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Parlamento Europeo - 29 giugno 1995
Strumento finanziario di coesione

A4-0126/95

Risoluzione sulla relazione annuale della Commissione concernente lo strumento finanziario di coesione 1993-1994

Il Parlamento europeo,

-visto il regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione, segnatamente l'articolo 10 e l'allegato II ,

-vista la relazione annuale della Commissione concernente lo strumento finanziario di coesione 1993-1994 (COM(95)0001 - C4-0028/95),

-visti il proprio parere dell'11 marzo 1993 sulla proposta per un regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione e la propria risoluzione del 24 marzo 1994 contenente le sue raccomandazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione ,

-visto il Libro Bianco della Commissione (COM(93)0700),

-visti la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0126/95),

A.considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio descrive dettagliatamente il contenuto della relazione della Commissione sulle attività effettuate dallo strumento finanziario di coesione a norma dell'articolo 10 di tale regolamento;

B.considerando che, dinanzi al ritardo inevitabile dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione, il Consiglio europeo riunito a Edimburgo il 12 e 13 dicembre 1992 ha deciso di anticipare le disposizioni relative all'istituzione di un Fondo di coesione stabilendo di concedere agli Stati beneficiari lo stesso aiuto finanziario sotto forma di uno strumento provvisorio fondato sull'articolo 235 del trattato CEE;

C.considerando la rapidità della procedura legislativa e dell'attuazione dello strumento di coesione; considerando altresì la brevità del periodo esaminato nella relazione della Commissione, in cui è stata applicata una normativa provvisoria priva di base giuridica nel trattato sull'Unione europea e, pertanto, precaria;

D.considerando le norme di esecuzione del regolamento (CEE) n. 792/93, segnatamente le disposizioni di applicazione figuranti nella decisione standard relativa ai progetti;

E.considerando che la Corte dei conti ha presentato la relazione speciale n. 1/95 sullo strumento finanziario di coesione in cui esamina lo stesso periodo della relazione della Commissione;

F.considerando che il quinto programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile dà forma concreta agli obiettivi della politica ambientale comunitaria;

G.considerando la comunicazione della Commissione su "Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti" (COM(92)0494) nonché i lavori a tutt'oggi effettuati in materia di reti transeuropee;

1.si compiace con la Commissione per la rapidità con la quale ha dato applicazione allo strumento finanziario di coesione;

2.nota con compiacimento che, stando alle informazioni fornite dalla Commissione, non si è riscontrato alcun caso di irregolarità o di frode relativamente ai progetti approvati imputabili allo strumento finanziario, informazioni che non vengono smentite dalla relazione speciale n. 1/95 della Corte dei conti;

3.ritiene soddisfacente l'esecuzione del bilancio relativo all'esercizio 1993, soprattutto alla luce delle difficoltà derivanti dalla data tardiva di entrata in vigore - il 1· aprile - del regolamento relativo allo strumento finanziario di coesione; è del parere che, data la brevità del periodo di validità dello strumento nell'esercizio 1994, non sia possibile trarre conclusioni;

4.constata che la relazione della Commissione presenta una lacuna giacché non fornisce indicazioni sul finanziamento imputabile allo strumento finanziario di progetti situati nelle zone dell'obiettivo n. 1 nello Stato beneficiario il cui territorio non rientra interamente nell'obiettivo n. 1, motivo per cui è impossibile valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento dello scopo di raddoppiare, nelle regioni dell'obiettivo n. 1, il contributo finanziario a carico dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione;

5.deplora lo squilibrio constatato ai danni dei progetti nel settore ambientale; ribadisce l'importanza del mantenimento di un adeguato equilibrio tra i due settori di intervento - infrastrutture di trasporto e ambiente - e sollecita la Commissione a garantirne il raggiungimento;

6.invita inoltre la Commissione a destinare mezzi più consistenti a progetti ambientali più ridotti, dato che questi ultimi presentano un elevato livello di efficienza nel rapporto tra il loro effetto positivo sull'ambiente e i fondi impiegati;

7.ritiene che in futuro il Fondo di coesione dovrà concentrarsi in via prioritaria sull'ampliamento di progetti su vasta scala e sull'abbinamento di progetti nei due settori per i quali viene corrisposto il suo aiuto;

8.approva la priorità attribuita dalla Commissione ai progetti ambientali che corrispondono all'applicazione di direttive comunitarie relative all'approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque e dei rifiuti; si compiace parimenti del fatto che la Commissione abbia basato i suoi criteri di selezione sul quinto programma a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, anticipando così le priorità stabilite, su iniziativa di questo Parlamento, nel regolamento che istituisce il Fondo di coesione;

9.esprime la sua inquietudine per la priorità esagerata attribuita, nel settore delle infrastrutture di trasporto, alla rete viaria, che ha assorbito il 72,2% dei finanziamenti globali, a scapito di altri modi di trasporto che rispettano maggiormente l'ambiente; invita altresì la Commissione a essere più attenta nella valutazione ex-ante dell'impatto ambientale dei progetti e a privilegiare lo sviluppo delle reti di navigazione interna, dei trasporti su rotaia e dell'intermodalità tra questi sistemi;

10.manifesta la sua preoccupazione per lo scarso numero di progetti finanziati nelle regioni ultraperiferiche e invita pertanto la Commissione ad accrescere sensibilmente il numero dei progetti in questi territori, per tener conto delle priorità stabilite dall'articolo 129 B del trattato;

11.ritiene che per garantire la trasparenza e la collaborazione le autorità regionali e locali e le parti sociali debbano nei prossimi anni partecipare più attivamente alla preparazione e all'applicazione degli investimenti del Fondo di coesione;

12.sottolinea la necessità di stigmatizzare i casi di progetti approvati senza un'idonea valutazione dell'impatto ambientale e di evitare che ciò si ripeta; i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale devono essere pronti prima che venga presa la decisione sull'alternativa da scegliere e solo successivamente possono avere inizio i lavori;

13.invita la Commissione a mantenere i contatti con i servizi competenti in materia di reti transeuropee, segnatamente, con il "gruppo Christophersen", al fine di sviluppare formule complementari all'azione del Fondo di coesione facendo ricorso agli investimenti privati;

14.riafferma che la dimensione dei progetti deve venir valutata in modo da garantire che abbiano ripercussioni "sufficientemente importanti", a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 792/93, e ritiene che progetti di dimensioni ridotte possano avere ripercussioni significative non solo in materia ambientale ma anche nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, soprattutto nelle isole e nelle zone periferiche;

15.ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente considerato, analizzato e valutato i progetti e il loro impatto in funzione del rispetto dei criteri di convergenza di cui all'articolo 104 C del trattato, relativo ai disavanzi pubblici eccessivi, mentre la condizione che tali criteri siano rispettati influirà sempre più sull'assegnazione dei finanziamenti da parte del Fondo;

16.condivide l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 7 del regolamento, intesa ad ammettere il finanziamento di fasi distinte di uno stesso progetto da parte dei Fondi strutturali e dello strumento finanziario; è consapevole cionondimeno che da questa possibilità consegue la necessità di un adeguato coordinamento tra i vari strumenti e, in quest'ottica, ritiene insufficiente che il coordinamento con i quadri comunitari di sostegno si limiti alla mera menzione, nel piano finanziario, dell'importo globale medio imputabile al Fondo di coesione per il periodo 1994-1999;

17.giudica in modo positivo la partecipazione della Banca europea per gli investimenti ai compiti di valutazione e di sorveglianza dei progetti e, in particolare, l'accordo di cooperazione firmato tra la Commissione e la Banca, che dovrebbe rappresentare un precedente per i Fondi strutturali;

18.si chiede se le risorse di bilancio di cui dispone il Fondo di coesione siano sufficienti per aiutare in modo significativo gli Stati membri interessati a rispettare i criteri di convergenza;

19.ritiene che si debba raccomandare ai governi di informare in maniera chiara e precisa i cittadini circa gli investimenti realizzati con la compartecipazione del Fondo di coesione;

20.deplora il fatto che, a eccezione dell'Irlanda, i comitati di sorveglianza siano stati istituiti in modo tardivo, il che non consente di valutarne l'attività; constata cionondimeno che in uno Stato membro è stato dato accesso nei comitati alle autorità regionali e locali e invita la Commissione e gli Stati membri beneficiari a diffondere questa prassi nell'ambito del regolamento che istituisce il Fondo di coesione, il quale consente espressamente questa partecipazione all'articolo F, paragrafo 3, delle sue disposizioni di applicazione;

21.auspica che in seno ai comitati di sorveglianza siano rappresentate le autorità regionali e locali elette, in modo da evitare che rappresentanti governativi in carica vengano designati a ricoprire funzioni amministrative regionali;

22.auspica altresì che i comitati di sorveglianza, composti secondo quanto specificato in precedenza, possano in futuro disporre di competenze accresciute, specialmente nell'ambito della selezione di progetti e nell'ambito della gestione dei finanziamenti;

23.deplora anche che sia stato possibile organizzare missioni di controllo solo durante l'esercizio 1994; d'altro canto, sottolinea la necessità di organizzare, con carattere di regolarità, missioni di verifica tecnica che comprendano consulenti scientifici;

24.ritiene necessario migliorare la valutazione economica dei progetti, in primo luogo nel settore ambientale, e chiede alla Commissione di proseguire gli studi in materia;

25.fa presente che nel settore ambientale va attribuita un'importanza chiave alla lotta contro l'erosione e quindi al contenimento della desertificazione nelle regioni minacciate;

26.ritiene che debbano essere compiuti sforzi più efficaci per porre in pratica misure miranti a garantire un seguito, una valutazione immediata e un controllo efficace dell'utilizzazione delle risorse del Fondo;

27.ritiene che, facendo tesoro dell'esperienza maturata dallo strumento finanziario di coesione, la Commissione debba migliorare i meccanismi di attuazione del Fondo di coesione stesso; è essenziale correggere i metodi utilizzati per la valutazione economica dei progetti ambientali;

28.chiede alla Commissione di riferirgli quanto prima in merito alle prevedibili conseguenze, in considerazione delle prospettive economiche attuali degli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, delle norme di condizionalità approvate nel 1992 al Consiglio europeo di Edimburgo e che saranno applicabili a decorrere dal 1· novembre 1995;

29.esprime la sua preoccupazione riguardo al rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e di impatto ambientale e chiede alla Commissione di farla applicare con il massimo rigore; chiede altresì alla Commissione di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sull'uso dell'ECU e sull'impiego degli acconti e degli interessi eventualmente maturati;

30.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

 
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