenomeno della xenofobia e del razzismo e assicurino un maggior successo scolastico, una migliore formazione, migliori condizioni di vita, una maggiore stabilità nonché il dialogo familiare e sociale;
8.auspica l'approfondimento della collaborazione e del dialogo permanente con tutte le organizzazioni internazionali che intervengono nella lotta contro la droga nonché con i paesi terzi interessati;
9.auspica inoltre che la relazione che dovrà essere elaborata dalla Commissione nella seconda metà del 1996, accompagnata dagli adeguamenti ritenuti necessari, sia trasmessa anche al Parlamento;
con riferimento al Consiglio
10.chiede che, nelle more della revisione dei trattati, si faccia il più ampio ricorso alle possibilità di azione previste nei settori della giustizia e degli affari interni (Titolo VI del trattato sull'Unione europea) e in particolare sollecita
i)l'ulteriore rafforzamento della cooperazione fra le polizie e le dogane impiegando strumenti intelligenti quali le basi di dati informatiche, la comunicazione via satellite e tecniche di profiling finalizzate alla lotta contro il traffico di stupefacenti;
ii)la stipula della convenzione Europol prima del Consiglio europeo di Cannes, congiuntamente all'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare che l'unità antidroga di Europol possa operare efficacemente mentre la convenzione è in corso di ratifica, e ciò a patto che si provveda a un adeguato controllo giudiziario e interparlamentare, si sancisca la competenza della Corte di giustizia e della Corte dei conti e si garantiscano efficacemente i diritti umani, la privacy e il diritto dei cittadini interessati ad accedere ai dati laddove essi sono raccolti;
iii)la creazione, con riferimento a Europol, di un efficace sistema centrale di raccolta dei dati relativi alle attività, ai metodi e all'evoluzione della criminalità organizzata internazionale, in particolare al traffico di droga; ciò dovrebbe avvenire in modo da permettere un uso efficace dell'informazione da parte degli Stati membri nella loro azione, sia congiunta che autonoma, contro il crimine e le relative organizzazioni e attività;
iv)il coordinamento operativo di Europol con Interpol, con il Programma delle Nazioni Unite di controllo internazionale della droga (PNUCID), con il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e con fonti di informazione statunitensi, al fine di eliminare costosi e inutili doppioni e concordare i ruoli in modo da assicurare la massima efficacia; raccomanda, per il conseguimento di tale obiettivo, l'istituzione di una Commissione internazionale anticrimine;
v)l'elaborazione di una normativa comunitaria ai sensi della quale i beni mobili e immobili sequestrati a persone condannate per reati di droga possano essere confiscati in tutto il territorio dell'Unione; i fondi così raccolti saranno destinati al reinserimento dei tossicodipendenti e all'assistenza agli stessi, alla prevenzione della tossicodipendenza, alla lotta contro il traffico di stupefacenti e alla cooperazione con le organizzazioni internazionali;
vi)il più stretto ravvicinamento possibile delle prassi giudiziarie e un completo scambio di informazioni fra gli Stati membri, pur riconoscendo che i trafficanti e gli altri soggetti coinvolti nel commercio di droga vanno giudicati dai tribunali nazionali; in particolare l'obiettivo deve essere quello di evitare di offrire alla grande criminalità organizzata e ai suoi aderenti rifugi sicuri nell'Unione;
vii)la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di estradizione fra gli Stati membri (sinora disciplinate dalla Convenzione europea in materia di estradizione, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari, a eccezione del Belgio), l'applicazione e definizione di pertinenti convenzioni per la semplificazione delle procedure - in merito alle quali il Consiglio dovrà consultare a tempo debito il Parlamento - nonché l'allentamento o la rimozione delle restrizioni che consentono il rifiuto delle richieste di estradizione;
11.sottolinea l'urgente necessità di potenziare le risorse umane e tecniche ai maggiori porti di entrata dell'Unione per evitare che si producano carenze in fatto di capacità di analisi dei dati e profiling; auspica l'istituzione, laddove possibile, di unità multinazionali per facilitare i contatti con i probabili paesi di destinazione di carichi sospetti e per migliorare ulteriormente la tecnica e l'impiego delle "consegne controllate";
con riferimento alla Commissione europea
12.invita gli Stati membri che non hanno ancora recepito interamente la direttiva relativa alla prevenzione del ricorso al sistema finanziario a scopo di riciclaggio a provvedervi il più presto possibile e ritiene auspicabile l'estensione della direttiva stessa ad altri paesi, in particolare quelli aderenti allo Spazio economico europeo; chiede l'adozione di misure più incisive e coordinate all'interno dell'UE, nonché congiuntamente al FIN-CEN negli Stati Uniti, onde contrastare questo aspetto sempre più rilevante della criminalità organizzata a livello mondiale; sollecita proposte per interventi più incisivi e coordinati atti a combattere il riciclaggio di denaro, sottolineando che alle banche e agli istituti finanziari incombe una responsabilità particolare al fine di garantire l'efficacia dei loro corsi di addestramento sulle tecniche di intercettazione dei flussi finanziari e che occorre un forte aumento degli investimenti nelle tecniche e attrezzature più avanzate per individuare i movimenti di denaro
sporco e i soggetti responsabili di tali operazioni; sottolinea che si dovrebbe esaminare in particolare in quali settori economici vengono reinvestiti i proventi da attività illecite e quali ripercussioni economiche hanno tali operazioni per i settori in questione;
13.ritiene che dovrebbero essere adottate norme relative alla prevenzione del riciclaggio di capitali in settori economici utilizzati in misura crescente a tale scopo;
14.invita la Commissione a valutare le accuse mosse dai mezzi di informazione di massa europei in merito all'esistenza di paesi europei che producono sostanze stupefacenti a fini di commercio;
15.invita la Commissione a promuovere, nel quadro della direttiva 91/308/CEE, la costituzione di un organo permanente di coordinamento tra le istituzioni finanziarie degli Stati membri al fine di scambiare informazioni riguardanti transazioni sospette e a sostenere tutti gli organi di cooperazione tra le forze di polizia in Europa coinvolti nella lotta contro il traffico di droga;
16.ribadisce la propria raccomandazione concernente l'opportunità di stabilire legami più stretti fra le grandi industrie chimiche e le associazioni del settore e di eliminare gli ostacoli che si frappongono alle ispezioni;
17.ritiene indispensabile che la legislazione comunitaria relativa al controllo della produzione e del commercio illeciti di talune sostanze utilizzate nella produzione di narcotici e sostanze psicotrope sia estesa a tutti gli Stati membri e possa essere recepita da tutti i paesi del SEE; reputa inoltre indispensabile che tale aspetto continui a figurare negli accordi bilaterali che saranno stipulati con tutti i paesi terzi "sensibili";
18.avalla la richiesta della Commissione di istituire un sistema centrale di raccolta di dati scientifici sulla base di un'analisi tecnica dei sequestri di droga in Europa;
19.chiede che le esperienze pilota di sviluppo di colture alternative nei paesi produttori di colture illecite formino oggetto di una valutazione approfondita;
20.chiede una ricognizione coordinata e in grande stile in tutti gli Stati dell'Unione e nei paesi dell'Europa centrale e orientale sull'espansione della criminalità organizzata legata al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre che sulla corruzione di istanze pubbliche e di politici che assecondano la criminalità organizzata;
21.chiede che gli Stati dell'Unione promuovano ulteriormente la cooperazione internazionale, operando costantemente nel quadro della politica antidroga delle Nazioni Unite e delle sue convenzioni;
22.sollecita un'indagine approfondita sulla situazione in fatto di droga e tossicodipendenza nelle prigioni dell'Unione nonché politiche di assistenza ai tossicodipendenti nelle prigioni atte a favorire anche il loro reinserimento nella società una volta scontata la pena, e per trovare, ove possibile, alternative al carcere per i drogati, qualora essi non abbiano commesso altri reati;
23.raccomanda che, sulla scorta delle informazioni emerse da detta indagine, vengano esaminati gli effetti delle politiche condotte in materia di droga in differenti paesi, ivi comprese le iniziative assistenziali, onde accertare quali siano le più efficaci e avvicinarsi per tale via a un approccio comune dell'intera problematica della lotta contro il crimine e la droga, secondo modalità quanto più possibili efficaci sul piano sia repressivo che preventivo, e mettendo a disposizione sia del Parlamento europeo che dei parlamenti degli Stati membri i risultati delle indagini condotte;
24.chiede che tale esame comprenda altresì un confronto approfondito fra le iniziative di riduzione dei rischi attuate in città come Francoforte, Amburgo, Amsterdam e Zurigo - città firmatarie della risoluzione di Francoforte del 22 novembre 1990 e riunite nell'organizzazione European Cities on Drug Policy (ECDP) - e le politiche di controllo più rigorose attuate in materia di stupefacenti in città come Berlino, Dublino, Londra, Parigi, Madrid, Stoccolma e altre diciannove città europee, aderenti all'organizzazione "European Cities against Drugs";
con riferimento all'Osservatorio europeo per la droga e la tossicodipendenza (OEDT)
25.riconosce che nell'Unione esistono diversi approcci al problema della droga, come per esempio dimostrato dalla politica verso le droghe leggere adottata nei Paesi Bassi in confronto a quella seguita dalla Germania, e sottolinea conseguentemente la necessità che l'Osservatorio evidenzi tali differenze attraverso una ricerca multidisciplinare che esponga le scelte politiche, per esempio a livello di repressione, prevenzione e riduzione dei rischi, unitamente alla situazione in materia di sanità pubblica, criminalità e corruzione in relazioni coerenti sull'impatto delle politiche attuate; sottolinea inoltre la necessità che l'Osservatorio dia priorità alla costituzione di una base di dati che informi sul numero delle sostanze utilizzate e la loro evoluzione, sugli effetti su consumatori e tossicodipendenti, sui risultati della ricerca medica ed epidemiologica e delle ricerche sul contesto e le cause sociali dell'assunzione di droghe oltre che sulle responsabilità degli stessi tossicodipendenti; la base di da
ti dovrebbe altresì evidenziare l'efficacia delle varie misure applicate a livello nazionale, regionale e locale, gli effetti degli atti criminosi perpetrati dai consumatori di droga per procurarsi il denaro necessario ad acquistarla e le conseguenze in termini di stabilità sociale facendo riferimento ai vari aspetti delle politiche e delle esperienze pilota attualmente condotte, in modo da valutarne con precisione l'ampiezza, i costi e l'efficacia, tenendo conto al tempo stesso degli aspetti sanitari, sociali, di repressione poliziesca, doganale e giudiziaria nonché di quelli economici, finanziari, criminologici e altri;
26.insiste sulla necessità di assicurare fin dall'inizio una comunicazione efficace tra l'unità centrale e le basi di dati nazionali, per sfruttare al meglio le attuali raccolte di dati ed evitare doppioni; a tale riguardo è opportuno concordare, ai fini della raccolta, metodi analitici comuni con l'Osservatorio e con gli Stati membri; sottolinea altresì come una delle maggiori priorità per l'Osservatorio della droga sia quella di esaminare le motivazioni profonde della tossicodipendenza e analizzare gli interventi che hanno registrato maggiori successi nel prevenire e alleviare il problema;
27.ritiene fondamentale, ai fini di una ricerca multidisciplinare, che l'Osservatorio disponga sempre dei più recenti dati degli Stati membri riguardanti gli aspetti giuridici, la ripartizione delle competenze ai vari livelli, la politica di prevenzione e la terapia, le informazioni pratiche e le statistiche sul traffico e sull'utilizzo di stupefacenti, le malattie contagiose, la criminalità e la sicurezza;
28.constata che l'OEDT è chiamato a sostenere un ruolo centrale nell'applicazione del piano d'azione e auspica che esso sia dotato di tutti i mezzi tecnici, umani e finanziari necessari al suo funzionamento;
29.ritiene indispensabile che le sue relazioni annuali e il programma di lavoro triennale, nonché altri documenti che saranno elaborati dal relativo Consiglio di amministrazione, siano trasmessi anche al Parlamento europeo;
30.ritiene indispensabile che il funzionamento dell'OEDT sia trasparente, così che esso possa godere della fiducia dei cittadini, e auspica un facile accesso delle istituzioni della società civile alle informazioni raccolte e ai dati statistici prodotti dall'Osservatorio;
con riferimento agli Stati membri
31.invita la Conferenza intergovernativa del 1996 a condurre la lotta contro la droga entro la sfera di competenza delle politiche comunitarie, così che essa non sia più gravemente ostacolata dalla demarcazione fra i tre pilastri, complicata da ulteriori ripartizioni di competenze all'interno del terzo pilastro;
32.chiede agli Stati membri interessati di recepire senza ulteriore indugio nel diritto interno la direttiva CE sui precursori chimici e di sottoscrivere la Convenzione ONU sulla produzione e la commercializzazione di sostanze impiegate per la fabbricazione illecita di narcotici e droghe sintetiche;
33.invita gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a introdurre politiche di riduzione dei rischi legati al consumo di droga;
34.propone che oltre alla cooperazione a livello europeo gli Stati membri avviino un intenso dialogo a livello regionale e urbano, oltre che nelle regioni frontaliere, essendo inteso che le esperienze concrete maturate nell'ambito della politica in materia di stupefacenti a livello regionale e urbano e nelle regioni frontaliere fungeranno da falsariga per le discussioni;
35.propone la costituzione in tutti gli Stati dell'Unione e in ciascuno dei paesi che confinano con l'Unione, di un'unità di indagine sulla droga, ove possibile facente capo ai servizi investigativi penali nazionali, ma dotata di autonomia operativa, opportunamente finanziata e dotata di personale addestrato;
36.rileva la necessità di accrescere la consapevolezza e il dialogo in materia di arresti, procedimenti e condanne giudiziarie e di compiere seri sforzi per ravvicinare le attuali prassi, pur riconoscendo che tali materie vanno decise e attuate nell'ambito di competenza dei singoli Stati membri;
37.esorta gli Stati membri a una maggiore cooperazione a livello penale in materia di criminalità legata alla droga, in particolare con riferimento alla problematica dell'estradizione, e insiste sulla necessità di potenziare la cooperazione locale fra i servizi di polizia, i poteri giudiziari e gli operatori assistenziali;
38.sollecita gli Stati membri a destinare maggiori risorse ai programmi nazionali per la formazione di consulenti e ai programmi per il recupero dei tossicodipendenti nella società, tenendo presenti le esperienze compiute a livello dell'Unione e promuovendo attivamente i metodi migliori per la riabilitazione e la diffusione di informazioni;
39.invita gli Stati membri a studiare strumenti più adeguati per ottenere e coordinare le informazioni provenienti dalle banche, al fine di poter identificare in modo efficace le transazioni suscettibili di connessione con i profitti del mercato della droga;
con riferimento ai paesi produttori
40.chiede una migliore cooperazione ai fini della redazione di accurati censimenti delle aree adibite alla semina, coltivazione e raccolta di oppio, cocaina e Cannabis, utilizzando le tecniche satellitari più avanzate, supportate da ricognizioni sistematiche "sul campo";
41.pone inoltre l'accento sull'esigenza di offrire un'alternativa ai paesi di offerta, in virtù della quale la produzione di droga non rappresenti più un'esigenza vitale per i contadini, segnatamente avviando azioni comuni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune o nel quadro degli accordi di cooperazione con i paesi terzi (Convenzione di Lomè e politica di sviluppo);
42.auspica che la Commissione gli faccia pervenire valutazioni sulla sua partecipazione ai programmi PNUCID e che in particolare lo informi, in linea con il commento relativo alla linea di bilancio B7-5080, sul coinvolgimento delle popolazioni interessate dei paesi produttori di droga nella progettazione e attuazione di programmi di sostituzione delle colture;
43.ritiene rilevante, con riferimento ai paesi coltivatori di stupefacenti, promuovere opportunità commerciali alternative e invita la Commissione a sostenere i cosiddetti progetti "fair trade" e le importazioni da detti paesi onde offrire a un maggior numero di agricoltori la possibilità di coltivare, oltreché commercializzare a prezzi attraenti, prodotti alternativi agli stupefacenti;
44.ritiene positivo il mantenimento dell'SPG negli accordi già definiti ovvero in corso di negoziazione, purché sia sottoposto in via preliminare a una valutazione periodica, sistematica, precisa e indipendente che consenta di individuare gli effetti reali sulla diminuzione della produzione di materie prime destinate alla fabbricazione di droga;
45.reputa che l'SPG debba recare vantaggi immediati agli agricoltori indigenti che sinora hanno tratto i loro redditi, o rischiano di essere costretti a farlo, dalla produzione di materie prime destinate alla fabbricazione di droghe e si augura di essere costantemente informato dalla Commissione sulla percentuale dell'SPG relativa ai predetti settori;
46.desidera essere informato dalla Commissione sui provvedimenti che essa intende varare per promuovere nell'area andina e nei paesi dell'America centrale la coltivazione di prodotti legali che non rientrano nell'SPG;
47.ritiene indispensabile che gli accordi futuri con i paesi sensibili siano oggetto di ponderata riflessione e di un dialogo approfondito a livello locale, in modo da poter prevedere nuove formule per incentivare la sostituzione delle colture attraverso il sostegno alla creazione di altre attività nell'agricoltura, nel commercio e nell'industria che siano economicamente attraenti per le popolazioni locali;
48.auspica decisi cambiamenti nel modo in cui vengono impiegate le risorse finanziare destinate allo sradicamento e alla sostituzione delle colture, sottolineando al riguardo il parziale fallimento da parte di Stati Uniti e altri paesi in Perù e Bolivia e i deludenti risultati (fra gli altri) delle Nazioni Unite nell'Asia sud-orientale (Birmania) e nord-occidentale (Afghanistan) e tenendo presente che gli Stati meridionali della CSI offrono nuove e fertili terre per la coltivazione sia del papavero che della Cannabis,
49.invita la Commissione a effettuare un'indagine sull'aumento della produzione di stupefacenti in relazione all'aumento di esportazioni a basso prezzo di generi alimentari dall'Unione verso i paesi coltivatori di materie prime destinate alla produzione di droghe, avendo cura di comunicargli le eventuali conseguenze tratte;
50.sottolinea che l'eliminazione aerea delle coltivazioni può essere effettuata solo tenendo nella debita considerazione la sicurezza ambientale e le condizioni di vita delle popolazioni locali;
51.sottolinea che il problema del primo avvio di una coltivazione da cui possono essere tratte sostanze stupefacenti in nuove regioni deve essere affrontato rapidamente ed efficacemente, in quanto non ha nulla a che vedere con il modo di vivere "tradizionale" dei coltivatori locali; insiste affinché in tutti gli accordi commerciali contratti dall'UE con paesi coltivatori di droghe si tenga conto della volontà di questi ultimi di ridurre le aree coltivate;
52.ritiene infine che non debbano essere previsti aiuti allo sradicamento di colture ottenuto con il ricorso a mezzi repressivi;
con riferimento alle implicazioni finanziarie
53.ritiene che i drastici tagli ai finanziamenti pubblici, operati nei bilanci nazionali, in particolare nel settore della sanità, impediscano l'attuazione di qualsiasi intervento nel campo dell'assistenza e della prevenzione e sottolinea la necessità che il bilancio dell'Unione sia dotato di stanziamenti adeguati per il prossimo quinquennio;
54.chiede di valutare se sia efficace destinare le esigue risorse finanziarie allo sradicamento e alla sostituzione delle colture anziché all'attività investigativa e a una più efficace opera di sorveglianza e vigilanza delle frontiere;
55.chiede ogni possibile assistenza nel quadro di PHARE e di altri programmi a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, affinché essi possano definire una propria politica preventiva in materia di stupefacenti e una propria strategia di riduzione dei rischi nonché portare a un livello accettabile le loro risorse investigative e operative;
56.raccomanda una maggiore cooperazione fra gli Stati membri e gli Stati Uniti nell'addestramento ed equipaggiamento dei corpi doganali e di polizia negli Stati dell'ex Unione sovietica e sollecita in particolare una partecipazione europea nella nuova Accademia nazionale ungherese di polizia istituita su incitamento degli Stati Uniti;
57.chiede che i fondi confiscati, in aggiunta alle risorse supplementari che occorre attingere ai bilanci dell'Unione e degli Stati membri, siano impiegati in primo luogo per migliorare la politica di prevenzione e i programmi di riduzione dei rischi e, in secondo luogo, per potenziare le risorse della polizia e delle dogane nella guerra contro i trafficanti di droga;
58.raccomanda la convocazione di una conferenza con la partecipazione degli Stati membri, del Parlamento europeo, della Commissione europea e di altre organizzazioni specializzate, per discutere la situazione attuale nell'Unione europea sulla base di dati informativi attentamente elaborati, ponendo l'accento sulla riduzione della domanda (e prevedendo anche uno studio sulle cause sociali dell'assunzione di sostanze stupefacenti) oltre che sulla valutazione della politica in materia assistenziale;
59.ritiene che tale conferenza debba anche promuovere la discussione e l'analisi dei risultati delle politiche attualmente in vigore nel quadro delle convenzioni ONU del 1961, 1971 e 1988 in materia, onde permettere una eventuale revisione delle convenzioni stesse;
60.si augura che anche nel campo della prevenzione sia formulato un maggior numero di programmi e di proposte; sottolinea che, in materia di prevenzione della droga, l'azione nel settore sanitario non si limita soltanto all'assistenza e al trattamento degli ammalati; al contrario, la promozione della salute parte dal principio secondo il quale "è meglio prevenire che guarire" e mira ad affrontare i problemi alla fonte, vale a dire esortando l'individuo ad adottare uno stile di vita e dei comportamenti responsabili; ritiene pertanto che la promozione della salute debba essere in primo luogo incentrata sulla salute e non già sulla malattia (COM(94)0202 pagg. 4 e 5, punti 7 e 8);
61.insiste sull'importanza, nella prevenzione effettuata presso i bambini e gli adolescenti, del ruolo complementare e indispensabile della famiglia e della scuola in materia di lotta contro la droga; si tratta di rendere genitori e insegnanti consapevoli delle loro responsabilità di educatori poiché un giovane si droga anche perché non sa che senso dare alla propria vita; ritiene d'altro canto che l'educazione debba far fronte agli atteggiamenti di fuga, fin dalla primissima infanzia, per esempio insegnando ai bambini ad affrontare le difficoltà;
62.riconosce le varie sfaccettature del problema droga, che riguarda una pluralità di linee di bilancio, e raccomanda pertanto che la Commissione sottoponga alla commissione parlamentare per le libertà pubbliche una relazione annuale per illustrare in che modo siano stati utilizzati i fondi destinati ai programmi di azione contro la droga e ad attività connesse, e con quali risultati;
63.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati che hanno presentato richiesta di adesione all'Unione nonché ai governi degli altri paesi dell'Europa centrale e orientale, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.